CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08208/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con l'unico motivo di ricorso la difesa dell'imputato ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione in punto di mancata concessione della pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen. che il motivo di ricorso che denuncia i vizi della sentenza impugnata legati alla mancata applicazione del beneficio di cui sopra è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (la mancanza concreta di segnali di resipiscenza, l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole sulla condotta futura, la vicinanza ad ambienti criminali) esprimendo pertanto un giudizio negativo sulla applicazione di detto beneficio tipicamente di merito (quindi non sindacabile in sede di legittimità) che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 feb