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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 25264/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1911/1973 avverso la sentenza del 16/9/2025 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catania dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) e d),

I. 30 aprile 1962, n. 283.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, -Cre-ducendo i seguenti motivi:- inosservanza dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen.

Il processo, che avrebbe visto succedersi quattro giudici, sarebbe stato deciso da un magistrato diverso da quelli innanzi ai quali si era svolta l'attività istruttoria, di natura testimoniale (specie quella indotta dal Pubblico Ministero); l'ultimo di essi, peraltro, non avrebbe mai provveduto alla rinnovazione della medesima istruttoria, mediante lettura, così che risulterebbe evidente la violazione della norma richiamata, con conseguente nullità della sentenza; - inosservanza degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

Il ricorrente sarebbe stato condannato per un fatto diverso da quello contestato.

Sebbene, infatti, l'imputazione avesse ad oggetto, alternativamente, le condotte di detenzione per la vendita, somministrazione o distribuzione per il consumo, dunque a titolo di responsabilità diretta (art. 40, comma 1, cod. pen.), il Trapani sarebbe stato condannato per non aver vigilato sui comportamenti dei dipendenti addetti al controllo della qualità dei prodotti da vendere, dunque per responsabilità omissiva impropria (art. 40, comma 2, cod. pen.).

L'evento, pertanto, sarebbe la conseguenza della violazione di un generale obbligo di vigilanza, non di quanto contenuto nella contestazione, con evidente violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.; - inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157, 158, 159 e 161 cod. pen.

Il Tribunale avrebbe emesso la sentenza quando il reato era già estinto per prescrizione.

Dalla ricostruzione operata nel motivo, infatti, il relativo termine - comprensivo delle sospensioni - sarebbe maturato il 5/2/2025, dunque diversi mesi prima della pronuncia della decisione, a data 16/9/2025; - inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 5 e 19,

I. n. 283 del 1962; vizio di motivazione.

La sentenza sarebbe viziata da travisamento della prova per omissione: nonostante quattro testimoni (riportati dallo stesso Tribunale) avessero detto che le confezioni di biscotti in oggetto non presentavano alterazioni dall'esterno e che, dunque, non era possibile scorgervi la presenza di parassiti, il Giudice avrebbe sostenuto il contrario, in termini di "evidenza", richiamando genericamente i referti fotografici, che, tuttavia, ritrarrebbero solo due delle confezioni (peraltro integralmente cartonate).

La motivazione, dunque, non terrebbe conto delle quattro deposizioni a favore del ricorrente, né spiegherebbe perché dovrebbero esser ritenute inattendibili; - inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40, 42 e 43 cod. pen., art. 5,

I. n. 283 del 1962; vizio di motivazione.

Il Tribunale avrebbe condannato il ricorrente nonostante un regolare organigramma aziendale, la delega conferita al responsabile HACCP e la presenza nel punto vendita di lavoratori altamente formati; non si comprenderebbe, dunque, quale profilo di colpa potrebbe essergli attribuito, specie considerando - come già richiamato - che gli stessi dipendenti 2(citati in sentenza) avrebbero negato la possibilità di scorgere i parassiti all'interno delle confezioni.

La motivazione, al riguardo, risulterebbe carente ed illogica, non spiegando come l'amministratore di un grande negozio alimentare debba effettuare un controllo quotidiano su tutta la merce, prodotto per prodotto, pur in presenza di personale a ciò addetto; - inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen.; vizio di motivazione.

La sentenza avrebbe negato le circostanze attenuanti generiche con argomento apparente, dunque da censurare.

La difesa ha depositato memoria, a conferma dei propri argomenti. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato con riguardo al terzo motivo, in tema di prescrizione del reato, con assorbimento degli ulteriori profili sollevati.

4. In primo luogo, occorre qui ribadire che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819).

5. Di seguito, il Collegio evidenzia che il reato in rubrica, di natura contravvenzionale, è contestato al 10/1/2019, con termine ordinario di prescrizione, dunque, pari a 5 anni (4+1), comprensivo degli atti interruttivi: questo termine scadeva il 10/1/2024.

4.1. Il processo, tuttavia, è stato interessato da sospensioni del corso della prescrizione, ai sensi dell'art. 159 cod. pen.

In particolare: a) l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata rinviata - su richiesta del difensore - al 25/10/2021 (182 giorni di sospensione); b) l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata rinviata - per impedimento del difensore (3 giorni) - all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (60+3 giorni di sospensione); c) l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata rinviata - per assenza di un teste della difesa - al 9/12/2024 (91 giorni di sospensione, peraltro disposti dal Giudice in modo errato, in quanto l'impedimento non riguardava l'imputato o il suo difensore); d) l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata rinviata - per impedimento del difensore (4 giorni) al 16/9/2025 (60+4 giorni di sospensione).

Totale giorni di sospensione, senza considerare quella - non dovuta - di cui al punto c): 309 giorni.

4.2. Ne consegue che il reato si è estinto per prescrizione il 14/11/2024, dunque ben prima della pronuncia della sentenza del Tribunale, emessa il 16/9/2025.

35. Questa conclusione, peraltro, non può essere sovvertita in senso più favorevole al Trapani, come richiesto nel ricorso, in assenza di una causa evidente di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Muovendo dalla considerazione che, per l'applicazione della norma, è richiesta l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, le Sezioni Unite hanno infatti affermato il principio secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, 4od., c,x,soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n. 28954 del 27/4/2017, Iannelli, Rv. 269810; successivamente, tra le molte, Sez. 6, n. 33030 del 24/5/2023, D'Ambrosio, Rv. 285091).

5.1. Ebbene, il Tribunale di Catania ha richiamato sì le deposizioni dei dipendenti della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (nei cui locali erano stati trovati i prodotti in sequestro), in forza delle quali le confezioni di biscotti non presentavano "alterazioni visibili ad occhio nudo", ma ha anche menzionato quanto riferito dagli organi accertatori, ossia che, per contro, le confezioni medesime risultavano ictu ocull infestate da parassiti, oltre che "contaminate da insetti e vermi".

5. In assenza di una causa evidente di proscioglimento nel merito, la sentenza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione, con assorbimento delle ulteriori censure.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1911/1973 avverso la sentenza del 16/9/2025 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, anche con memoria [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Catania dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) e d), I. 30 aprile 1962, n. 283. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, -Cre-ducendo i seguenti motivi:- inosservanza dell'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. Il processo, che avrebbe visto succedersi quattro giudici, sarebbe stato deciso da un magistrato diverso da quelli innanzi ai quali si era svolta l'attività istruttoria, di natura testimoniale (specie quella indotta dal Pubblico Ministero); l'ultimo di essi, peraltro, non avrebbe mai provveduto alla rinnovazione della medesima istruttoria, mediante lettura, così che risulterebbe evidente la violazione della norma richiamata, con conseguente nullità della sentenza; - inosservanza degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Il ricorrente sarebbe stato condannato per un fatto diverso da quello contestato. Sebbene, infatti, l'imputazione avesse ad oggetto, alternativamente, le condotte di detenzione per la vendita, somministrazione o distribuzione per il consumo, dunque a titolo di responsabilità diretta (art. 40, comma 1, cod. pen.), il Trapani sarebbe stato condannato per non aver vigilato sui comportamenti dei dipendenti addetti al controllo della qualità dei prodotti da vendere, dunque per responsabilità omissiva impropria (art. 40, comma 2, cod. pen.). L'evento, pertanto, sarebbe la conseguenza della violazione di un generale obbligo di vigilanza, non di quanto contenuto nella contestazione, con evidente violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.; - inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157, 158, 159 e 161 cod. pen. Il Tribunale avrebbe emesso la sentenza quando il reato era già estinto per prescrizione. Dalla ricostruzione operata nel motivo, infatti, il relativo termine - comprensivo delle sospensioni - sarebbe maturato il 5/2/2025, dunque diversi mesi prima della pronuncia della decisione, a data 16/9/2025; - inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 5 e 19, I. n. 283 del 1962; vizio di motivazione. La sentenza sarebbe viziata da travisamento della prova per omissione: nonostante quattro testimoni (riportati dallo stesso Tribunale) avessero detto che le confezioni di biscotti in oggetto non presentavano alterazioni dall'esterno e che, dunque, non era possibile scorgervi la presenza di parassiti, il Giudice avrebbe sostenuto il contrario, in termini di "evidenza", richiamando genericamente i referti fotografici, che, tuttavia, ritrarrebbero solo due delle confezioni (peraltro integralmente cartonate). La motivazione, dunque, non terrebbe conto delle quattro deposizioni a favore del ricorrente, né spiegherebbe perché dovrebbero esser ritenute inattendibili; - inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40, 42 e 43 cod. pen., art. 5, I. n. 283 del 1962; vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe condannato il ricorrente nonostante un regolare organigramma aziendale, la delega conferita al responsabile HACCP e la presenza nel punto vendita di lavoratori altamente formati; non si comprenderebbe, dunque, quale profilo di colpa potrebbe essergli attribuito, specie considerando - come già richiamato - che gli stessi dipendenti 2(citati in sentenza) avrebbero negato la possibilità di scorgere i parassiti all'interno delle confezioni. La motivazione, al riguardo, risulterebbe carente ed illogica, non spiegando come l'amministratore di un grande negozio alimentare debba effettuare un controllo quotidiano su tutta la merce, prodotto per prodotto, pur in presenza di personale a ciò addetto; - inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen.; vizio di motivazione. La sentenza avrebbe negato le circostanze attenuanti generiche con argomento apparente, dunque da censurare. La difesa ha depositato memoria, a conferma dei propri argomenti. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato con riguardo al terzo motivo, in tema di prescrizione del reato, con assorbimento degli ulteriori profili sollevati. 4. In primo luogo, occorre qui ribadire che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819). 5. Di seguito, il Collegio evidenzia che il reato in rubrica, di natura contravvenzionale, è contestato al 10/1/2019, con termine ordinario di prescrizione, dunque, pari a 5 anni (4+1), comprensivo degli atti interruttivi: questo termine scadeva il 10/1/2024. 4.1. Il processo, tuttavia, è stato interessato da sospensioni del corso della prescrizione, ai sensi dell'art. 159 cod. pen. In particolare: a) l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata rinviata - su richiesta del difensore - al 25/10/2021 (182 giorni di sospensione); b) l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata rinviata - per impedimento del difensore (3 giorni) - all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (60+3 giorni di sospensione); c) l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata rinviata - per assenza di un teste della difesa - al 9/12/2024 (91 giorni di sospensione, peraltro disposti dal Giudice in modo errato, in quanto l'impedimento non riguardava l'imputato o il suo difensore); d) l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata rinviata - per impedimento del difensore (4 giorni) al 16/9/2025 (60+4 giorni di sospensione). Totale giorni di sospensione, senza considerare quella - non dovuta - di cui al punto c): 309 giorni. 4.2. Ne consegue che il reato si è estinto per prescrizione il 14/11/2024, dunque ben prima della pronuncia della sentenza del Tribunale, emessa il 16/9/2025. 35. Questa conclusione, peraltro, non può essere sovvertita in senso più favorevole al Trapani, come richiesto nel ricorso, in assenza di una causa evidente di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Muovendo dalla considerazione che, per l'applicazione della norma, è richiesta l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, le Sezioni Unite hanno infatti affermato il principio secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione ex art. 129, comma 2, 4od., c,x,soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile; così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 28954 del 27/4/2017, Iannelli, Rv. 269810; successivamente, tra le molte, Sez. 6, n. 33030 del 24/5/2023, D'Ambrosio, Rv. 285091). 5.1. Ebbene, il Tribunale di Catania ha richiamato sì le deposizioni dei dipendenti della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (nei cui locali erano stati trovati i prodotti in sequestro), in forza delle quali le confezioni di biscotti non presentavano "alterazioni visibili ad occhio nudo", ma ha anche menzionato quanto riferito dagli organi accertatori, ossia che, per contro, le confezioni medesime risultavano ictu ocull infestate da parassiti, oltre che "contaminate da insetti e vermi". 5. In assenza di una causa evidente di proscioglimento nel merito, la sentenza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione, con assorbimento delle ulteriori censure. P.Q. P.Q.M