CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46379/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 7.5.2918 il Tribunale di Ivrea aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del delitti di estorsione, minaccia aggravata e truffa in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] e, con la ritenuta continuazione tra le diverse violazioni di legge, esclusa la pur contestata recidiva, aveva condannato il Francullo alla pena di anni 5 e mesi 8 di reclusione ed Euro 2.000 di multa e il Guastella alla pena di anni 5 e mesi 1 di reclusione ed Euro 1.200 di multa con le relative pene accessorie; 2. la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche riducendo la pena inflitta al Francullo ad anni 4, mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed Euro 1.580 di multa e quella inflitta al Guastella ad anni 3, mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed Euro 1.000 di multa eliminando la pena accessoria della interdizione legale e sostituendo la interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per cinque anni; 3. ricorrono per cassazione sia il Francullo che il Guastella lamentando: 3.1 [OSCURATO:PERSONA] per il tramite dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], carenza, contraddittorietà e erroneità della motivazione: rileva che la sentenza impugnata non ha motivato in ordine alle doglianze difensive che erano state articolate con l'atto di appello ed in sede di discussione essendosi la Corte territoriale limitata a richiamare le dichiarazioni della persona offesa giudicate non superabili dalle considerazioni della difesa; segnala come la sentenza della Corte di Appello abbia contraddittoriamente affermato la linearità della deposizione della persona offesa di cui, invece, nell'atto di gravame erano state evidenziate tutti i numerosi aspetti di contraddittorietà ed illogicità; aggiunge che la Corte non ha neppure motivato sulle contestazioni mosse con l'atto di appello alla imputazione di cui al capo 4) come nessuna motivazione sia stata spesa sul primo motivo di gravame e sulla richiesta di contenere la pena nei minimi edittali; 3.2 [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il fatto che la Corte di Appello di Torino si sia limitata a riformare la sentenza di primo grado sul solo trattamento sanzionatorio nonostante dovesse essere emessa una sentenza di assoluzione. 4. I ricorsi sono inammissibili. 4.1 Quanto al ricorso proposto nell'interesse del Francullo rileva il Collegio che, contrariamente a quanto opinato nell'atto di ricorso, la Corte di Appello non ha mancato di prendere in esame il motivo di gravame articolato dalla difesa del Francullo sulla attendibilità della persona offesa sottolineando come non soltanto il suo racconto fosse stato assolutamente lineare ma come, per altro verso, la versione del Pizzinat fosse confortata per un verso dalle dichiarazioni dello stesso imputato in merito all'atteggiamento "deciso ed aggressivo" da lui tenuto nei confronti della persona offesa e, sul piano logico, dalla mancanza di qualsivoglia documentazione del presunto prestito che il Francullo avrebbe erogato allo stesso Pizzinat ed alla cui restituzione sarebbe stata finalizzata la condotta aggressiva e minatoria di fatto e sostanzialmente ammessa. Il ricorso, per altro verso, lamenta che la Corte territoriale avrebbe risposto in maniera laconica ed inadeguata alle censure - di cui non precisa la natura e la portata - che erano state articolate con l'atto di appello sia per quanto concerne la diagnosi di (in)attendibilità della persona offesa che per quanto concerne la imputazione di cui al capo 4) e, per altro verso, il trattamento sanzionatorio. Si tratta di censure generiche. Questa Corte ha più volte sottolineato che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione con cui si lamenti l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame di cui, tuttavia, non sia richiamato il contenuto, non permettendo perciò l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (cfr., Cass. Pen., 4.11.2014 n. 35.964, B.; Cass. Pen., 2, 5.2.2014 n. 13.951, Caruso; Cass. Pen., 2, 5.11.2013 n. 9.029, Mirra; Cass. Pen., 3, 21.9.2018 n. 8.065, C.). 4.2 n ricorso del Guastella è a sua volta assolutamente generico limitandosi a lamentare l'omessa assoluzione senza articolare alcuna critica e senza confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 5. L'inammissibilità dei ricorsi comporta perciò la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5.11.2021 [OSCURATO:PERSONA],g-liete estensore [OSCURATO:PERSONA]