CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2020
Cassazione n. 10979/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28731/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])per procura allegata al ricorso -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -resistente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1228/2020depositata il 08/05/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.1228/2020 pubblicata l’8-5-2020 la Corte d’appello di Venezia, ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Costa d’Avorio, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte d’appello ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente e che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Costa d’Avorio, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza. 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 4.L’unico motivo di ricorso è così rubricato:« Violazione art. 360, 1° comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell' art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 e degli artt. 111, 6° comma, Cost., 132, 2° comma, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art.. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998: per avere la Corte d'Appello di Venezia omesso di valutare e applicare l'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, con motivazione apparente/insufficiente, in violazione dei criteri legali di valutazione degli elementi di prova e omettendo la valutazione circa fatti dirimenti, con riferimento alla condizione di integrazione del ricorrente in comparazione alla situazione socio - politica del paese di provenienza». 5. In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'intimato Ministero dell'Interno, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.». Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020). 6.Il motivo è inammissibileper difetto di specificità. Il ricorrente si duole dell’omessa valutazione delle condizioni socio- politiche del suo Paese, della compromissione dei diritti umani ivi esistente e della lesione del suo diritto ad un’esistenza dignitosa, nonché dell’omessa comparazione tra la sua situazione pregressa e futura nel suo Paese e quella, che assume di stabile inserimento, in cui si trova in Italia, in particolare asserendo che “lavora da molti anni, ha visto rinnovato ulteriormente il contratto anche nel mese di novembre 2020 ed è considerato dal datore di lavoro soggetto essenziale nell’attività produttiva con volontà di stipulare un contratto a tempo indeterminato appena, e se, la sua condizione relativa ai documenti avrà un certo grado di certezza sotto il profilo temporale” (pag. 7 e 8 ricorso). Il ricorrente non indica quali siano state le allegazioni effettuate in appello in relazione al fattore dell’integrazione, svolge deduzioni astratte e prive di riferimenti compiuti e concreti a condizioni personali e individualizzanti di rilevanza, e in particolare la deduzione sull’inserimento sociale e lavorativo in Italia, che si assume comprovata,è priva di puntuali e circostanziat i richiami a documenti oppure a elementi probatori. 7. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di rituale attività difensiva da parte del Ministero. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove