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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 04144/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27704-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 251, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] G. IANNARELLI, [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2018 n. 27704 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -2- - ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 348/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 22/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente incidentale; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. LA Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 348 del 22 febbraio 2018, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia sezione distaccata di Lucera n. 439/2015, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare nell’esclusiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], la striscia di terreno a confine con il demanio statale, compresa nella particella catastale n. 19 del foglio 30, compensando le spese di entrambi i gradi.

La Corte d’Appello rilevava che il Petronzi rivendicava la proprietà della striscia di terreno sopra indicata, in virtù del rogitonotarile del 21 luglio 1958, intervenuto tra la venditrice [OSCURATO:PERSONA] ed i singoli acquirenti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], dante causa dell’attore,ed un dante causa degli Zingaro.

Da tale atto emergeva che la Rocco aveva venduto a Petronzi una zona di arenile con uno stradonetto di disimpegno di nuova creazione, e tutti gli acquirenti pattuirono di lasciare una striscia di arenile parallela alla strada del mare per l’utilità delle varie zone di arenile da ciascuno acquistate.

Da tali pattuizioni si ricavava che era stato istituito un rapporto di servitù tra gli stradonetti di nuova istituzione e le Ric. 2018 n. 27704 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -3- varie proprietà, come si ricavava dalle espressioni letterali utilizzatee dall’uso del termine “utilità”.

Ciò imponeva il rigetto della domanda di rimozione dei cancelli e di ripristino della stradina laterale.

Quanto alla domanda di rilascio del terreno a confine con il demanio statale, la Corte d’appello riteneva che la domanda dell’attore andasse qualificata come un’azione personale, per la quale non si imponeva il rigore della prova della proprietà invece imposto per l’azione di revindica, il che giustificava l’accoglimento della domanda attorea, non avendo i convenuti contestato l’originaria detenzione dell’attore, ma solo la proprietà del bene.

Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi, illustrati da memorie.

I ricorrenti principali hanno resistito al ricorso incidentale con controricorso.

2. Il ricorso principale, che denuncia la violazione e fals a applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c., nella parte in cui il giudice di appello avrebbe riformato la sentenza di primo grado, reputando che la domanda proposta avesse carattere personale di restituzione, e non già natura di azione di rivendica, è inammissibile per la violazione dell’art. 366 co. 11 n. 3 c.p.c.

Ric. 2018 n. 27704 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -4- Come peraltro eccepito anche dalla difesa del controricorrente, il ricorso risulta del tutto privo della sommaria esposizione dei fatti di causa, come imposto a pena di inammissibilità dalla norma ora richiamata, avendo addirittura fatto riferimento all’atto di citazione notificato il 7/12/2012 da controparte “di cui si dà per noto il contenuto”, riportando le sole conclusioni di cui all’atto introduttivo del giudizio ma senza peritarsi di esporne, ancorché in maniera sintetica, il contenuto, esigenza questa oltre modo necessaria anche in considerazione del motivo di ricorso proposto.

Analoghe lacune si presentano poi nella descrizione del contenuto della comparsa di risposta degli s tessi ricorrenti, limitandosi leparti a riferire di essersi opposti all’accoglimento della domanda attorea.

Del pari carente è il riferimento alla sentenza di primo grado, avendone i ricorrenti solo indicato la data ed il numero, nonché il dispositivo, senza fare cenno alcuno al contenuto della sua motivazione.

Dello stesso tenore è poi il richiamo al contenuto dell’atto di appello, della comparsa di risposta in secondo grado e della sentenza di appello, senza mai fornire elementi per poter risalire all’effettivo contenuto della questioni dibattute.

Né il mancato rispetto alla prescrizione richiamata può essere superato in altro modo, avendo questa Corte anche di recente ribadito che il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile, e tale Ric. 2018 n. 27704 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -5- mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass. n. 6611 del 01/03/2022).

Né appare idonea a superare tale rilievo la circostanza che prima dell’esposizione del motivo vi sia una parte dedicata a richiamare le pregresse vicende con le lacune però sopra segnalate, avendo la Corte altresì affermato che la dichiarazione con la quale il ricorrente qualifichi espressamente una parte del ricorso come sede destinata all'esposizione del fatto e nella quale, pur indicando i fatti storici che hanno occasionato la controversia, ometta di individuare le ragioni giuridiche sulla base delle quali la domanda è stata introdotta, non assolve al requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali (Cass. n. 5640 del 09/03/2018; Cass. n. 19047/2016; Cass.

S.U. n. 11653/2006).

3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale determina poi, ex art. 334 co. 2 c.p.c., l’inefficacia del ricorso incidentale, il cui primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1031-1058 nonché delle norme di Ric. 2018 n. 27704 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -6- diritto e dei contratti, ed il cui secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio sempre in relazione agli artt. 1031-1058 e 1100 cc.

A tal fine rileva che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 22 febbraio 2018, e per la sua impugnazione si applica il termine lungo pari a sei mesi, quale rideterminato a seguito della novella del 2009, risalendo la notifica dell’atto di citazione ad una data successiva al 4 luglio 2009.

Mentre il ricorso principale è stato notificato il 20 settembre 2018, e quindi nel rispetto del detto termine, il ricorso incidentale è stato invece notificato solo in data 31 ottobre 2018, e quindi oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., il che ne impone la qualificazione come impugnazione incidentale tardiva, con la conseguente applicazione, per effetto dell’inammissibilità del ricorso principale, dell’inefficacia di cui al secondo comma dell’art.334 c.p.c.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Poiché il ricorso principale è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un Ric. 2018 n. 27704 sez.

S2 -ud. 27-01-2023 -7- ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale tardivo; Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui comensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti princ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27704-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 251, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] G. IANNARELLI, [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso; Ric. 2018 n. 27704 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -2- - ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 348/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 22/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente incidentale; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. LA Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 348 del 22 febbraio 2018, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia sezione distaccata di Lucera n. 439/2015, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare nell’esclusiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], la striscia di terreno a confine con il demanio statale, compresa nella particella catastale n. 19 del foglio 30, compensando le spese di entrambi i gradi. La Corte d’Appello rilevava che il Petronzi rivendicava la proprietà della striscia di terreno sopra indicata, in virtù del rogitonotarile del 21 luglio 1958, intervenuto tra la venditrice [OSCURATO:PERSONA] ed i singoli acquirenti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], dante causa dell’attore,ed un dante causa degli Zingaro. Da tale atto emergeva che la Rocco aveva venduto a Petronzi una zona di arenile con uno stradonetto di disimpegno di nuova creazione, e tutti gli acquirenti pattuirono di lasciare una striscia di arenile parallela alla strada del mare per l’utilità delle varie zone di arenile da ciascuno acquistate. Da tali pattuizioni si ricavava che era stato istituito un rapporto di servitù tra gli stradonetti di nuova istituzione e le Ric. 2018 n. 27704 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -3- varie proprietà, come si ricavava dalle espressioni letterali utilizzatee dall’uso del termine “utilità”. Ciò imponeva il rigetto della domanda di rimozione dei cancelli e di ripristino della stradina laterale. Quanto alla domanda di rilascio del terreno a confine con il demanio statale, la Corte d’appello riteneva che la domanda dell’attore andasse qualificata come un’azione personale, per la quale non si imponeva il rigore della prova della proprietà invece imposto per l’azione di revindica, il che giustificava l’accoglimento della domanda attorea, non avendo i convenuti contestato l’originaria detenzione dell’attore, ma solo la proprietà del bene. Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA],sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a due motivi, illustrati da memorie. I ricorrenti principali hanno resistito al ricorso incidentale con controricorso. 2. Il ricorso principale, che denuncia la violazione e fals a applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c., nella parte in cui il giudice di appello avrebbe riformato la sentenza di primo grado, reputando che la domanda proposta avesse carattere personale di restituzione, e non già natura di azione di rivendica, è inammissibile per la violazione dell’art. 366 co. 11 n. 3 c.p.c. Ric. 2018 n. 27704 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -4- Come peraltro eccepito anche dalla difesa del controricorrente, il ricorso risulta del tutto privo della sommaria esposizione dei fatti di causa, come imposto a pena di inammissibilità dalla norma ora richiamata, avendo addirittura fatto riferimento all’atto di citazione notificato il 7/12/2012 da controparte “di cui si dà per noto il contenuto”, riportando le sole conclusioni di cui all’atto introduttivo del giudizio ma senza peritarsi di esporne, ancorché in maniera sintetica, il contenuto, esigenza questa oltre modo necessaria anche in considerazione del motivo di ricorso proposto. Analoghe lacune si presentano poi nella descrizione del contenuto della comparsa di risposta degli s tessi ricorrenti, limitandosi leparti a riferire di essersi opposti all’accoglimento della domanda attorea. Del pari carente è il riferimento alla sentenza di primo grado, avendone i ricorrenti solo indicato la data ed il numero, nonché il dispositivo, senza fare cenno alcuno al contenuto della sua motivazione. Dello stesso tenore è poi il richiamo al contenuto dell’atto di appello, della comparsa di risposta in secondo grado e della sentenza di appello, senza mai fornire elementi per poter risalire all’effettivo contenuto della questioni dibattute. Né il mancato rispetto alla prescrizione richiamata può essere superato in altro modo, avendo questa Corte anche di recente ribadito che il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile, e tale Ric. 2018 n. 27704 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -5- mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass. n. 6611 del 01/03/2022). Né appare idonea a superare tale rilievo la circostanza che prima dell’esposizione del motivo vi sia una parte dedicata a richiamare le pregresse vicende con le lacune però sopra segnalate, avendo la Corte altresì affermato che la dichiarazione con la quale il ricorrente qualifichi espressamente una parte del ricorso come sede destinata all'esposizione del fatto e nella quale, pur indicando i fatti storici che hanno occasionato la controversia, ometta di individuare le ragioni giuridiche sulla base delle quali la domanda è stata introdotta, non assolve al requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto non consente una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa sostanziali e processuali (Cass. n. 5640 del 09/03/2018; Cass. n. 19047/2016; Cass. S.U. n. 11653/2006). 3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso principale determina poi, ex art. 334 co. 2 c.p.c., l’inefficacia del ricorso incidentale, il cui primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1031-1058 nonché delle norme di Ric. 2018 n. 27704 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -6- diritto e dei contratti, ed il cui secondo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio sempre in relazione agli artt. 1031-1058 e 1100 cc. A tal fine rileva che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 22 febbraio 2018, e per la sua impugnazione si applica il termine lungo pari a sei mesi, quale rideterminato a seguito della novella del 2009, risalendo la notifica dell’atto di citazione ad una data successiva al 4 luglio 2009. Mentre il ricorso principale è stato notificato il 20 settembre 2018, e quindi nel rispetto del detto termine, il ricorso incidentale è stato invece notificato solo in data 31 ottobre 2018, e quindi oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., il che ne impone la qualificazione come impugnazione incidentale tardiva, con la conseguente applicazione, per effetto dell’inammissibilità del ricorso principale, dell’inefficacia di cui al secondo comma dell’art.334 c.p.c. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5. Poiché il ricorso principale è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, di un Ric. 2018 n. 27704 sez. S2 -ud. 27-01-2023 -7- ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale tardivo; Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui comensi, ed accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti princ
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