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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18602/2025

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22734/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], con indicazione di indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ex lege, controricorrente – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE - intimata - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 2171/2022, depositata in data 1° marzo 2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Cartella di pagamento –IRPEF1.

L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 7120130123488741 IRPEF ed IVA per l’anno di imposta 2003, di cui assumeva essere venuto a conoscenzaattraverso un estratto di ruolo.

2. Avverso la cartella di pagamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Napoli, la quale, con sentenza n. 4500/2021, lo accoglieva, ritenendo la cartella di pagamento mai notificata nelle forme di legge al ricorrente, residente al tempo della presunta notifica nella città di Nizza, Francia.

3. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi alla C.t.r. della Campania; il contribuente e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non si costituivano in giudizio.

4. La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 2171/2022, depositata in data 1° marzo 2022, accoglieva l’appello sulla base della considerazione che l'accertamento prodromico all'impugnata cartella era stato oggetto di giudiziale contestazione ad opera del contribuente ed era stato confermato dalla sentenza della C.t.p. di Napoli n. 189/17/12 depositata il 20.04.12 e divenuta irrevocabile per assenza di gravame.

Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha deposita to controricorso mentre l’Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 53, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt.101 e 331 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 co. 1, n. 4, cod. proc. civ.».

Il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha deciso senza rilevare che l’Agenzia non aveva notificato l’atto di appello a d esso contribuente, senza ordinare l’integrazione del contraddittorio (correttamente instaurato, invece, contro l’ADER) con la rinnovazione della notificazione del gravame nei suoi confronti.

2. Preliminarmente, va rilevato che il ricorrente, con atto depositato telematicamente in data 18/10/2023, ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 1, commi 186-205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 edha, a tal proposito, allegato l’istanza inoltrata all’Agenzia delle Entrate in data 12 aprile 2023, la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate dell’unica rata da pagare di € 21.940,21 (n. prot. 56946452424-6; riferimento atto AT-07190202302033994180) nonché la relativa quietanza di avvenuto pagamento del 17 ottobre 2023 attraverso pagamento CBILL del 17 ottobre 2023, n.

INTER20231017BJCB1468597677, attraverso la [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, verificata la regolarità della documentazione depositata, deve ritenersi idoneamente completata e soddisfatta la procedura di definizione agevolata tributaria.

3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio con cessazione della materia del contendere per essere intervenuta definizione agevolata,con spese a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22734/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], con indicazione di indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata ex lege, controricorrente – nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE - intimata - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 2171/2022, depositata in data 1° marzo 2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno 2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Cartella di pagamento –IRPEF1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la cartella di pagamento n. 7120130123488741 IRPEF ed IVA per l’anno di imposta 2003, di cui assumeva essere venuto a conoscenzaattraverso un estratto di ruolo. 2. Avverso la cartella di pagamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Napoli, la quale, con sentenza n. 4500/2021, lo accoglieva, ritenendo la cartella di pagamento mai notificata nelle forme di legge al ricorrente, residente al tempo della presunta notifica nella città di Nizza, Francia. 3. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi alla C.t.r. della Campania; il contribuente e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non si costituivano in giudizio. 4. La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 2171/2022, depositata in data 1° marzo 2022, accoglieva l’appello sulla base della considerazione che l'accertamento prodromico all'impugnata cartella era stato oggetto di giudiziale contestazione ad opera del contribuente ed era stato confermato dalla sentenza della C.t.p. di Napoli n. 189/17/12 depositata il 20.04.12 e divenuta irrevocabile per assenza di gravame. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate ha deposita to controricorso mentre l’Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 giugno 2025. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 53, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e degli artt.101 e 331 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 co. 1, n. 4, cod. proc. civ.». Il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha deciso senza rilevare che l’Agenzia non aveva notificato l’atto di appello a d esso contribuente, senza ordinare l’integrazione del contraddittorio (correttamente instaurato, invece, contro l’ADER) con la rinnovazione della notificazione del gravame nei suoi confronti. 2. Preliminarmente, va rilevato che il ricorrente, con atto depositato telematicamente in data 18/10/2023, ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall’art. 1, commi 186-205, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 edha, a tal proposito, allegato l’istanza inoltrata all’Agenzia delle Entrate in data 12 aprile 2023, la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate dell’unica rata da pagare di € 21.940,21 (n. prot. 56946452424-6; riferimento atto AT-07190202302033994180) nonché la relativa quietanza di avvenuto pagamento del 17 ottobre 2023 attraverso pagamento CBILL del 17 ottobre 2023, n. INTER20231017BJCB1468597677, attraverso la [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, verificata la regolarità della documentazione depositata, deve ritenersi idoneamente completata e soddisfatta la procedura di definizione agevolata tributaria. 3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio con cessazione della materia del contendere per essere intervenuta definizione agevolata,con spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per