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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 10111/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30003-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie n.9, presso lo studio dell’avv.

C arlo R ienzi , che li rappresenta e difende unitamente all’avv.

G ino G iuliano ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimati - nonchéda ( [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. ) [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con [OSCURATO:PERSONA] specializzandi.

Inadempimento direttive europee.

Risarcimento danni.

R.G.N.30003/2020 Cron.

Rep.

Ud.20/02/2024 CC diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv.

C armelo [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente successiva - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, CODACONS -[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’AMBIENTE E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1594/2020 della Corte d’ A ppello di Roma, depositata il 2/3/2020 R.G.N. 4733/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/2/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: il difensore dei ricorrenti principali ha depositato «istanza ai fini della dichiarazione della cessata materia del contendere», significando che i suoi assistiti hanno nel frattempo ottenuto piena soddisfazione a seguito dell’accoglimento, da parte della Corte d’Appello di Roma, dei loro contemporanei ricorsi per correzione degli errori materiali e per revocazione per «errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa» presentati contro la medesima sentenza qui impugnata; il difensore della ricorrente successiva ha depositato , per analogo motivo,rinuncia agli atti del giudizio notificata alle controparti; ritenuto che: per quanto riguarda i ricorrenti principali, si riscontra la sopravvenuta carenza di interesse ad agire determinata dall’esito delle altre impugnazioni; per quanto riguarda la ricorrente successiva, la notificazione alle controparti dell’atto di rinuncia determina l’estinzionedel giudizio da lei attivato; non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta intimata la controparte sostanziale di tutti i ricorrenti; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel D.P.R. 115 del 2002, posto che sia l’estinzione del processo , sia l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interessisono ipotesi non contemplatein quella disposizione; P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interessee dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30003-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie n.9, presso lo studio dell’avv. C arlo R ienzi , che li rappresenta e difende unitamente all’avv. G ino G iuliano ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimati - nonchéda ( [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. ) [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con [OSCURATO:PERSONA] specializzandi. Inadempimento direttive europee. Risarcimento danni. R.G.N.30003/2020 Cron. Rep. Ud.20/02/2024 CC diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. C armelo [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente successiva - contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, CODACONS -[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’AMBIENTE E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1594/2020 della Corte d’ A ppello di Roma, depositata il 2/3/2020 R.G.N. 4733/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/2/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il difensore dei ricorrenti principali ha depositato «istanza ai fini della dichiarazione della cessata materia del contendere», significando che i suoi assistiti hanno nel frattempo ottenuto piena soddisfazione a seguito dell’accoglimento, da parte della Corte d’Appello di Roma, dei loro contemporanei ricorsi per correzione degli errori materiali e per revocazione per «errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa» presentati contro la medesima sentenza qui impugnata; il difensore della ricorrente successiva ha depositato , per analogo motivo,rinuncia agli atti del giudizio notificata alle controparti; ritenuto che: per quanto riguarda i ricorrenti principali, si riscontra la sopravvenuta carenza di interesse ad agire determinata dall’esito delle altre impugnazioni; per quanto riguarda la ricorrente successiva, la notificazione alle controparti dell’atto di rinuncia determina l’estinzionedel giudizio da lei attivato; non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta intimata la controparte sostanziale di tutti i ricorrenti; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel D.P.R. 115 del 2002, posto che sia l’estinzione del processo , sia l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interessisono ipotesi non contemplatein quella disposizione; P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interessee dichiara
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