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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 05907/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/12/2020 del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere le misure alternative, poiché la domanda non era corredata dalla dichiarazione personale di domicilio.

2. Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore e deduce la violazione di legge e l'impossibilità di giungere ad una conclusione di irreperibilità del condannato.

3. Il ricorso è inammissibile.

L'art. 677 cod. proc. pen., comma 2 bis - aggiunto con L. 15 dicembre 2001, n. 438, di conversione del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 - prevede che la richiesta di misure alternative alla detenzione proposta da istante non detenuto sia inammissibile quando, "con la domanda" (quindi contestualmente) non sia indicato o eletto il domicilio.

Pertanto, in tema di benefici penitenziari è irrilevante, ai fini dell'osservanza della norma citata, sia la precedente dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel giudizio, cioè in una vicenda processuale conclusa ed ontologicamente distinta dal procedimento di sorveglianza (Cass., Sez. 1, 16.3/25.5.2004, Cisterna) sia l'eventuale indicazione nell'istanza del luogo di residenza.

Ha avuto modo di chiarire questa Corte che la dichiarazione di domicilio prescritta, in alternativa all'elezione, dall'art. 677 c.p., comma 2-bis, ha la finalità di indicare il luogo nel quale il soggetto intende ricevere le comunicazioni o le notificazioni (Cass., Sez. 1, 22/04/2004, n. 23510; 18775/2010 che individua la ratio anche nell'esigenza di speditezza del procedimento).

Nel caso di specie la richiesta di misure alternative cui deve affiancarsi la dichiarazione o l'elezione di domicilio a firma dell'interessato ha il chiaro scopo di velocizzare i tempi del procedimento, rendendo reperibile il soggetto e responsabilizzandone il contributo in funzione della concessione della misura e dei controlli cui l'istante accetta di essere sottoposto.

Non v'è, allora, alcuna violazione del diritto di difesa, né un aggravio nell'esercizio delle facoltà relative, poiché la richiesta di misura alternativa apre una fase distinta del procedimento di esecuzione penale in cui occorre un contatto diretto e un collegamento del sottoposto con il magistrato che è tenuto a verificare l'osservanza di ogni prescrizione.

Né vale come equipollente un certificato di stato di famiglia che non assolverebbe ex se alla finalità cui protende la norma in esame.

Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 08/09/2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente A ) doti, nio [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/12/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con il decreto in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata ad ottenere le misure alternative, poiché la domanda non era corredata dalla dichiarazione personale di domicilio. 2. Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del suo difensore e deduce la violazione di legge e l'impossibilità di giungere ad una conclusione di irreperibilità del condannato. 3. Il ricorso è inammissibile. L'art. 677 cod. proc. pen., comma 2 bis - aggiunto con L. 15 dicembre 2001, n. 438, di conversione del D.L. 18 ottobre 2001, n. 374 - prevede che la richiesta di misure alternative alla detenzione proposta da istante non detenuto sia inammissibile quando, "con la domanda" (quindi contestualmente) non sia indicato o eletto il domicilio. Pertanto, in tema di benefici penitenziari è irrilevante, ai fini dell'osservanza della norma citata, sia la precedente dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel giudizio, cioè in una vicenda processuale conclusa ed ontologicamente distinta dal procedimento di sorveglianza (Cass., Sez. 1, 16.3/25.5.2004, Cisterna) sia l'eventuale indicazione nell'istanza del luogo di residenza. Ha avuto modo di chiarire questa Corte che la dichiarazione di domicilio prescritta, in alternativa all'elezione, dall'art. 677 c.p., comma 2-bis, ha la finalità di indicare il luogo nel quale il soggetto intende ricevere le comunicazioni o le notificazioni (Cass., Sez. 1, 22/04/2004, n. 23510; 18775/2010 che individua la ratio anche nell'esigenza di speditezza del procedimento). Nel caso di specie la richiesta di misure alternative cui deve affiancarsi la dichiarazione o l'elezione di domicilio a firma dell'interessato ha il chiaro scopo di velocizzare i tempi del procedimento, rendendo reperibile il soggetto e responsabilizzandone il contributo in funzione della concessione della misura e dei controlli cui l'istante accetta di essere sottoposto. Non v'è, allora, alcuna violazione del diritto di difesa, né un aggravio nell'esercizio delle facoltà relative, poiché la richiesta di misura alternativa apre una fase distinta del procedimento di esecuzione penale in cui occorre un contatto diretto e un collegamento del sottoposto con il magistrato che è tenuto a verificare l'osservanza di ogni prescrizione. Né vale come equipollente un certificato di stato di famiglia che non assolverebbe ex se alla finalità cui protende la norma in esame. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/09/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente A ) doti, nio [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA
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