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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2025

Cassazione n. 24347/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Settembre n. 3, Roma, rappresentato e difeso dall’avv.Bruno N. Sassani.ricorrente – controricorrente incidentalecontroSpata Sergio, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSalvatore Ingrassia.controricorrente – ricorrente incidentaleavverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 396/2025 pubblicatain data 19/05/2025, n.r.g. 244/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30/06/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] fino al31/10/2016, quando era stato verbalmente licenziato.Impugnava il licenziamento dinanzi al Tribunale di Siracusa, chiedendonela declaratoria di nullità per difetto della forma scritta, con il conseguenteNumero registro generale 15578/2025Numero sezionale 3127/2026Numero di raccolta generale 24347/2026Data pubblicazione 31/07/2026ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della datrice dilavoro al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, all’esito della fase c.d.sommaria introdotta dal rito di cui alla legge n. 92/2012, accoglieva ladomanda.

Poi con sentenza rigettava l’opposizione proposta dalla società.[OSCURATO:PERSONA] riteneva che la comunicazione di avvio della procedura diconciliazione dinanzi alla DTL, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 604/1966,inviata al lavoratore, non potesse considerarsi equipollente alla lettera dilicenziamento, poiché aveva natura preventiva, finalizzata soltanto averificare eventuali possibilità di addivenire a soluzioni alternative allarisoluzione del rapporto di lavoro.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parzialeaccoglimento del reclamo interposto dalla società, ritenuto che la lettera del18/11/2016 costituisse licenziamento, lo dichiarava illegittimo e lo annullavae condannava la società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoroe a pagargli l’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la nota del 14/10/2016, con cui era stata comunicata al lavoratorel’avvio della procedura ex art. 7 L. n. 604/1966, conteneva altresì laseguente comunicazione: “In costanza della procedura avviata con lacomunicazione qui allegata, la Sua prestazione di lavoro verràconsiderata – in caso di mancato accordo – come preavviso lavorato …con contestuale dispensa, dopo il 31/10/2016, dal rendere laprestazione lavorativa sino allo spirare del detto termine”;b) conclusa la procedura conciliativa in data 07/11/2016 con esitonegativo, la società inviava al lavoratore una seconda missiva, datata18/11/2016, avente ad oggetto “Pagamento competenze di finerapporto”, compresa l’indennità sostitutiva del preavviso non lavoratodi cui alla precedente nota del 14/10/2016;c) come insegna la Suprema Corte di Cassazione, in tema di forma scrittanon sussiste per il datore di lavoro l’onere di adottare formulesacramentali (Cass. n. 17652/2007), purché sia manifestata in manieraNumero registro generale 15578/2025Numero sezionale 3127/2026Numero di raccolta generale 24347/2026Data pubblicazione 31/07/2026intelleggibile, ai fini della tutela dell’affidamento della controparte su cuigrava poi l’onere della tempestiva impugnazione;d) nel caso in esame, dal tenore della missiva del 18/11/2016 si ricava cheil lavoratore era senza dubbio venuto a conoscenza della volontàrisolutiva datoriale, espressa in forma scritta anche se indiretta, tantoè vero che poi ha impugnato il recesso con PEC del 13/12/2016;e) il lavoratore è stato poi destinatario di un secondo licenziamento,intimato in data 27/03/2019 (e oggetto del separato giudizio iscrittopresso il medesimo Tribunale al n.r.g. 1077/2022);f) la società sostiene che il riassetto organizzativo era stato necessitatodalla contrazione della commessa poi realizzatasi con la perditadell’appalto “Priolo”, cui si riferisce anche il secondo licenziamento;sostiene che l’obbligo di repechage sarebbe stato assolto per il solo fattodi non aver effettuato alcuna nuova assunzione nel medesimoinquadramento comparabile con quello del lavoratore licenziato, comerisulta dal LUL;g) questa tesi è infondata; come insegna la Suprema Corte di Cassazione,accertata l’effettività della ragione posta a fondamento dellicenziamento ed il nesso causale fra tale ragione e la soppressione dellaposizione lavorativa, il datore di lavoro deve dimostrare l’impossibilitàdi adibire il dipendente ad altri posti di lavoro, eventualmente anche inmansioni inferiori con il consenso del lavoratore;h) sulla sussistenza del fatto posto a base del licenziamento incide ancheil repechage, così che, laddove non assolto, il giudice dovrà concludereper l’insussistenza del fatto ed applicare la relativa tutela, ossia lareintegrazione, per la quale, a seguito di C. Cost. n. 125/2022, non èpiù necessaria che tale insussistenza sia “manifesta”;i) nel caso di specie il contratto di appalto, anticipatamente risolto dallacommittente, riguardava tre sezioni di operatività: “presidio tecnicoBiviere di Lentini”, “presidio tecnico Ogliastro e Pozzi” e “controllo retiutilities e racks”;j) dall’istruttoria svolta in primo grado risulta che l’attività svolta dalloSpata non comprendeva solo il controllo quotidiano sulla rete utilities,bensì anche il controllo della fascia oleodotti, che partiva dall’internoNumero registro generale 15578/2025Numero sezionale 3127/2026Numero di raccolta generale 24347/2026Data pubblicazione 31/07/2026dello stabilimento per poi proseguire all’esterno per 9 km, la letturacontatori, il “controllo sode interne ed esterne” il controllo oleodottipresso lo stabilimento [OSCURATO:PERSONA], “attività … tuttora svolte”;k) in ordine a tali emergenze la società ha omesso di allegare alcunché enon ha offerto alcun elemento per dimostrare l’impossibilità direimpiego del lavoratore in mansioni analoghe, tenuto conto della suaprofessionalità;l) pertanto il licenziamento intimato con lettera del 18/11/2016 vadichiarato illegittimo per violazione dell’obbligo di repechage;m) la tutela applicabile è quella dell’art. 18, co. 7, L. n. 300/1970, cherichiama quella di cui al co. 4 del medesimo articolo, ossia lareintegrazione e l’indennità risarcitoria nel limite massimo di dodicimensilità.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed a sua volta ha propostoricorso incidentale, affidato a quattro motivi.6.- [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.7.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONEPer ragioni di priorità logico-giuridica va esaminato dapprima il ricorsoincidentale.RICORSO INCIDENTALE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente incidentale lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2,co. 1, e 7, co. 6, L. n. 604/1966 e dei principi di diritto affermati in sede dilegittimità, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente unlicenziamento in forma scritta.Il motivo è inammissibile, perché investe l’interpretazione della missiva del18/11/2016 – che integra un accertamento di merito circa la sussistenza dellavolontà datoriale in forma scritta di estinguere il rapporto di lavoro – senzaprospettare alcuna censura relativa ad un’ipotetica violazione dei criteri diermeneutica negoziale.

Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato che nellaNumero registro generale 15578/2025Numero sezionale 3127/2026Numero di raccolta generale 24347/2026Data pubblicazione 31/07/2026precedente missiva del 14/10/2016 la datrice di lavoro aveva giàpreannunziato che, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, illavoratore sarebbe stato dispensato dal lavoro durante il residuo termine dipreavviso.

Ed hanno quindi ritenuto che pure quella missiva concorresse adindividuare nella successiva del 18/11/2016 l’espressione, sia pure indirettama pur sempre in forma scritta, della volontà di licenziare.

I Giudici delreclamo hanno infine considerato rilevante pure il fatto che il lavoratoreavesse impugnato il licenziamento con apposita pec del 13/12/2016, ritenutosegno evidente della sua consapevolezza circa l’avvenuta comunicazione periscritto del recesso datoriale (v. sentenza impugnata, p. 10).2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggettodi discussione fra le parti per avere la Corte territoriale motivato in modo soloapparente circa la missiva del 18/11/2016.Il motivo è infondato, poiché la motivazione sussiste ed integra il minimumcostituzionale (Cass. sez. un. n. 8053/2014), avendo la Corte territoriale fattoriferimento ad una volontà espressa sia pure in modo “indiretto” ma univoco,tale da rendere certamente edotto il lavoratore circa la decisione datoriale,manifestata pur sempre per iscritto, di recedere dal rapporto di lavoro.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. ilricorrente lamenta l’omessa pronunzia, in violazione dell’art. 112 c.p.c.,dell’eccezione di giudicato interno circa l’insussistenza del giustificato motivooggettivo.Con il quarto motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente lamenta lamancanza assoluta di motivazione e/o la motivazione apparente e/o perplessaed incomprensibile, in relazione alla sussistenza del giustificato motivooggettivo.I due motivi sono inammissibili, perché incomprensibili e confusi.In ogni caso la Corte territoriale ha accertato che il giustificato motivooggettivo, nella sua componente di “fatto materiale”, sussisteva, attesal’effettività della scelta organizzativa di razionalizzare ed economizzare laspesa per il personale.

Quindi nessun giudicato si è formato sull’insussistenzadel fatto posto a base del licenziamento, limitatamente alla sua componentedi “fatto materiale”.

La stessa Corte, invece, ha poi giudicato inadempiuto ilNumero registro generale 15578/2025Numero sezionale 3127/2026Numero di raccolta generale 24347/2026Data pubblicazione 31/07/2026repechage e solo per tale via è giunta a considerare insussistente il fattocomplessivamente inteso.RICORSO PRINCIPALE4.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la società ricorrente lamenta violazione degli artt. 3 L. n. 604/1966, 30 L. n.183/2010 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto indimostratal’impossibilità di utile impiego del lavoratore.

Al riguardo deduce che la provapuò essere data anche in via indiretta, ossia mediante la dimostrazione di fattiincompatibili con la possibilità di un effettivo impiego del lavoratore.

Assumedi aver all’uopo dimostrato l’insussistenza di altra ogni posizione afferente almedesimo livello di inquadramento dello Spata, evincibile proprio dallamancanza di nuove assunzioni sia nel livello di inquadramento del lavoratorelicenziato, sia in livelli inferiori.

Deduce che sarebbe stato allora onere dellavoratore allegare le mansioni alle quali avrebbe potuto essere adibito, onerenella specie mai adempiuto.Il motivo è inammissibile.La Corte territoriale ha ritenuto inadempiuto l’onere di dimostrarel’impossibile ricollocazione dello Spata in altre mansioni, evidenziando dueaspetti: la società si era limitata a dimostrare con il LUL di non aver procedutoa nuove assunzioni nel periodo successivo al licenziamento; dalla provatestimoniale era emerso che molte delle attività, cui si trovava adibito lo Spataal momento del licenziamento, non erano venute meno.Si tratta quindi di un apprezzamento complessivo, che peraltro è conformea diritto.

Si consideri, infatti, che, da un lato, la mancanza di nuove assunzioninon significa necessariamente ed univocamente, sul piano logico-giuridico,inesistenza di posizioni lavorative “scoperte”, potendo queste essere anche ilfrutto di libere – e insindacabili – scelte imprenditoriali del datore di lavoro dilasciare, appunto, “scoperte” alcune posizioni, pur esistenti; dall’altro che, inpositivo, la Corte territoriale ha ritenuto acquisita in primo grado la specificaprova contraria all’asserita impossibilità di ricollocazione, posto che, seesistono posizioni “scoperte” per scelta imprenditoriale, prima di procedere allicenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro deveverificare la possibilità di adibire il lavoratore licenziando a quella posizione,qualora integrata da mansioni compatibili con il suo bagaglio professionale.Numero registro generale 15578/2025Numero sezionale 3127/2026Numero di raccolta generale 24347/2026Data pubblicazione 31/07/2026Ne consegue che la sentenza impugnata è conforme all’art. 2697 c.c. e alriparto degli oneri probatori ivi previsto.Per il resto la ricorrente sollecita a questa Corte un’inammissibilerivalutazione di determinati elementi istruttori, interdetta in sede dilegittimità.5.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta violazione degli artt. 41 Cost., nonché “violazione e falsaapplicazione” degli artt. 30 L. n. 183/2010 e 3 L. n. 604/1966 per avere laCorte territoriale ritenuto sussistenti alcune mansioni soltanto “secondarie”dello Spata, senza considerare che tuttavia erano state redistribuite tra laforza lavoro in essere.Il motivo è inammissibile.Considerato che di tale redistribuzione i Giudici del reclamo tacciono, laricorrente sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento di determinaterisultanze istruttorie, interdetto in sede di legittimità.

Infatti, quali fosseroquelle mansioni residuate, se fossero effettivamente “secondarie” oppure“principali” rispetto alla posizione lavorativa ricoperta dallo Spata, se sianostate effettivamente redistribuite fra altri dipendenti sono tutti accertamentidi fatto, come tali riservati al giudice di merito.6.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 18, co 4, 5 e 7,L. n. 300/1970, in contraddizione con il principio espresso da C. Cost. n.128/2024 per avere la Corte territoriale accordato la tutela reintegratoria.Il motivo è infondato.In primo luogo la pronunzia della Corte Costituzionale invocata dallaricorrente attiene all’art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015 e non all’art. 18 L. n.300/1970 e, dunque, ad un regime giuridico (delle cc.dd. tutele crescenti) deltutto diverso da quello (anteriormente vigente) applicato nel giudizio dimerito.

Pertanto quella sentenza costituzionale non può riverberare alcuneffetto sull’interpretazione, ampiamente consolidata, della norma dellostatuto dei lavoratori, secondo la quale la “insussistenza del fatto” posto abase del licenziamento – per la quale è prevista la tutela reintegratoria –comprende anche l’inadempimento dell’obbligo/onere di repechage (Cass.ord. n. 31409/2023, che richiama Cass. n. 29102/2019 e Cass. n.Numero registro generale 15578/2025Numero sezionale 3127/2026Numero di raccolta generale 24347/202610435/2018; v. altresì Cass. n. 26675/2018).Data pubblicazione 31/07/2026Inoltre – e il rilievo è dirimente – la stessa Corte Costituzionale, nellasentenza n. 128/2024, invocata dalla ricorrente, al par. 11 afferma: «11.–Pur tuttavia, nel regime della legge n. 92 del 2012, tuttora applicabile ailicenziamenti individuali di lavoratori in servizio alla data del 7 marzo 2015,la nozione di “insussistenza del fatto” … quanto al licenziamento pergiustificato motivo oggettivo, si è fatto rientrare nella nozione di insussistenzadel fatto anche la impossibilità di ricollocamento del lavoratore (impossibilitàdi repêchage), che normalmente completa la fattispecie della ragioneeconomica.

La sua mancanza (ossia la verificata possibilità di ricollocamentodel lavoratore in azienda) comporta – secondo la costante giurisprudenza,sopra citata (al punto 5.3) – l’illegittimità del licenziamento con tutelareintegratoria attenuata …».

Sulla base di questo postulato, di cui non mettein dubbio la correttezza e la legittimità anche costituzionale, la Consulta poivaluta la riforma introdotta dal d.lgs. n. 23/2015 in termini diriduzione dell’area di operatività della tutela reintegratoria, ritenutaparzialmente illegittima sul piano costituzionale laddove espunge da taletutela l’insussistenza del fatto materiale (ritenendo invece conforme acostituzione la scelta legislativa del 2015, di natura discrezionale, diapprontare una tutela solo indennitaria per l’inadempimentodell’obbligo/onere del repechage).7.- La reciproca soccombenza induce a compensare le spese del presentegiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spesedel presente giudizio di legittimità.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n.115/2002 pari a quello per il ricorso principale e per quello incidentale anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data30/06/2026. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Settembre n. 3, Roma, rappresentato e difeso dall’avv.Bruno N. Sassani.ricorrente – controricorrente incidentalecontroSpata Sergio, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSalvatore Ingrassia.controricorrente – ricorrente incidentaleavverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 396/2025 pubblicatain data 19/05/2025, n.r.g. 244/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 30/06/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA] fino al31/10/2016, quando era stato verbalmente licenziato.Impugnava il licenziamento dinanzi al Tribunale di Siracusa, chiedendonela declaratoria di nullità per difetto della forma scritta, con il conseguenteNumero registro generale 15578/2025Numero sezionale 3127/2026Numero di raccolta generale 24347/2026Data pubblicazione 31/07/2026ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della datrice dilavoro al pagamento di tutte le retribuzioni medio tempore maturate.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, all’esito della fase c.d.sommaria introdotta dal rito di cui alla legge n. 92/2012, accoglieva ladomanda. Poi con sentenza rigettava l’opposizione proposta dalla società.[OSCURATO:PERSONA] riteneva che la comunicazione di avvio della procedura diconciliazione dinanzi alla DTL, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 604/1966,inviata al lavoratore, non potesse considerarsi equipollente alla lettera dilicenziamento, poiché aveva natura preventiva, finalizzata soltanto averificare eventuali possibilità di addivenire a soluzioni alternative allarisoluzione del rapporto di lavoro.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parzialeaccoglimento del reclamo interposto dalla società, ritenuto che la lettera del18/11/2016 costituisse licenziamento, lo dichiarava illegittimo e lo annullavae condannava la società alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoroe a pagargli l’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la nota del 14/10/2016, con cui era stata comunicata al lavoratorel’avvio della procedura ex art. 7 L. n. 604/1966, conteneva altresì laseguente comunicazione: “In costanza della procedura avviata con lacomunicazione qui allegata, la Sua prestazione di lavoro verràconsiderata – in caso di mancato accordo – come preavviso lavorato …con contestuale dispensa, dopo il 31/10/2016, dal rendere laprestazione lavorativa sino allo spirare del detto termine”;b) conclusa la procedura conciliativa in data 07/11/2016 con esitonegativo, la società inviava al lavoratore una seconda missiva, datata18/11/2016, avente ad oggetto “Pagamento competenze di finerapporto”, compresa l’indennità sostitutiva del preavviso non lavoratodi cui alla precedente nota del 14/10/2016;c) come insegna la Suprema Corte di Cassazione, in tema di forma scrittanon sussiste per il datore di lavoro l’onere di adottare formulesacramentali (Cass. n. 17652/2007), purché sia manifestata in manieraNumero registro generale 15578/2025Numero sezionale 3127/2026Numero di raccolta generale 24347/2026Data pubblicazione 31/07/2026intelleggibile, ai fini della tutela dell’affidamento della controparte su cuigrava poi l’onere della tempestiva impugnazione;d) nel caso in esame, dal tenore della missiva del 18/11/2016 si ricava cheil lavoratore era senza dubbio venuto a conoscenza della volontàrisolutiva datoriale, espressa in forma scritta anche se indiretta, tantoè vero che poi ha impugnato il recesso con PEC del 13/12/2016;e) il lavoratore è stato poi destinatario di un secondo licenziamento,intimato in data 27/03/2019 (e oggetto del separato giudizio iscrittopresso il medesimo Tribunale al n.r.g. 1077/2022);f) la società sostiene che il riassetto organizzativo era stato necessitatodalla contrazione della commessa poi realizzatasi con la perditadell’appalto “Priolo”, cui si riferisce anche il secondo licenziamento;sostiene che l’obbligo di repechage sarebbe stato assolto per il solo fattodi non aver effettuato alcuna nuova assunzione nel medesimoinquadramento comparabile con quello del lavoratore licenziato, comerisulta dal LUL;g) questa tesi è infondata; come insegna la Suprema Corte di Cassazione,accertata l’effettività della ragione posta a fondamento dellicenziamento ed il nesso causale fra tale ragione e la soppressione dellaposizione lavorativa, il datore di lavoro deve dimostrare l’impossibilitàdi adibire il dipendente ad altri posti di lavoro, eventualmente anche inmansioni inferiori con il consenso del lavoratore;h) sulla sussistenza del fatto posto a base del licenziamento incide ancheil repechage, così che, laddove non assolto, il giudice dovrà concludereper l’insussistenza del fatto ed applicare la relativa tutela, ossia lareintegrazione, per la quale, a seguito di C. Cost. n. 125/2022, non èpiù necessaria che tale insussistenza sia “manifesta”;i) nel caso di specie il contratto di appalto, anticipatamente risolto dallacommittente, riguardava tre sezioni di operatività: “presidio tecnicoBiviere di Lentini”, “presidio tecnico Ogliastro e Pozzi” e “controllo retiutilities e racks”;j) dall’istruttoria svolta in primo grado risulta che l’attività svolta dalloSpata non comprendeva solo il controllo quotidiano sulla rete utilities,bensì anche il controllo della fascia oleodotti, che partiva dall’internoNumero registro generale 15578/2025Numero sezionale 3127/2026Numero di raccolta generale 24347/2026Data pubblicazione 31/07/2026dello stabilimento per poi proseguire all’esterno per 9 km, la letturacontatori, il “controllo sode interne ed esterne” il controllo oleodottipresso lo stabilimento [OSCURATO:PERSONA], “attività … tuttora svolte”;k) in ordine a tali emergenze la società ha omesso di allegare alcunché enon ha offerto alcun elemento per dimostrare l’impossibilità direimpiego del lavoratore in mansioni analoghe, tenuto conto della suaprofessionalità;l) pertanto il licenziamento intimato con lettera del 18/11/2016 vadichiarato illegittimo per violazione dell’obbligo di repechage;m) la tutela applicabile è quella dell’art. 18, co. 7, L. n. 300/1970, cherichiama quella di cui al co. 4 del medesimo articolo, ossia lareintegrazione e l’indennità risarcitoria nel limite massimo di dodicimensilità.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed a sua volta ha propostoricorso incidentale, affidato a quattro motivi.6.- [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.7.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONEPer ragioni di priorità logico-giuridica va esaminato dapprima il ricorsoincidentale.RICORSO INCIDENTALE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente incidentale lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2,co. 1, e 7, co. 6, L. n. 604/1966 e dei principi di diritto affermati in sede dilegittimità, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente unlicenziamento in forma scritta.Il motivo è inammissibile, perché investe l’interpretazione della missiva del18/11/2016 – che integra un accertamento di merito circa la sussistenza dellavolontà datoriale in forma scritta di estinguere il rapporto di lavoro – senzaprospettare alcuna censura relativa ad un’ipotetica violazione dei criteri diermeneutica negoziale. Inoltre, la Corte territoriale ha evidenziato che nellaNumero registro generale 15578/2025Numero sezionale 3127/2026Numero di raccolta generale 24347/2026Data pubblicazione 31/07/2026precedente missiva del 14/10/2016 la datrice di lavoro aveva giàpreannunziato che, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, illavoratore sarebbe stato dispensato dal lavoro durante il residuo termine dipreavviso. Ed hanno quindi ritenuto che pure quella missiva concorresse adindividuare nella successiva del 18/11/2016 l’espressione, sia pure indirettama pur sempre in forma scritta, della volontà di licenziare. I Giudici delreclamo hanno infine considerato rilevante pure il fatto che il lavoratoreavesse impugnato il licenziamento con apposita pec del 13/12/2016, ritenutosegno evidente della sua consapevolezza circa l’avvenuta comunicazione periscritto del recesso datoriale (v. sentenza impugnata, p. 10).2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggettodi discussione fra le parti per avere la Corte territoriale motivato in modo soloapparente circa la missiva del 18/11/2016.Il motivo è infondato, poiché la motivazione sussiste ed integra il minimumcostituzionale (Cass. sez. un. n. 8053/2014), avendo la Corte territoriale fattoriferimento ad una volontà espressa sia pure in modo “indiretto” ma univoco,tale da rendere certamente edotto il lavoratore circa la decisione datoriale,manifestata pur sempre per iscritto, di recedere dal rapporto di lavoro.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. ilricorrente lamenta l’omessa pronunzia, in violazione dell’art. 112 c.p.c.,dell’eccezione di giudicato interno circa l’insussistenza del giustificato motivooggettivo.Con il quarto motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente lamenta lamancanza assoluta di motivazione e/o la motivazione apparente e/o perplessaed incomprensibile, in relazione alla sussistenza del giustificato motivooggettivo.I due motivi sono inammissibili, perché incomprensibili e confusi.In ogni caso la Corte territoriale ha accertato che il giustificato motivooggettivo, nella sua componente di “fatto materiale”, sussisteva, attesal’effettività della scelta organizzativa di razionalizzare ed economizzare laspesa per il personale. Quindi nessun giudicato si è formato sull’insussistenzadel fatto posto a base del licenziamento, limitatamente alla sua componentedi “fatto materiale”. La stessa Corte, invece, ha poi giudicato inadempiuto ilNumero registro generale 15578/2025Numero sezionale 3127/2026Numero di raccolta generale 24347/2026Data pubblicazione 31/07/2026repechage e solo per tale via è giunta a considerare insussistente il fattocomplessivamente inteso.RICORSO PRINCIPALE4.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la società ricorrente lamenta violazione degli artt. 3 L. n. 604/1966, 30 L. n.183/2010 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto indimostratal’impossibilità di utile impiego del lavoratore. Al riguardo deduce che la provapuò essere data anche in via indiretta, ossia mediante la dimostrazione di fattiincompatibili con la possibilità di un effettivo impiego del lavoratore. Assumedi aver all’uopo dimostrato l’insussistenza di altra ogni posizione afferente almedesimo livello di inquadramento dello Spata, evincibile proprio dallamancanza di nuove assunzioni sia nel livello di inquadramento del lavoratorelicenziato, sia in livelli inferiori. Deduce che sarebbe stato allora onere dellavoratore allegare le mansioni alle quali avrebbe potuto essere adibito, onerenella specie mai adempiuto.Il motivo è inammissibile.La Corte territoriale ha ritenuto inadempiuto l’onere di dimostrarel’impossibile ricollocazione dello Spata in altre mansioni, evidenziando dueaspetti: la società si era limitata a dimostrare con il LUL di non aver procedutoa nuove assunzioni nel periodo successivo al licenziamento; dalla provatestimoniale era emerso che molte delle attività, cui si trovava adibito lo Spataal momento del licenziamento, non erano venute meno.Si tratta quindi di un apprezzamento complessivo, che peraltro è conformea diritto. Si consideri, infatti, che, da un lato, la mancanza di nuove assunzioninon significa necessariamente ed univocamente, sul piano logico-giuridico,inesistenza di posizioni lavorative “scoperte”, potendo queste essere anche ilfrutto di libere – e insindacabili – scelte imprenditoriali del datore di lavoro dilasciare, appunto, “scoperte” alcune posizioni, pur esistenti; dall’altro che, inpositivo, la Corte territoriale ha ritenuto acquisita in primo grado la specificaprova contraria all’asserita impossibilità di ricollocazione, posto che, seesistono posizioni “scoperte” per scelta imprenditoriale, prima di procedere allicenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro deveverificare la possibilità di adibire il lavoratore licenziando a quella posizione,qualora integrata da mansioni compatibili con il suo bagaglio professionale.Numero registro generale 15578/2025Numero sezionale 3127/2026Numero di raccolta generale 24347/2026Data pubblicazione 31/07/2026Ne consegue che la sentenza impugnata è conforme all’art. 2697 c.c. e alriparto degli oneri probatori ivi previsto.Per il resto la ricorrente sollecita a questa Corte un’inammissibilerivalutazione di determinati elementi istruttori, interdetta in sede dilegittimità.5.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta violazione degli artt. 41 Cost., nonché “violazione e falsaapplicazione” degli artt. 30 L. n. 183/2010 e 3 L. n. 604/1966 per avere laCorte territoriale ritenuto sussistenti alcune mansioni soltanto “secondarie”dello Spata, senza considerare che tuttavia erano state redistribuite tra laforza lavoro in essere.Il motivo è inammissibile.Considerato che di tale redistribuzione i Giudici del reclamo tacciono, laricorrente sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento di determinaterisultanze istruttorie, interdetto in sede di legittimità. Infatti, quali fosseroquelle mansioni residuate, se fossero effettivamente “secondarie” oppure“principali” rispetto alla posizione lavorativa ricoperta dallo Spata, se sianostate effettivamente redistribuite fra altri dipendenti sono tutti accertamentidi fatto, come tali riservati al giudice di merito.6.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 18, co 4, 5 e 7,L. n. 300/1970, in contraddizione con il principio espresso da C. Cost. n.128/2024 per avere la Corte territoriale accordato la tutela reintegratoria.Il motivo è infondato.In primo luogo la pronunzia della Corte Costituzionale invocata dallaricorrente attiene all’art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015 e non all’art. 18 L. n.300/1970 e, dunque, ad un regime giuridico (delle cc.dd. tutele crescenti) deltutto diverso da quello (anteriormente vigente) applicato nel giudizio dimerito. Pertanto quella sentenza costituzionale non può riverberare alcuneffetto sull’interpretazione, ampiamente consolidata, della norma dellostatuto dei lavoratori, secondo la quale la “insussistenza del fatto” posto abase del licenziamento – per la quale è prevista la tutela reintegratoria –comprende anche l’inadempimento dell’obbligo/onere di repechage (Cass.ord. n. 31409/2023, che richiama Cass. n. 29102/2019 e Cass. n.Numero registro generale 15578/2025Numero sezionale 3127/2026Numero di raccolta generale 24347/202610435/2018; v. altresì Cass. n. 26675/2018).Data pubblicazione 31/07/2026Inoltre – e il rilievo è dirimente – la stessa Corte Costituzionale, nellasentenza n. 128/2024, invocata dalla ricorrente, al par. 11 afferma: «11.–Pur tuttavia, nel regime della legge n. 92 del 2012, tuttora applicabile ailicenziamenti individuali di lavoratori in servizio alla data del 7 marzo 2015,la nozione di “insussistenza del fatto” … quanto al licenziamento pergiustificato motivo oggettivo, si è fatto rientrare nella nozione di insussistenzadel fatto anche la impossibilità di ricollocamento del lavoratore (impossibilitàdi repêchage), che normalmente completa la fattispecie della ragioneeconomica. La sua mancanza (ossia la verificata possibilità di ricollocamentodel lavoratore in azienda) comporta – secondo la costante giurisprudenza,sopra citata (al punto 5.3) – l’illegittimità del licenziamento con tutelareintegratoria attenuata …». Sulla base di questo postulato, di cui non mettein dubbio la correttezza e la legittimità anche costituzionale, la Consulta poivaluta la riforma introdotta dal d.lgs. n. 23/2015 in termini diriduzione dell’area di operatività della tutela reintegratoria, ritenutaparzialmente illegittima sul piano costituzionale laddove espunge da taletutela l’insussistenza del fatto materiale (ritenendo invece conforme acostituzione la scelta legislativa del 2015, di natura discrezionale, diapprontare una tutela solo indennitaria per l’inadempimentodell’obbligo/onere del repechage).7.- La reciproca soccombenza induce a compensare le spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spesedel presente giudizio di legittimità.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n.115/2002 pari a quello per il ricorso principale e per quello incidentale anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data30/06/2026. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24347/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris