CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08341/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
r procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat o presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 18 . Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] del Governo di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12. Resistente avverso la sentenza n. 1051del Tribunale di Forlì, pubblicata il 25. 10. 2021. Udita la relazione della causa svolta consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 3. 2. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione Con ricorso notificato il 22. 4. 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della sentenza del 25. 10. 2021 del Tribunale di Forlì, che, in R.G. n. 11281/2022.accoglimento dell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] UTG [OSCURATO:PERSONA], aveva rigettatola sua opposizione avverso il provvedimento di revoca della patente di guida a seguito di violazione del codice della strada. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio senza notificare controricorso. La trattazione della causa è stata avviata in adunanza camerale non partecipata. Con un unico motivo, il ricorrente denunzia violazione ed errata applicazione degli artt. 435, 291, 348, 350 c.p.c., censurando il capo della sentenza impugnata che ha respinto la sua eccezione di improcedibilità dell’atto di appello stante la sua omessa notifica. Sostiene al riguardo il ricorso che tale statuizione è errata, in quanto il giudicante, una volta dato atto che il ricorso non era stato notificato, non avrebbe potuto ritenere tale omissione superata in ragione del fatto che il provvedimento di fissazione dell’udienza onerava la Cancelleria di provvedere alla notifica del ricorso, non essendo questa mai avvenuta, e che l’appellato si era comunque costituito, potendo la regola del raggiungimento dello scopo trovare applicazione nel caso di nullità, non di inesistenza della notifica. Il motivo è fondato. Il Tribunale ha ritenuto il ricorso in appello procedibile rilevando che l’appellante non era tenuto a notificare il ricorso in quanto il provvedimento di fissazione dell’udienza onerava la Cancelleria di provvedervi e che l’appellato, cui era stato comunicato ilsolo decreto di fissazione dell’udienza, si era comunque costituito, svolgendo nei successivi scritti difensivi le proprie difese. La sentenza è errata in quanto, premesso che risulta pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] appellante non aveva notificato il proprio atto di appello alla controparte, l’art. 435, comma 2,c.p.c., applicabile al procedimento di opposizione a sanzione amministrativa ai sensi del rinvio operata dall’art. 7 legge n. 150 del 2011 alla disciplina del rito sulle controversie di lavoro, fa specifico onere all’appellante di notificare, nel termine di 10 giorni dal decreto di fissazione dell’udienza, ricorso e decreto all’appellato. Sul punto questa Corte, a partire dall’arresto a Sezioni unite n. 20604 del 2008, ha precisato che l’appello, nel rito del lavoro, anche se tempestivamente R.G. n. 11281/2022.proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, aggiungendo che nemmeno è consentito al giudice fissare all'appellante un termine perentorio per provvedere alla sua notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. ( Cass. n. 27079 del 2020; Cass. n. 14839 del 2018; Cass. n. 6159 del 2018; Cass. n. 19191 del 2016; Cass. n. 20613 del 2013 ).Il vizio della notificazione omessa o inesistente è quindi assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato. Ne discende altresì l’inapplicabilità della regola del raggiungimento dello scopo, dettatain materia di nullità della notificazione dagli artt. 160 e 156 c.p.c., che è applicabile alla notificazione nulla, non a quella inesistente( Cass. n. 31085 del 2022 ) . Né il rilievo contenuto in sentenza, secondo cui la appellante non avrebbe dovuto provvedere alla notifica del ricorso atteso che il decreto di fissazione dell’udienza poneva tale onere a carico della Cancelleria, può costituire ragione idonea a giustificare l'omessa notifica dell'atto di appello, dal momento che detto adempimento grava sull'appellante per espressa previsione di legge ( art. 435 , comma 2, c.p.c. ). Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., non potendo il processo di secondo grado essere proseguito causa l’improcedibilità dell’atto di appello. Le spese del giudizio di secondo grado e del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna la [OSCURATO:PERSONA] UTG di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di giudizio,che liquida, per il giudizio di appello, in euro 3.545,00, di cui euro 545,00 per esborsi, e, per il giudizio di legittimità, in euro, 4.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio R.G. n. 11281/2022. 4