Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 603/2010
ECLI:EU:C:2010:571
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 30 settembre 2010 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI
(causa C‑479/09 P)
«[OSCURATO:PERSONA] – Marchio comunitario – Marchio denominativo DANELECTRO – Marchio figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Domanda di rinnovo della registrazione del marchio – Richiesta di restitutio in integrum – Inosservanza del termine per la presentazione della domanda di rinnovo della registrazione del marchio»
Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Restitutio in integrum – Termine per la presentazione della richiesta di restitutio in integrum – Dies a quo – Data in cui il rappresentante del titolare del marchio ha avuto conoscenza della perdita di un diritto (Regolamento del Consiglio
n. 40/94, art. 78, n. 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 77) (v. punti 36, 39‑41)
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 23 settembre 2009, cause riunite T‑20/08 e T‑21/08,
[OSCURATO:PERSONA]/UAMI, mediante la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione della quarta commissione
di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 5 novembre 2007, R 603/2007‑4, che aveva respinto
il ricorso presentato contro la decisione della divisione per l’amministrazione dei marchi e le questioni giuridiche e aveva
dichiarato che la richiesta di «restitutio in integrum», presentata dal ricorrente al fine di ottenere il reintegro nei suoi
diritti relativi al rinnovo del marchio denominativo «DANELECTRO», era considerata non presentata perché tardiva – Inosservanza
del termine per la presentazione della domanda di rinnovo dei marchi.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA]. è condannata alle spese.