CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 12304/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di assise di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile le istanze intese a ottenere la rideterminazione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno, inflitta con sentenza della Corte di assise di Palermo in data 23 novembre 2001, irrevocabile il 24 gennaio 2005, in quella di trent'anni di reclusione, alla luce dell'intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 7 d. Igs. n. 341 del 2000 e deduce - con un unico e articolato motivo - violazione di legge e vizio di motivazione in punto declaratoria d'inammissibilità delle istanze come sopra formulate in applicazione dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola c. Italia, recepiti da Corte Cost. n. 210 del 2013, nonché dalle Sez. U., n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258650; rilevato che - quanto alla richiesta di sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di trent'anni anni di reclusione - il Giudice dell'esecuzione ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, siccome reiterativa di numerose altre di identico tenore, l'ultima delle quali in data 22 gennaio 2019; rilevato altresì che con riferimento alla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 184 cod. pen. lo stesso Giudice ha adeguatamente motivato sull'insussistenza dei presupposti di operatività dell'art. 184 cod. pen., sia sotto il profilo della non avvenuta estinzione della pena dell'ergastolo, sia sotto il profilo della ricorrenza dell'ipotesi di isolamento diurno ex art. 72, comma 1 cod. pen.; considerato che il ricorso, lungi dal confrontarsi con tali congrue motivazioni, specificamente concernenti la declaratoria d'inammissibilità dell'istanza ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., introduce valutazioni di merito in questa sede non consentite; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2023 Il Consigliere estensore I