CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02637/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte di appello di Napoli in data 25/6/2024 udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Napoli con provvedimento del 25/6/2024 ha rigettato l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629 bis c.p.p., presentata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla sentenza n. 1130/2021, pronunciata dal Tribunale di Avellino in data 17/5/2021, divenuta irrevocabile il 2/7/2021. Ricorre per cassazione la condannata che denuncia violazione di legge processuale e manifesta illogicità della motivazione per i seguenti motivi: 1) i giudici di appello hanno erroneamente ritenuto che l'imputata non avesse provato lo stato detentivo, ai fini della incolpevole mancata conoscenza del procedimento, pur avendo la difesa allegato all'istanza che l'imputata si trovava detenuta prima in carcere e poi agli arresti domiciliari per altra causa; 2) ad avvio della difesa, inoltre, non poteva dirsi validamente dichiarata l'assenza dell'imputata a fronte di una notifica eseguita per compiuta giacenza presso il domicilio eletto poiché, data l'inidoneità dello stesso, avrebbe dovuto procedersi a nuove ricerche ai sensi dell'art. 159 c.p.p. Il ricorso è fondato . La Corte di merito ha respinto l'istanza di rescissione del giudicato sulla base di due presupposti: la regolarità formale della notifica del decreto di citazione a giudizio ( avvenuta per compiuta giacenza) e la mancata allegazione della incolpevole ignoranza della pendenza del processo da parte dell'imputata posto che la stessa aveva ricevuto la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., a mani proprie. La decisione della Corte di appello è errata perché ha omesso di considerare il dato decisivo, allegato all'istanza di rescissione, riguardante lo stato detentivo della Cantone in regime di detenzione domiciliare in altro procedimento, sin dal 9/9/2018 e cioè prima della notifica del decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale di Avellino circostanza che avrebbe dovuto condurre i giudici di merito a verificare, al di là della regolarità formale della notifica del decreto di citazione a giudizio (avvenuta per compiuta giacenza), l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputata ( Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019, Rv. 279420). Le Sezioni Unite citate hanno anche precisato che, in tema di rescissione del giudicato, la conoscenza del processo che preclude la rescissione deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, escludendo che sia sufficiente la conoscenza dell'avviso di chiusura delle indagini. La decisione rammenta che il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari non incide sulla questione della conoscenza effettiva del procedimento, si sottolinea infatti che "non è in alcun modo sostenibile che gli indici dell'art. 420-bis cod. proc. pen. siano forme di presunzioni reintrodotte surrettiziamente proprio con quella normativa che intendeva superare definitivamente il sistema del processo in contumacia e della estrema valorizzazione del sistema legale delle notifiche". Ciò detto, ritiene il collegio che nel caso in esame, nonostante la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. sia avvenuta a mani proprie dell'indagata e nonostante la notifica del decreto di citazione a giudizio, sia stata eseguita nella forme dovute ai sensi dell'art. 161, co. 4, c.p.p., ricorra un'ipotesi di incolpevole mancata conoscenza del processo, come dedotto con il primo motivo di ricorso avendo l'imputata dimostrato che al momento della notifica del decreto di citazione si trovava in regime di detenzione domiciliare per altro, sicchè ricorreva una plausibile ragione per la quale doveva ritenersi che la stessa non si fosse sottratta volontariamente - o comunque colpevolmente - alla conoscenza del processo, allontanandosi dal domicilio eletto, senza comunicarne uno diverso. I precedenti giurisprudenziali richiamati nel provvedimento impugnato non sono, invero, indicativi poiché, il primo è antecedente alla pronuncia delle Sezioni unite, mentre l'indirizzo espresso da Sez. 7 n. 24766/2023 che in motivazione cita un precedente di questa stessa Sezione ( n. 29660 del 27/03/2019, Rv. 276972), fa riferimento ad un'inerzia comunicativa dell'imputato delle variazioni del domicilio, consapevole e volontaria che, come detto, non ricorre nel caso in esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Sentenza a moti