CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 19751/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27030-2016 r.g.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione, in persona dei curatori p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Pisanelli n. 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Largo di [OSCURATO:PERSONA] n. 11. - controricorrente - avverso il decreto delTribunale di Forlì, depositato in data 19.10.2016 ;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1Il Tribunale di Forlì, con decreto del 19.10.2016, ha accolto l’opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (di seguito Intesa o Banca) contro il decreto di esecutività dello statopassivo del F allimento [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione,nella parte in cui il G.D. non aveva ammesso il creditodi euro 7.490.174,89 da essa vantato per il mancato rimborso di un finanziamento erogato a Isoldi in bonis e per l’omesso versamento del corrispettivo dalla stessa dovutole a seguito dell’esercitata opzione di vendita di azioni. 2.Il tribunale ha in primo luogo ricostruito la complessa vicenda sottostante alla stipula dei contratti, accertando, per quanto qui rileva: i)che, nell’ambito di un piano di risanamento di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] (all’epoca denominata [OSCURATO:PERSONA] ) aveva formulato un’offerta vincolata per la sottoscrizione di un primo ( successivamente deliberato ) aumento di capitale di Aedes, attraverso l’acquisto delle azioni inoptate della società; ii) che, per garantirsi il diritto a sottoscrive re l’aumento di capitale promesso,Isoldi, per il tramite della sua controllata Faster (poi incorporata), ottenuto dalla Consob parere favorevole all’operazione nonché l’esenzione a formalizzare l’OPA, il 29.4. 2009 aveva acquistato da Intesa le azioni Aedes che sino a un mese prima erano nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA] (CCI)s.a., sebbene costituite in pegno a garanzia del credito vantato dalla Banca verso la società, e che, con transazione del 1°.4.2009, CCI aveva ceduto a Intesa unitamente ai connessi diritti di opzioneottenendo in cambio l’estinzione del suo maggior debito; iii) che, contestualmente al trasferimento delle azioni, Intesa aveva erogato a Faster un finanziamento finalizzato a coprire in parte il prezzo dell’acquisto; iv)che tuttavia Isoldi, acquisita la partecipazione in Aedes, non aveva più sottoscritto l’aumento di capitale promesso. Il tribunale ha poi dato atto che il credito di Intesa era stato escluso dal G.D. in accoglimento della tesi dei curatori del Fallimento secondo cui il contratto di finanziamento doveva ritenersi simulato, o addirittura stipulato in frode alla legge, in quanto il prezzo al quale la Banca aveva venduto le azioni a Faster era di gran lunga superiore al valore di mercato dei titoli, e tenuto altresì conto del fatto che Isoldi, a distanza di appena tre mesi, non era stata in grado di sottoscrivere l’aumento di capitale, così da rendere l’operazione e il finanziamento privi di qualsiasi utilità e voltiunicamente a consentire a Intesa di sostituire a CCI la società poi fallita, onde ottenere soddisfazione del proprio credito. Tanto premesso, il giudice dell’opposizioneha disatteso le conclusioni degli organi della procedura, ritenendole non condivisibili e comunque prive di adeguato supporto probatorio. Ha in primo luogo escluso che potesse prospettarsi un’ipotesi di simulazione, assoluta o relativa, dei contratti, osservando che: i) il finanziamento era stato effettivamente sottoscritto,le somme erano state erogate e la titolarità delle azioni Aedes era stata realmente trasferita da Intesa a Faster- e dunque ad [OSCURATO:PERSONA] in seguito all’ intervenuta , successiva incorporazione - tanto che le azioni erano state liquidate, previa autorizzazione del giudice delegato, nel corso della procedura concordatariacui la fallita era stata inizialmente ammessa; ii) non era dunque plausibile ritenere che le parti avessero sottoscritto i contratti senza volerne gli effetti ovvero che avessero voluto effetti diversi, propri di altrafattispecie negoziale, non essendo peraltro stata fornita alcuna dimostrazione in ordine alla sussistenza di un diverso accordo dissimulato; iii) anche l’asserita sproporzione tra il prezzo corrisposto da Isoldiper l’acquisto delle azioni e l’effettivo loro valore di mercato non era stata in alcun modo dimostrata in giudizio e , c omunque , la circostanza avrebbe al più evidenziato l’onerosità dell’ operazione , che a dire del Fallimento era stata una delle principali cause del dissesto di Isoldi, e non già la concordata simulaz ione della stessa; iv) l a tesi secondo cui l’intento perseguito dalle parti era stato quello di “sostituire” la società poi fallita aCCI s.a. era priva di consistenza, posto chela partita con l’originaria debitrice era stata chiusa in via transattiva e Intesa aveva ceduto a Faster gran parte delle azioni acquisite da CCI allorquando il debito di quest’ultima era stato già estinto e le azioni erano giànella sua titolarità; v) non si ravvisa va , peraltro, alcuna valida ragione in forza della quale la Banca avrebbe dovuto sostituire 4 CCI con Faster, o trasferire a quest’ultima il debito della prima , avuto riguardo anche alla significativa differenza tra il credito azionato nei confronti del Fallimento e l’esposizione illo temporematurata da CCI, fermo restando , inoltre, che Intesa non aveva avuto piena soddisfazione delle proprie originarie ragioni di credito. Il tribunale ha infine ritenuto che non meritasse accoglimento neppure l’eccezione sollevata dal Fallimento nella comparsa di costituzione, di inefficacia ex artt. 66 l. fall. e 2901 cod. civ. della complessiva operazione, in quanto configurante un pagamento anomalo del debito del terzo a titolo gratuito, non essendo stata fornita prova della ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi della revocatoria e neppure del preteso collegamento negoziale tra il contratto concluso dalla Banca con CCI e quelli dalla stessa stipulati con Isoldi. 2. Il decreto è stato impugnato da l [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione con ricorso per cassazione affidato a sei motivi , cui [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il Fallimento lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il tribunale è incorso in un vizio di ultrapetizione, là dove ha respinto un’eccezione di simulazione assoluta dei contratti mai proposta, mentre ha omesso di pronunciare sull’eccezione di simulazione relativa effettivamente svolta. 1.1. Il motivo, in parte inammissibile, in parte infondato, deve essere respinto. 1.2. In primo luogo, quand’anche la questione concernente la simulazione assoluta dei contratti non dovesse ritenersi necessariamente introdotta in causa mediante il ricorso in opposizione proposto dalla Banca (volto a impugnare il provvedimento del G.D. che aveva ritenuto affetti da simulazione assoluta l’atto di vendita e il contratto di finanziamento), il ricorrente difetta di interesse a veder accertare la sussistenza del dedotto vizio di ultrapetizione, col quale, secondo la sua tesi, il tribunale avrebbe inutilmente rigettato un’eccezione da esso non proposta. 1.3. Inoltre, contrariamente a quanto si sostiene nel motivo, il collegio romagnolo ha espressamente pronunciato sull ’eccezione di simulazione relativa, respingendola perché del tutto sfornita di prova (cfr. pag. 5, 1° cpv., del decreto impugnato). 2. Con il secondo mezzoche, sotto il profilo dell’error in procedendo, denuncia la violazione dell’art. 135 c.p.c. , il ricorrente deduce che il tribunale ha rigettato l’eccezione di simulazione relativa sulla scorta di una motivazione tautologica ed apparente, fondata sull’unico rilievo che non era possibile ritenere che attraverso i contratti dedotti in giudizio le parti avessero consapevolmente voluto conseguire gli effetti propri di altra fattispecie negoziale. 3. Con il terzo motivoche, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., denuncia la falsa applicazione dell’art. 1414, 2°comma, cod. civ., il ricorrente assume che l’affermazione secondo cui i contratti avevano avuto effettiva esecuzione fra le parti sarebbe valsa a fondare il rigetto dell’eccezione di simulazione assoluta, che presuppone che le parti fingono di porre in essere un negozio mentre in realtà non ne vogliono alcuno, ma non di quella di simulazione relativa, in cui il giudice è tenuto a valutare se l’effettivo risultato economico-giuridico perseguito dai contraenti sia difforme da quello apparentemente voluto. 3.1 I due motivi –che possono essere esaminati congiuntamente –sono l’uno manifestamente infondato e l’altro inammissibile: il ricorrente sembra infatti ignorare, e comunque non censura sotto il (necessario) profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, l’accertamento del giudice del merito secondo cui, al di là del rilievo della completa esecuzione dei contratti , l’eccezione di simulazione relativa non poteva essere accolta perché non v’era prova dell’esistenza di un diverso accordo dissimulato, volto a nascondere gli effetti giuridici voluti effettivamente dalle parti rispetto a quelli solo appartenente dichiarati. 4. Il quarto mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, la falsa applicazione dell’art. 2901, primo comma, cod. civ. Il ricorrente lamenta che il tribunale abbia respinto l’eccezione revocatoria, ritenendo erroneamente che l’atto di disposizione posto in essere dalla fallita fosse a titolo oneroso e non gratuito, nonostante fosse stato ampiamente messo in luce e dimostrato il sacrificio assunto da Isoldi nell’accollarsi il debito di CCI a vantaggio di Intesa, senza ricevere in cambio alcun corrispettivo. 4.1 Il motivo è inammissibile, in quanto, sotto l’apparente denuncia di un vizio di violazione di legge, mira a ottenere da questa Corte un nuovo accertamento in fatto in ordine alla natura, onerosa o gratuita, degli atti dispositivi impugnati, diverso da quello operato dal giudice del merito che, come è noto, non ènon sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti previsti dall’art. 360, 1° comma n. 5, cod. proc. civ. 5. Col quinto mezzo il Fallimento denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., violazione dell’art. 135 c.p.c.per la mera apparenza della motivazione in base alla quale il tribunale ha ritenuto insussistente un collegamento negoziale tra il contratto transattivo intercorso fra Intesa e CCI e i successivi contratti stipulati dalla Banca con Faster. 6. Con il sesto motivo lamenta infine, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 1321 cod.civ., per aver il giudice del merito ritenuto che detto, preteso collegamento non fosse stato compiutamente spiegato e dimostrato. 6.1 Il quinto motiv o è manifestamente infondato e il sesto inammissibile, atteso che il giudice del merito ha ritenuto, con motivazione niente affatto apparente, che difettasse la prova del dedotto collegamento negoziale e che il ricorrente non spiega qualifossero gli elementi allegati in sede di merito , di cui il tribunale avrebbe omesso l’esame, dai quali si sarebbe dovutodesumere che il collegamento era invece sussistente. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 13.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica