Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022

Cassazione n. 15404/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti articolati in fatto e diretti a contestare la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione e resistenza e in particolare il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati, commessi a brevissima distanza di tempo e nello stesso contesto; considerato, inoltre, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-6 della sentenza impugnata sulla non riconducibilità dei reati ad un unico disegno criminoso, malgrado la contiguità spazio-temporale dei reati, per essere la resistenza frutto di decisione estemporanea e non preventivata al momento dell'evasione); ritenuto inammissibile anche il motivo sul trattamento sanzionatorio, che, a fronte della congrua motivazione resa (v. pag. 7), si risolve nella critica all'esercizio del potere discrezionale del giudice e nella richiesta di una non consentita rimodulazione della pena; ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere éstensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] i uolo Angelo tanzo i [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti articolati in fatto e diretti a contestare la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione e resistenza e in particolare il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati, commessi a brevissima distanza di tempo e nello stesso contesto; considerato, inoltre, che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 4-6 della sentenza impugnata sulla non riconducibilità dei reati ad un unico disegno criminoso, malgrado la contiguità spazio-temporale dei reati, per essere la resistenza frutto di decisione estemporanea e non preventivata al momento dell'evasione); ritenuto inammissibile anche il motivo sul trattamento sanzionatorio, che, a fronte della congrua motivazione resa (v. pag. 7), si risolve nella critica all'esercizio del potere discrezionale del giudice e nella richiesta di una non consentita rimodulazione della pena; ritenuta inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere éstensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] i uolo Angelo tanzo i [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15404/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris