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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 40942/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.618/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesa e rappresentata -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. -intimata- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce al controricorso dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via G.Ferrari n.12 presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente- avverso la sentenza n.4558/07/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 12 maggio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nella controversia originata dall'impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e del socio accomandantario di questa, [OSCURATO:PERSONA], di cartella di pagamento, emessa a seguito di avviso di accertamento divenuto definitivo e portante IVA e IRAP dell'anno di imposta 2006, la Commissione tributaria regionale della Campania (d'ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado (di rigetto del ricorso), annullava la cartella di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] di appello, rilevata la ritualità della notificazione della cartella impugnata e l'evidente raggiungimento dello scopo, riteneva, invece, che non vi fosse prova della rituale notifica del prodromico avviso di accertamento, non esistendo agli atti la ricevuta di spedizione e la cartolina di ritorno con cui il notificatore avrebbe dovuto comunicare l'avvenuto deposito del plico, non consegnato per temporanea assenza del destinatario, presso l'Ufficio.

Ne faceva conseguire la nullità della cartella.

Avverso la sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso, su tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha depositato controricorso con cui, sostanzialmente, aderisce al primo e al secondo motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate.

Il ricorso è stato, quindi, nuovamente avviato, ai sensi dell'art.380 bis- 1 cod.proc.cv., alla trattazione in camera di consiglio.

Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art.57, primo comma, del d.lgs. n.546 del 1992, in relazione all'art.360, primo comma, n.4 cod.proc.civ.

Secondo la prospettazione difensiva i ricorrenti, con l'atto introduttivo del giudizio, si erano limitati ad eccepire la nullità della cartella impugnata per mancata notifica dell'atto presupposto mentre, solo nel ricorso in appello, avrebbero eccepito per la prima volta la violazione degli artt.149 cod. proc.civ., 60 d.p.r. n.600 del 1973 e 8 della legge n.890/1992, introducendo così un inammissibile mutamento della causa petendi con allargamento del tema di indagine.

Avrebbe, quindi, errato la CTR a pronunciarsi sulla domanda che, in quanto nuova, era inammissibile. 2.Con il secondo motivo si deduce l'omesso esame da parte del Giudice di merito di fatti decisivi, consistenti nella avvenuta produzione in giudizio della raccomandata con la quale era stato spedito per la notificazione l'avviso di accertamento nonché la copia fronte/retro del relativo avviso di spedizione dal quale si evinceva l'avvenuto invio della seconda raccomandata informativa e l'inoltro al mittente, essendosi compiuta la giacenza presso l'Ufficio postale. 3.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.149, 140, 145 cod proc.civ., 60 d.P.R. n.600 del 1973; 8, secondo e terzo comma della legge n.890 del 1992.

L'Agenzia delle entrate, premesso che l'avviso di accertamento era stato spedito a mezzo del servizio postale, rileva che, alla luce delle incontestate risultanze processuali, era evidente che l'agente notificatore aveva espletato tutte le formalità prescritte dalla normativa di riferimento per la notificazione, con la conseguenza dell'erroneità della sentenza impugnata, laddove, sul punto, non aveva ritenuto fornita in giudizio la prova dell'avvenuta notificazione. 4.Le censure non trovano fondamento alla luce del principio statuito da Cass. Sez.

Un. n.10012 del 15/04/2021: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della

I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa».

Il ricorso va, pertanto, rigettato e tale soluzione della controversia induce il Collegio, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo, a non disporre l'integrazione del contraddittorio, con rinnovazione della notificazione nei confronti della Società, pur non essendosi rinvenuto in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata utilizzata per la notificazione (v.tra le altre Cass.n. 6924 del 11/03/2020; id.n.16141 del 17/06/2019; id.n.19019 del 6/07/2021).Non vi è pronuncia sulle spese nei confronti della Società per l'assenza di attività difensiva e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per avere il controricorso contenuto adesivo al ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.618/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesa e rappresentata -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. -intimata- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce al controricorso dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via G.Ferrari n.12 presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente- avverso la sentenza n.4558/07/2014 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 12 maggio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 novembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] nella controversia originata dall'impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e del socio accomandantario di questa, [OSCURATO:PERSONA], di cartella di pagamento, emessa a seguito di avviso di accertamento divenuto definitivo e portante IVA e IRAP dell'anno di imposta 2006, la Commissione tributaria regionale della Campania (d'ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della decisione di primo grado (di rigetto del ricorso), annullava la cartella di pagamento. [OSCURATO:PERSONA] di appello, rilevata la ritualità della notificazione della cartella impugnata e l'evidente raggiungimento dello scopo, riteneva, invece, che non vi fosse prova della rituale notifica del prodromico avviso di accertamento, non esistendo agli atti la ricevuta di spedizione e la cartolina di ritorno con cui il notificatore avrebbe dovuto comunicare l'avvenuto deposito del plico, non consegnato per temporanea assenza del destinatario, presso l'Ufficio. Ne faceva conseguire la nullità della cartella. Avverso la sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso, su tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha depositato controricorso con cui, sostanzialmente, aderisce al primo e al secondo motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate. Il ricorso è stato, quindi, nuovamente avviato, ai sensi dell'art.380 bis- 1 cod.proc.cv., alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art.57, primo comma, del d.lgs. n.546 del 1992, in relazione all'art.360, primo comma, n.4 cod.proc.civ. Secondo la prospettazione difensiva i ricorrenti, con l'atto introduttivo del giudizio, si erano limitati ad eccepire la nullità della cartella impugnata per mancata notifica dell'atto presupposto mentre, solo nel ricorso in appello, avrebbero eccepito per la prima volta la violazione degli artt.149 cod. proc.civ., 60 d.p.r. n.600 del 1973 e 8 della legge n.890/1992, introducendo così un inammissibile mutamento della causa petendi con allargamento del tema di indagine. Avrebbe, quindi, errato la CTR a pronunciarsi sulla domanda che, in quanto nuova, era inammissibile. 2.Con il secondo motivo si deduce l'omesso esame da parte del Giudice di merito di fatti decisivi, consistenti nella avvenuta produzione in giudizio della raccomandata con la quale era stato spedito per la notificazione l'avviso di accertamento nonché la copia fronte/retro del relativo avviso di spedizione dal quale si evinceva l'avvenuto invio della seconda raccomandata informativa e l'inoltro al mittente, essendosi compiuta la giacenza presso l'Ufficio postale. 3.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.149, 140, 145 cod proc.civ., 60 d.P.R. n.600 del 1973; 8, secondo e terzo comma della legge n.890 del 1992. L'Agenzia delle entrate, premesso che l'avviso di accertamento era stato spedito a mezzo del servizio postale, rileva che, alla luce delle incontestate risultanze processuali, era evidente che l'agente notificatore aveva espletato tutte le formalità prescritte dalla normativa di riferimento per la notificazione, con la conseguenza dell'erroneità della sentenza impugnata, laddove, sul punto, non aveva ritenuto fornita in giudizio la prova dell'avvenuta notificazione. 4.Le censure non trovano fondamento alla luce del principio statuito da Cass. Sez. Un. n.10012 del 15/04/2021: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa». Il ricorso va, pertanto, rigettato e tale soluzione della controversia induce il Collegio, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire i comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo, a non disporre l'integrazione del contraddittorio, con rinnovazione della notificazione nei confronti della Società, pur non essendosi rinvenuto in atti l'avviso di ricevimento della raccomandata utilizzata per la notificazione (v.tra le altre Cass.n. 6924 del 11/03/2020; id.n.16141 del 17/06/2019; id.n.19019 del 6/07/2021).Non vi è pronuncia sulle spese nei confronti della Società per l'assenza di attività difensiva e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per avere il controricorso contenuto adesivo al ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio