CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 35282/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17769/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] L. SPALLANZANI N. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MAMMI' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIAn.560/2022depositata il 07/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di cassazione , che vanno liquidate come in dispositivoin favore delle controricorrenti; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 1 . 8 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore delle controricorrenti. Così deciso in Roma, il 30/