CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 29584/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sull'istanza, iscritta al n. RG 1846 2 del 202 3 , per la correzione dell'errore materiale occorso nella ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione seconda, n. 23374 del 2023 che ha definito il ricorso 13200/2019 R.G.proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n.134, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso con procura in calce al ricorso con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è Ric. 2023n.18462 sez. S2 - ud. 21 - 2 - 20 2 4 - 2 - rappresentata e difesa giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -resistente - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/2/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -con sentenza n. 1780 del 2019, la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 18097/09, pronunciato dal Tribunale di Roma, nei suoi confronti e in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., peril pagamento di E uro 6.120,00 a titolo di mancata corresponsione della provvigione spettante alla società di mediazione; -con ordinanza n. 23374 del 2023 , questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso questa sentenza, condannandolo al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della società immobiliare; -questa Corte non ha pronunciato la distrazione delle spese in favore del difensore della società, avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario; - nell’istanza di correzione di errore materiale la società ha rappresentato che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la distrazione delle spese sin dalle conclusioni del controricorso; considerato che: - per principio di diritto acquisito, i n caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali che, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. -che ad esso si richiama per il caso in Ric. 2023n.18462 sez. S2 - ud. 21 - 2 - 20 2 4 - 3 - cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez. U, n. 16037 del 07/07/2010; Sez. U, n. 31033 del 27/11/2019; Sez. U, n. 32200del 2021); -nelle conclusioni del controricorso era effettivamente contenuta l’istanza di distrazione, sicché l’istanza deve essere accolta; - non vi è luogo a statuizione sulle spese, attesa la natura del presente procedimento; P.Q.M. La Corte disponela correzione dell'errore materiale occorso nella ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione seconda, n. 23374 del 2023, mediante l’inserimento, al sesto rigo del relativo dispositivo, dopo le parole «oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.», del seguente periodo: « Dispone la distrazione delle liquidate spese del giudizio di cassazione in favore dell'avvocatoCiro Fiore, dichiaratosi antistatario.». Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda