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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34960/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati - diretti a contestare la valutazione probatoria posta a fondamento della ritenuta responsabilità per l'evasione contestata nonché il giudizio negativo speso con riguardo alle chieste attenuanti atipiche- non sono consentiti dalla legge in sede legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo vaglio di merito non censurabile in Questa sede 2,1i'inarnmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 6"..!,:-; cod. proc. peri. - P.Q.MSezir)ne [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] A G ORGI ' k_. 30 SET 2026 L'ASSISTENTE ,rDIZIARIO D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della Corte d'appello di Ancona dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati - diretti a contestare la valutazione probatoria posta a fondamento della ritenuta responsabilità per l'evasione contestata nonché il giudizio negativo speso con riguardo alle chieste attenuanti atipiche- non sono consentiti dalla legge in sede legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo vaglio di merito non censurabile in Questa sede 2,1i'inarnmissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 6"..!,:-; cod. proc. peri. - P.Q.MSezir)ne [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] A G ORGI ' k_. 30 SET 2026 L'ASSISTENTE ,rDIZIARIO D
Sentenza Cassazione n. 34960/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris