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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 22298/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 612/2016 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:SOCIETA]." (già "[OSCURATO:SOCIETA]."), con sede in [OSCURATO:PERSONA] (RM), in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 19 novembre 2014 n. 6913/09/2014; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 giugno 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La "[OSCURATO:SOCIETA]." (già "[OSCURATO:SOCIETA].") ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 19 novembre 2014 n. 6913/09/2014, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura "DOCFA" in relazione a fabbricati siti in [OSCURATO:PERSONA] (RM) e destinati a residence, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 14 maggio 2012 n. 126/45/2012, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto della corretta riclassificazione nella categoria D18 del fabbricato destinato a ristorante e della congrua rideterminazione della rendita per il fabbricato destinato a residence con classificazione nella categoria D/2.

Il ricorso è affidato a cinque motivi.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria ex art 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 e 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale fosse stato adeguatamente motivato in relazione al criterio di valutazione dei fabbricati, dal momento che, a fronte del preannuncio del ricorso alla stima comparativa, l'amministrazione finanziaria si sarebbe avvalsa della stima diretta.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'amministrazione finanziaria avesse assolto l'onere di provare gli elementi addotti a fondamento della stima diretta dei fabbricati classati.

3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10 del R.D.L. 11 agosto 1939 n. 1249, quale modificato dall'art. 2 del D.L.vo 8 aprile 1948 n. 51, e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il fabbricato destinato a ristorante dovesse essere classificato nella categoria D/8, nonostante la riconducibilità dell'attività di ristorazione alla categoria C/1.

4. Con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata (verosimilmente) per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comrna 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l'appello dal giudice di secondo grado con motivazione inesistente, apparente o contraddittoria, con particolare riguardo all'incremento delle rendite per le porzioni del fabbricato destinato a residence ed al criterio di stima del fabbricato destinato a ristorante.

5. Con il quinto motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non essere stata tenuta in conto dal giudice di secondo grado la perizia giurata prodotta dalla contribuente, con particolare riguardo alla classificazione ed alla rendita proposte per i fabbricati destinati a ristorante. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi - la cui stretta ed intima connessione suggerisce l'esame congiunto - sono infondati. 1.1 È incontroverso tra le parti, come emerge anche dalla sentenza impugnata, che l'atto impositivo in contestazione rinviene da dichiarazione di accatastamento (artt. 3 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, e 56 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142), che è stata presentata secondo la procedura (c.d.

"DOCFA") disciplinata dal D.M. 19 aprile 1994 n. 701. 1.2 Come è noto, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura "DOCFA", l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; CaSS., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6"- 5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11281). 1.3 La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi.

Difatti, i dati forniti dal contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzione della categoria e della rendita per il fabbricato destinato a ristorante ed all'attribuzione della sola rendita per il fabbricato destinato a residence.

Per cui, è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura "DOCFA" derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale.

Il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esito dell'accertamento rispetto alla proposta dei contribuenti (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104). 1.4 La ricorrente lamenta la contraddittorietà dell'atto impositivo (riprodotto in ricorso, in ossequio al canone dell'autosufficienza), laddove, in parte motiva, richiama in astratto i criteri della stima comparativa (in relazione al biennio 1988/1989) e, in parte dispositiva, applica in concreto la stima diretta sulla scorta della capitalizzazione (al saggio del 2%) del valore imputato ai fabbricati classati (rispettivamente, in misura di C 769.750,00 per il ristorante e di C 1.444.150,00 per il residence). 1.5 In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 1993 n. 75, e del D.M. 19 aprile 1994 n. 701 (c.d. procedura "DOCFA") ed in base ad una stima diretta eseguita dall'amministrazione finanziaria (come accade, appunto, per gli immobili classificati nel gruppo catastale "D"), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità' concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e, comunque, prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2006, n. 24064; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2010, n. 11804; Cass., Sez. 6^-5, 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., Sez. 5^, 16 aprile 2020, n. 7854; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40735).

Peraltro, in tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale "D"), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 604, mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, pol:endo l'amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2019, n. 6633; Cass., Sez. 5^, 27 marzo 2019, n. 8529; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9291; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40735). 1.6 Secondo l'art. 10 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito con modificazioni dalla Legge :11 agosto 19:39 n. 1249: «La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità.

Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche».

In base all'art. 30 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 ("Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano"): «Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8.

Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità».

Ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati, l'art. 37 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 stabilisce che: «Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta». 1.7 Va, dunque, affermato come il compendio normativo deponga - con riguardo ai fabbricati a destinazione speciale - per la necessità di "stima diretta", senza, tuttavia, che ciò debba necessariamente presupporre l'esecuzione del sopralluogo; il quale non costituisce, in materia, un diritto del contribuente né una condizione di legittimità dell'avviso attributivo di rendita, quanto soltanto un ulteriore e concorrente strumento conoscitivo di verifica ed accertamento di cui l'amministrazione finanziaria può avvalersi per operare la valutazione (Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12743; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2019, n. 6633; Cass., Sez. 5A, 27 marzo 2019, n. 8529; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9291).

Sicché la mancanza di esso non preclude, di per sé, la valutazione mediante "stima diretta", allorquando l'ufficio sia comunque già in possesso di tutti gli elementi valutativi idonei allo scopo, come nel caso di specie, avendo esso a disposizione la denuncia DOCFA della contribuente; elementi valutativi che in tanto possono integrare "stima diretta", in quanto appunto permettano di individuare le caratteristiche di ciascuna unità immobiliare oggetto di classamento (Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554).

Su tale presupposto, onere del contribuente è, dunque, quello di confutare gli avvisi attributivi di rendita in questione, non perché emessi in assenza di sopralluogo, ma perché emessi in assenza di elementi di stima diretta e mirata sulle caratteristiche dei singoli beni (Cass., Sez. 5^, 25 otl:obre 2006, n. 22886; Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2017, n. 374). 1.8 Quanto alla metodologia utilizzata dall'amministrazione finanziaria, occorre premettere che gli immobili per cui è causa costituiscono un complesso turistico-ricettivo, censito in categoria "D" non suscettibile di diversa destinazione senza radicali trasformazioni (rientrante quindi nella ipotesi di cui all'art. 10 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, e pertanto non valutabile tramite la classificazione tariffaria, bensì con stima diretta; che, a tal fine, la stima, secondo il D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, deve essere effettuata con riferimento ai "prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe" ovvero, in subordine, secondo le regole dell'estimo catastale, ovvero con i parametri del capitale fondiario (art. 28) e del saggio di interesse (art. 29).

Per tale tipo di categoria il D.M. 14 dicembre 1991 (recante determinazioni dei moltiplicatori da applicare a partire dal 1992 alle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni per stabilire il valore minimo da dichiarare ai fini della imposta di registro, della imposta sulle successioni e donazioni, e delle connesse imposte ipotecarie e catastali, e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) prevede, all'articolo unico, comma 2, che il moltiplicatore di cento volte di cui agli artt. 52, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, 34, comma 5, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 346 e 12, comma 1, del D.L. 14 marzo 1988 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 maggio 1988 in. 154, per le unità immobiliari classificate nei gruppi "D" ed "E", si applica all'ammontare della nuova rendita attribuita per stima diretta, nella misura pari, rispettivamente, a 50 ed a

34. Detti coefficienti trovano impiego tutte le volte in cui la liquidazione della imposta richieda di determinare il valore degli immobili mediante utilizzo della rendila catastale (a tal fine il moltiplicatore si applica, nella misura prevista dal decreto, all'ammontare della rendita catastale, periodicamente rivalutata), e di conseguenza dalla entità di tali moltiplicatori si ricava, in senso inverso, che il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, quale fa riferimento l'art. 2 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 per la determinazione del capitale fondiario, è rappresentato per le categorie sopra indicate rispettivamente dal 2% e dal 3% (Cass., Sez. 5", 9 marzo 2020, n. 6554).

La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel riconoscere che il saggio di capitalizzazione della rendita, in quanto uniformemente ed autoritativamente determinato per ciascun gruppo di categorie catastali, non è suscettibile di essere modificalo dall'amministrazione nell'esercizio del suo potere discrezionale e, correlativamente, la individuazione dello stesso non può essere condizionata in alcun modo dalla "proposta" formulata dal contribuente, attesi i poteri correttivi dell'ufficio accertatore (Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554).1.9 Va, quindi, ribadito il principio secondo cui, in terna di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali, l'Agenzia del Territorio non dispone di alcun potere discrezionale nella individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento l'art. 29 del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, in quanto lo stesso deve essere determinato, anche per gli immobili classificati nei gruppi "D" ed "E", in misura fissa ed inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal D.M. 14 dicembre 1991, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, per detti immobili, la rendita deve essere determinata per stima diretta, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 142 del 1949, in quanto ai fini fiscali il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal D.M. 14 dicembre 1991, richiamato dall'art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dai quali, appunto, si ricava in senso inverso il saggio di capitalizzazione (Cass., Sez. 5", 11 marzo 2011, n. 5843; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2011, n. 14383; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2011, n. 27980; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2014, n. 25555; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2017, n. 14399; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 5", 11 giugno 2021, n. 16673). 1.10 Né rileva che non si sia tenuto conto, nella decisione del gravame, delle conclusioni raggiunte dalla perizia giurata prodotta dalla contribuente con riguardo alla classificazione ed alla valutazione degli immobili (rispetto alle quali, peraltro, il mezzo non ha enucleato la eventuale rappresentazione di "fatti" trascurati dal giudice di appello).

L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito„ con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decísività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: C:ass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez.

Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; C:ass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431).

L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1", 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5", 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l'omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5", 20 aprile 2021, n. 10285).

Nella specie, il "fatto" di cui si lamenta l'omesso esame da parte del giudice di appello è costituito dalle risultanze della perizia giurata prodotta sin dal giudizio di prime cure.

Tuttavia, nel solco dei principi affermati dalle Sezioni lJnite (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053)„ questa Corte ha, infatti, chiarito che la relazione di un perito stragiudiziale, dando luogo a semplici indizi, comporta che la sua omessa valutazione non possa assurgere al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 6 maggio 2015, n. 9029; Cass., Sez. 6^-5, 9 aprile 2018, n. 8621; Cass., Sez. 6^-5, 20 novembre 2018, n. 29961; Cass., Sez. 5^, 26 giugno 2019, n. 20358; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 17882; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 2022, n. 1049; Cass., Sez. 5^, 17 febbraio 2022, n. 5177). 1.11 Nella specie, in coerenza col principio enunciato, ritenendo che la motivazione dell'atto impositivo fosse adeguata e non avesse disatteso gli elementi di fatto prospettati dal contribuente, il giudice di appello ha apprezzato la legittimità della valutazione operata dall'amministrazione finanziaria in base al metodo della stima diretta.

Secondo la sentenza impugnata, infatti, l'unitaria destinazione all'attività alberghiera era idonea a giustificare la classificazione in categoria "D" degli immobili, seppur declinandola in relazione alla rispettiva vocazione a servizio di ristorazione (D/8) ed a residenza turistico-alberghiera (D/2).2.

Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere respinto.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alla rifusione delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 612/2016 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:SOCIETA]." (già "[OSCURATO:SOCIETA]."), con sede in [OSCURATO:PERSONA] (RM), in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 19 novembre 2014 n. 6913/09/2014; dato atto che la causa è decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 giugno 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La "[OSCURATO:SOCIETA]." (già "[OSCURATO:SOCIETA].") ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 19 novembre 2014 n. 6913/09/2014, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura "DOCFA" in relazione a fabbricati siti in [OSCURATO:PERSONA] (RM) e destinati a residence, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 14 maggio 2012 n. 126/45/2012, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto della corretta riclassificazione nella categoria D18 del fabbricato destinato a ristorante e della congrua rideterminazione della rendita per il fabbricato destinato a residence con classificazione nella categoria D/2. Il ricorso è affidato a cinque motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Con conclusioni scritte, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex art 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione falsa applicazione degli artt. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 e 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale fosse stato adeguatamente motivato in relazione al criterio di valutazione dei fabbricati, dal momento che, a fronte del preannuncio del ricorso alla stima comparativa, l'amministrazione finanziaria si sarebbe avvalsa della stima diretta. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'amministrazione finanziaria avesse assolto l'onere di provare gli elementi addotti a fondamento della stima diretta dei fabbricati classati. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10 del R.D.L. 11 agosto 1939 n. 1249, quale modificato dall'art. 2 del D.L.vo 8 aprile 1948 n. 51, e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il fabbricato destinato a ristorante dovesse essere classificato nella categoria D/8, nonostante la riconducibilità dell'attività di ristorazione alla categoria C/1. 4. Con il quarto motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata (verosimilmente) per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comrna 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l'appello dal giudice di secondo grado con motivazione inesistente, apparente o contraddittoria, con particolare riguardo all'incremento delle rendite per le porzioni del fabbricato destinato a residence ed al criterio di stima del fabbricato destinato a ristorante. 5. Con il quinto motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per non essere stata tenuta in conto dal giudice di secondo grado la perizia giurata prodotta dalla contribuente, con particolare riguardo alla classificazione ed alla rendita proposte per i fabbricati destinati a ristorante. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi - la cui stretta ed intima connessione suggerisce l'esame congiunto - sono infondati. 1.1 È incontroverso tra le parti, come emerge anche dalla sentenza impugnata, che l'atto impositivo in contestazione rinviene da dichiarazione di accatastamento (artt. 3 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, e 56 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142), che è stata presentata secondo la procedura (c.d. "DOCFA") disciplinata dal D.M. 19 aprile 1994 n. 701. 1.2 Come è noto, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura "DOCFA", l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; CaSS., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6"- 5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11281). 1.3 La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi. Difatti, i dati forniti dal contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzione della categoria e della rendita per il fabbricato destinato a ristorante ed all'attribuzione della sola rendita per il fabbricato destinato a residence. Per cui, è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura "DOCFA" derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale. Il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esito dell'accertamento rispetto alla proposta dei contribuenti (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104). 1.4 La ricorrente lamenta la contraddittorietà dell'atto impositivo (riprodotto in ricorso, in ossequio al canone dell'autosufficienza), laddove, in parte motiva, richiama in astratto i criteri della stima comparativa (in relazione al biennio 1988/1989) e, in parte dispositiva, applica in concreto la stima diretta sulla scorta della capitalizzazione (al saggio del 2%) del valore imputato ai fabbricati classati (rispettivamente, in misura di C 769.750,00 per il ristorante e di C 1.444.150,00 per il residence). 1.5 In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 1993 n. 75, e del D.M. 19 aprile 1994 n. 701 (c.d. procedura "DOCFA") ed in base ad una stima diretta eseguita dall'amministrazione finanziaria (come accade, appunto, per gli immobili classificati nel gruppo catastale "D"), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità' concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e, comunque, prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2006, n. 24064; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2010, n. 11804; Cass., Sez. 6^-5, 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., Sez. 5^, 16 aprile 2020, n. 7854; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40735). Peraltro, in tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale "D"), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 604, mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, pol:endo l'amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2019, n. 6633; Cass., Sez. 5^, 27 marzo 2019, n. 8529; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9291; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40735). 1.6 Secondo l'art. 10 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito con modificazioni dalla Legge :11 agosto 19:39 n. 1249: «La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche». In base all'art. 30 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 ("Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano"): «Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8. Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità». Ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati, l'art. 37 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 stabilisce che: «Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta». 1.7 Va, dunque, affermato come il compendio normativo deponga - con riguardo ai fabbricati a destinazione speciale - per la necessità di "stima diretta", senza, tuttavia, che ciò debba necessariamente presupporre l'esecuzione del sopralluogo; il quale non costituisce, in materia, un diritto del contribuente né una condizione di legittimità dell'avviso attributivo di rendita, quanto soltanto un ulteriore e concorrente strumento conoscitivo di verifica ed accertamento di cui l'amministrazione finanziaria può avvalersi per operare la valutazione (Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12743; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2019, n. 6633; Cass., Sez. 5A, 27 marzo 2019, n. 8529; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9291). Sicché la mancanza di esso non preclude, di per sé, la valutazione mediante "stima diretta", allorquando l'ufficio sia comunque già in possesso di tutti gli elementi valutativi idonei allo scopo, come nel caso di specie, avendo esso a disposizione la denuncia DOCFA della contribuente; elementi valutativi che in tanto possono integrare "stima diretta", in quanto appunto permettano di individuare le caratteristiche di ciascuna unità immobiliare oggetto di classamento (Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554). Su tale presupposto, onere del contribuente è, dunque, quello di confutare gli avvisi attributivi di rendita in questione, non perché emessi in assenza di sopralluogo, ma perché emessi in assenza di elementi di stima diretta e mirata sulle caratteristiche dei singoli beni (Cass., Sez. 5^, 25 otl:obre 2006, n. 22886; Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2017, n. 374). 1.8 Quanto alla metodologia utilizzata dall'amministrazione finanziaria, occorre premettere che gli immobili per cui è causa costituiscono un complesso turistico-ricettivo, censito in categoria "D" non suscettibile di diversa destinazione senza radicali trasformazioni (rientrante quindi nella ipotesi di cui all'art. 10 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, e pertanto non valutabile tramite la classificazione tariffaria, bensì con stima diretta; che, a tal fine, la stima, secondo il D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, deve essere effettuata con riferimento ai "prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe" ovvero, in subordine, secondo le regole dell'estimo catastale, ovvero con i parametri del capitale fondiario (art. 28) e del saggio di interesse (art. 29). Per tale tipo di categoria il D.M. 14 dicembre 1991 (recante determinazioni dei moltiplicatori da applicare a partire dal 1992 alle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni per stabilire il valore minimo da dichiarare ai fini della imposta di registro, della imposta sulle successioni e donazioni, e delle connesse imposte ipotecarie e catastali, e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) prevede, all'articolo unico, comma 2, che il moltiplicatore di cento volte di cui agli artt. 52, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, 34, comma 5, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 346 e 12, comma 1, del D.L. 14 marzo 1988 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 maggio 1988 in. 154, per le unità immobiliari classificate nei gruppi "D" ed "E", si applica all'ammontare della nuova rendita attribuita per stima diretta, nella misura pari, rispettivamente, a 50 ed a 34. Detti coefficienti trovano impiego tutte le volte in cui la liquidazione della imposta richieda di determinare il valore degli immobili mediante utilizzo della rendila catastale (a tal fine il moltiplicatore si applica, nella misura prevista dal decreto, all'ammontare della rendita catastale, periodicamente rivalutata), e di conseguenza dalla entità di tali moltiplicatori si ricava, in senso inverso, che il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, quale fa riferimento l'art. 2 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 per la determinazione del capitale fondiario, è rappresentato per le categorie sopra indicate rispettivamente dal 2% e dal 3% (Cass., Sez. 5", 9 marzo 2020, n. 6554). La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel riconoscere che il saggio di capitalizzazione della rendita, in quanto uniformemente ed autoritativamente determinato per ciascun gruppo di categorie catastali, non è suscettibile di essere modificalo dall'amministrazione nell'esercizio del suo potere discrezionale e, correlativamente, la individuazione dello stesso non può essere condizionata in alcun modo dalla "proposta" formulata dal contribuente, attesi i poteri correttivi dell'ufficio accertatore (Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554).1.9 Va, quindi, ribadito il principio secondo cui, in terna di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali, l'Agenzia del Territorio non dispone di alcun potere discrezionale nella individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento l'art. 29 del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, in quanto lo stesso deve essere determinato, anche per gli immobili classificati nei gruppi "D" ed "E", in misura fissa ed inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal D.M. 14 dicembre 1991, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, per detti immobili, la rendita deve essere determinata per stima diretta, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 142 del 1949, in quanto ai fini fiscali il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal D.M. 14 dicembre 1991, richiamato dall'art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dai quali, appunto, si ricava in senso inverso il saggio di capitalizzazione (Cass., Sez. 5", 11 marzo 2011, n. 5843; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2011, n. 14383; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2011, n. 27980; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2014, n. 25555; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2017, n. 14399; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 5", 11 giugno 2021, n. 16673). 1.10 Né rileva che non si sia tenuto conto, nella decisione del gravame, delle conclusioni raggiunte dalla perizia giurata prodotta dalla contribuente con riguardo alla classificazione ed alla valutazione degli immobili (rispetto alle quali, peraltro, il mezzo non ha enucleato la eventuale rappresentazione di "fatti" trascurati dal giudice di appello). L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito„ con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decísività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: C:ass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6^-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2^, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; C:ass., Sez. 5^, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2021, n. 21431). L'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1", 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5", 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5^, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l'omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6^-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5", 20 aprile 2021, n. 10285). Nella specie, il "fatto" di cui si lamenta l'omesso esame da parte del giudice di appello è costituito dalle risultanze della perizia giurata prodotta sin dal giudizio di prime cure. Tuttavia, nel solco dei principi affermati dalle Sezioni lJnite (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053)„ questa Corte ha, infatti, chiarito che la relazione di un perito stragiudiziale, dando luogo a semplici indizi, comporta che la sua omessa valutazione non possa assurgere al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 6 maggio 2015, n. 9029; Cass., Sez. 6^-5, 9 aprile 2018, n. 8621; Cass., Sez. 6^-5, 20 novembre 2018, n. 29961; Cass., Sez. 5^, 26 giugno 2019, n. 20358; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 17882; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 2022, n. 1049; Cass., Sez. 5^, 17 febbraio 2022, n. 5177). 1.11 Nella specie, in coerenza col principio enunciato, ritenendo che la motivazione dell'atto impositivo fosse adeguata e non avesse disatteso gli elementi di fatto prospettati dal contribuente, il giudice di appello ha apprezzato la legittimità della valutazione operata dall'amministrazione finanziaria in base al metodo della stima diretta. Secondo la sentenza impugnata, infatti, l'unitaria destinazione all'attività alberghiera era idonea a giustificare la classificazione in categoria "D" degli immobili, seppur declinandola in relazione alla rispettiva vocazione a servizio di ristorazione (D/8) ed a residenza turistico-alberghiera (D/2).2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere respinto. 3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alla rifusione delle s
Sentenza Cassazione n. 22298/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris