CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20253/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]: "Rigetto del ricorso"; lette le conclusioni dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze: "inammissibilità o rigetto del ricorso". [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanisetta, in sede di rinvio per l'annullamento del precedente provvedimento, con sentenza della Corte di Cassazione del 13 gennaio 2021, n. 2885, Sez. 4, con ordinanza dell'8 ottobre 2021, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], per il diritto ad un'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita (dal 15 dicembre 2009 all'8 febbraio 2010, in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.). 2. Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 314, cod. proc. pen.); contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nel rapporto tra la condotta del ricorrente e la custodia cautelare sia al momento genetico e sia nel suo mantenimento. Il dolo o la colpa grave, idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione, devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato causa o abbiano concorso a dare causa all'instaurazione della limitazione della libertà. La colpa può essere processuale, o extraprocessuale. Nessun comportamento del ricorrente è risultato determinante per la sua custodia cautelare. L'ordinanza oggi impugnata si basa su una mera elencazione degli elementi già posti alla base dell'ordinanza cautelare che sono stati, però, neutralizzati totalmente dalla sentenza di assoluzione. La Corte di Appello valorizza le frequentazioni con esponenti accusati di appartenenza mafiosa. Non analizza, invece, i motivi leciti di tali frequentazioni; il ricorrente prestava la sua attività lavorativa alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA], quale aiutante elettricista. Egli, su incarico del datore di lavoro, si era occupato di ricercare qualcuno che potesse emettere fattura, per i lavori svolti dalla ditta di Aprile. I tabulati telefonici collocano il ricorrente (a Parma) distante dai luoghi dove esercitava la sua attività criminale la cosca mafiosa di Gela. , Il ricorrente con la memoria depositata davanti al Tribunale del riesame aveva ampiamente chiarito la natura dei suoi rapporti con [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, Caltagirone ha sempre svolto un'attività regolare di lavoro e, quindi, non può sostenersi di essere dedito ad attività illecite. L'ordinanza impugnata non si è attenuta a quanto statuito dalla sentenza della Cassazione che aveva annullato il precedente provvedimento. Non ha specificato in che misura e in quali termini Caltagirone con il proprio agire abbia dato causa alla detenzione. Non evidenzia nemmeno elementi specifici che colleghino la conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] con i delitti di appartenenza all'associazione mafiosa, per il quale è stata a suo tempo emesso la misura cautelare. La conoscenza del solo [OSCURATO:PERSONA], del resto, è stata valutata dalla stessa sentenza di assoluzione quale circostanza del tutto irrilevante rispetto ai reati oggetto della misura cautelare. La frequentazione con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] era di natura solo amicale e di lavoro; questo non viene minimamente valutato nell'ordinanza impugnata. Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 2. 2. L'Avvocatura dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria nella quale ha rilevato la correttezza dell'ordinanza impugnata, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato e deve quindi annullarsi l'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Caltanisetta per nuovo esame. In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dolosa (o di colpa grave) di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare. (Sez. 4, n. 43457 del 29/09/2015 - dep. 28/10/2015, Singh, Rv. 264680; vedi anche Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013 - dep. 24/12/2013, Nicosia, Rv. 257606). Tutti gli elementi che la Corte di appello ha utilizzato per ritenere una colpa o un dolo ostativo al riconoscimento dell'equa riparazione non risultano causalmente collegati alla custodia cautelare subita per il reato in accertamento; ovvero non è chiarito con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria il nesso causale. L'ordinanza elenca alcuni elementi di mero sospetto, quali il rapporto tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], già condannato in via definitiva per associazione mafiosa, e la completa disposizione del ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Questi si rivolgeva a Caltagirone per disparati motivi quali quelli di farsi accompagnare nei suoi spostamenti (stazione ferroviaria o aeroporto), o per riscuotere denaro (una somma di quattro milioni di lire da [OSCURATO:PERSONA]). Oltre a [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente frequentava altri esponenti mafiosi (tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); il ricorrente svolgeva anche da tramite (ambasciatore) per acquisti o contatti con detenuti. Per l'ordinanza impugnata, quindi, i contatti con [OSCURATO:PERSONA] e con altri esponenti mafiosi avevano inciso nella determinazione della misura cautelare, e nel suo mantenimento. 5. L'ordinanza non motiva adeguatamente sul nesso tra i fatti accertati e gli errori dei giudicanti nell'applicazione della custodia cautelare; si limita, ad un elenco di fatti, di per sé neutri, senza collegarli causalmente con l'ordinanza di custodia cautelare e con il mantenimento della detenzione. Deve essere chiaro il collegamento causale tra i fatti e il momento genetico e di mantenimento della custodia cautelare; invero l'ordinanza di custodia cautelare dovrebbe essere (quantomeno in parte determinante) stata emessa proprio per quei fatti e non per altro, o solo per altro. Analisi questa del tutto assente nell'ordinanza impugnata. Deve, conseguentemente, confermarsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione sul punto: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dolosa o gravemente colposa di cui all'art. 314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, e non può essere desunta da semplici elementi di sospetto (nella specie, derivanti dal contenuto di una telefonata intercettata e dalla frequentazione di un soggetto dedito allo spaccio di stupefacenti), posto che gli stessi non possono fondare la misura cautelare, che esige la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. (Sez. 3, Sentenza n. 45593 del 31/01/2017 Cc., dep. 04/10/2017, Rv. 271790 - 01). 5. 1. In sostanza una semplice condotta sospetta, di frequentazioni con pregiudicati, non può ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione: "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, poiché sia nel vecchio che nel nuovo codice di rito il provvedimento di custodia cautelare postulava e postula l'esistenza di indizi, e poiché la colpa grave di cui all'art. 314 cod. pen. (che esclude il diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita) va rapportata agli indizi cui non si deve dare adito per grave imprudenza, non si può esigere che la condotta non sia sospetta, posto che i sospetti non autorizzavano e non autorizzano - a maggior ragione nella vigenza del nuovo codice di procedura penale che esige la gravità degli indizi di colpevolezza - la misura cautelare. (Nella specie la S.C. ha annullato l'ordinanza della Corte di merito che aveva rigettato la domanda di riparazione, osservando che il richiedente aveva dato causa alla custodia cautelare poiché, allontanandosi repentinamente dall'interno di una delle tre autovetture di provenienza furtiva alla vista degli agenti della polizia di stato, aveva tenuto una condotta sospetta, tale da legittimare la probabilità che egli fosse il responsabile della detenzione illecita del compendio delittuoso)". (Sez. 4, n. 1870 del 22/11/1994 - dep. 12/12/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 200942; vedi anche Cass. sez. 3, 12 maggio 2016 / 9 novembre 2016, n. 46899, Polimeni). o P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanisetta