CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 42360/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2019 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Rimini, investito dell'appello proposto [OSCURATO:PERSONA], parte civile nel procedimento per lesioni personali celebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l'impugnativa della predetta parte civile e condannato quest'ultima al pagamento delle spese processuali e delle spese legali sostenute dall'imputato. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia del Tribunale lamentando la violazione dell'art. 541 cpp e della Tariffa forense, contenuta nel DM n. 55/2014. Successivamente, con dichiarazione trasmessa a questa Corte il 7/10/2021, il ricorrente ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La rinuncia all'impugnazione è 'una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, Rv 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, Rv. 224747). Tale rinuncia deve essere fatta nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., che richiama gli artt. 581, 582 e 583 c.p.p., al fine di garantire la sicura provenienza dell'atto dal soggetto legittimato, ferma restando la facoltà concessa all'imputato detenuto di presentare impugnazioni. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente dal ricorrente, con firma autenticata dal difensore, e trasmessa a questa Corte il 7/10/2021. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il'[OSCURATO:DATA_NASCITA] , ±