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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21411/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI06ZAN12) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2026 del Tribunale di Lodi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lodi ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 la pena, già ridotta per il rito, di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa.

Il Tribunale ha, altresì, disposto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen., la confisca della somma di euro 73.270 sequestrata.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, con cui deduce la violazione di legge il vizio di motivazione con riguardo alla disposta confisca del denaro rinvenuto nella dispginibilità del ricorrente. 1Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, inoltre, in tema di stupefacenti, il disposto dell'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellato dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240- bis cod. pen., richiede, laddove siano contestati traffici di modesta gravità, cui solitamente corrispondono sequestri di somme, beni o utilità di non rilevante importo, una motivazione a sostegno del requisito della sproporzione tra possidenze dell'imputato e redditi leciti tanto più rigorosa quanto più modeste siano le somme sequestrate (Sez. 4, n. 18608 del 22/03/2024, Aida, Rv. 286254 - 01: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente disposto la confisca della somma di euro 240,90 a carico di un imputato, già più volte condannato per reati in materia di droga, senza fissa dimora, privo di un'occupazione stabile, che aveva genericamente addotto la provenienza di una parte della somma in questione dall'attività di commerciante ambulante, senza tuttavia fornire indicazioni precise in merito alla stessa).

3. Nel caso di specie il decidente ha posto l'accento sulla circostanza che dagli atti non è emersa alcuna origine lecita del denaro rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, che lo stesso non ha allegato alcunché circa la legittima provenienza ma soprattutto ha dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa, di conseguenza, ne ha ritenuto la sproporzione rispetto alle sue condizioni economiche.

4. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI06ZAN12) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2026 del Tribunale di Lodi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lodi ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 la pena, già ridotta per il rito, di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.000 di multa. Il Tribunale ha, altresì, disposto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 e 240-bis cod. pen., la confisca della somma di euro 73.270 sequestrata. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, con cui deduce la violazione di legge il vizio di motivazione con riguardo alla disposta confisca del denaro rinvenuto nella dispginibilità del ricorrente. 1Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, inoltre, in tema di stupefacenti, il disposto dell'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, novellato dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159, che ha incluso il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. nel novero di quelli costituenti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240- bis cod. pen., richiede, laddove siano contestati traffici di modesta gravità, cui solitamente corrispondono sequestri di somme, beni o utilità di non rilevante importo, una motivazione a sostegno del requisito della sproporzione tra possidenze dell'imputato e redditi leciti tanto più rigorosa quanto più modeste siano le somme sequestrate (Sez. 4, n. 18608 del 22/03/2024, Aida, Rv. 286254 - 01: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto correttamente disposto la confisca della somma di euro 240,90 a carico di un imputato, già più volte condannato per reati in materia di droga, senza fissa dimora, privo di un'occupazione stabile, che aveva genericamente addotto la provenienza di una parte della somma in questione dall'attività di commerciante ambulante, senza tuttavia fornire indicazioni precise in merito alla stessa). 3. Nel caso di specie il decidente ha posto l'accento sulla circostanza che dagli atti non è emersa alcuna origine lecita del denaro rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, che lo stesso non ha allegato alcunché circa la legittima provenienza ma soprattutto ha dichiarato di non svolgere alcuna attività lavorativa, di conseguenza, ne ha ritenuto la sproporzione rispetto alle sue condizioni economiche. 4. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
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