Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 1992

Cassazione n. 25341/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/04/1992 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per alcune ipotesi di reati ai sensi dell'art.73, comma 1 e comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990.

L'unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto intrinsecamente aspecifico, non prospettando lo stesso alcuna effettiva ragione di confronto con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata e risolvendosi lo stesso in una generica e aspecifica contestazione della valenza degli elementi probatori posti alla base della sentenza di condanna.

Avendo, di contro, la Corte territoriale dato ampiamento atto degli elementi posti alla base del giudizio di penale responsabilità alla luce delle dichiarazioni rese dagli acquirenti delle sostanze oltre che dell'attività espletata dagli operanti.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/04/1992 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per alcune ipotesi di reati ai sensi dell'art.73, comma 1 e comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990. L'unico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto intrinsecamente aspecifico, non prospettando lo stesso alcuna effettiva ragione di confronto con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata e risolvendosi lo stesso in una generica e aspecifica contestazione della valenza degli elementi probatori posti alla base della sentenza di condanna. Avendo, di contro, la Corte territoriale dato ampiamento atto degli elementi posti alla base del giudizio di penale responsabilità alla luce delle dichiarazioni rese dagli acquirenti delle sostanze oltre che dell'attività espletata dagli operanti. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 25341/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris