CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 settembre 2023
Cassazione n. 30016/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18676-2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:PERSONA] 69R57 C139T [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] via Sabotino n. 6, rappresentata e difes a, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliatain Milano, Corso di [OSCURATO:PERSONA] n. 54 . - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cooperativa per azioni, con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n.16 (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona dei procuratori autorizzati rag. [OSCURATO:PERSONA] e dott. [OSCURATO:PERSONA] in forza dei poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Varese ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.22, giusta procura speciale allegato al ricorso. - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA [OSCURATO:SOCIETA]. (cod. fisc.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - contro 2WORDS s.r.l. (cod. fisc.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano , depositata in data 2.4.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/9/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2913/2018 emessa in data 13.3.2018, respingeva le domande proposte daDoriana Caino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] E DELLA [OSCURATO:SOCIETA]. volte ad ottenere: i) l’accertamento del carattere usurario e dunque la nullità di un contratto di finanziamento stipulato con [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ii) la nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]., del contratto di mutuo fondiario siglato con Banco di Desio e della Brianza; iii) l’accertamento della responsabilità extracontrattuale delle parti convenute ex artt. 2043 e 2059 c.c.,in ragione delleinvalidità contrattuali, costituite dall’anatocismo, dall’indeterminatezza degli interessi corrispettivi e di mora, dalla violazione dell’art. 38 TUB, oltre che della violazione della normativa antitrust di cui alla legge 287/90; rigettava tuttavia la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Milano con la sopra richiamata sentenza n. 2913/2018 , pubblicata il 13/3/2018,più precisamente statuiva , con riferimento a lle domande svolte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], l’inammissibilità delle domande. 2. Avverso la decisione di primo grado interponeva appello la [OSCURATO:PERSONA], riproponendo le medesime doglianze ed evidenziando altresì la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. nella parte i cui il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in considerazione l’esistenza di una procedura di sovraindebitamento ex l. n. 3/2012 ed infine istava per la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione gravata. 3. Gli istituti di credito appellati si costituivano, chiedendo il rigetto del gravame, e la 2WORDS s.r.l. si costituiva in giudizio quale successore a titolo particolare dei diritti ed interessi del [OSCURATO:PERSONA] E DELLA [OSCURATO:SOCIETA]., in forza di contratto di cessione dei crediti concluso ai sensi degli artt. 1 e 4 della l. n. 130/1999. 4.Con la sentenza qui impugnata la Corte di Appello diMilano, decidendo sul predetto gravame incardinato dalla CAINO nei confrontidei predetti istituti di credito,ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] E DELLA [OSCURATO:SOCIETA]. e ha invece respinto il gravame nei confronti dei restanti istituti di credito, confermando pertanto la predetta sentenza n. 2913/2018 emessa in data 13.3.2018 dal Tribunale di Milano. La corte del merito ha ritenuto che: a) in relazione al primo motivo di appello, incentrato sul mancato erroneo rilievo dell’anatocismo, le doglianze presentate dall’appellante - mentre erano da considerarsi inammissibili, ai sensi dell’art. 329, 2 comma, c.p.c., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata presentata alcuna censura della Caino, in ordine alla statuizione del primo giudice sul passaggio in giudicato della condanna contenuta nel decreto ingiuntivo n. 505/112- per i restanti istituti di credito il gravame era invece da considerarsi infondato in quanto gli artt. 3 e 8 dei contratti di mutuo, intrattenuti rispettivamente con [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] E DELLA [OSCURATO:SOCIETA]., espressamente escludevano la capitalizzazione degli interessi; b) quanto al secondo motivo di appello, relativo alla violazione dell’art. 38 Tub, in relazione al superamento della soglia di finanziabilità, le doglianze dell’appellante non erano accoglibili, posto che, dovendosi comunque confermare la declaratoria di inammissibilità del gravame nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni già sopra evidenziate in riferimento al primo motivo di appello, mancavano, in relazione alle domande di nullità avanzate nei confronti degli altri istituti di credito, le necessarie indicazioni del valore degli immobili, elementi indispensabili per il riscontro del denunciato superamento del limite massimo di finanziamento; c) anche l’ulteriore motivo di gravame incentrato sul mancato rilievo dell’usura doveva essere respinto, dovendosi comunque confermare la declaratoria di inammissibilità del gravame nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni già sopra evidenziate in riferimento al primo motivo di appello, dovendosi, anche qui, comunque, confermare la declaratoria di inammissibilità del gravame nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni già sopra evidenziate in riferimento al primo motivo di appello, in quanto, in relazione alle domande avanzate nei confronti degli altri istituiti di credito, le doglianze erano state formulate in modo generico, senza neanche indicare i periodi neiquali si sarebbe determinato il superamento del tasso soglia; d) in relazione al quarto motivo di appello, declinato come violazione del principio normativo della necessaria determinatezza degli interessi - occorrendo comunque confermare la declaratoria di inammissibilità del gravame nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni già sopra evidenziate in riferimento al primo motivo di appello - le ulteriori censure articolate in ordine agli altri istituti di credito dovevano essere disattese in ragione della determinazione contrattuale dell’entità del saggio di interesse applicato e perché comunque tale determinazione poteva anche essere desunta da elementi tratti aliunde e richiamati nei contratti di mutuo; e) anche l’ulteriore censura articolata in riferimento alla mancata considerazione da parte dei giudici del merito della procedura di sovraindebitamento doveva essere respinta, in mancanza della spiegazione di quali conseguenze giuridiche sarebbero scaturite dall’adesione della Caino a tale procedura; f) l’ultimo motivo di gravame doveva essere del pari disatteso - dovendosi comunque confermare la declaratoria di inammissibilità del gravame nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni già sopra evidenziate in riferimento al primo motivo di appello -perché per gli altri istituti di credito mancava la prova, non fornita dalla Caino, dell’ esistenza di un patto anticoncorrenziale, al momento della stipula dei mutui de quibus. 2. La sentenza, pubblicata il2.4.2019, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DELLA [OSCURATO:SOCIETA]. e 2WORDS s.r.l. hanno resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 111 Cost., 132 e 161 cod. proc. civ., 118 disp. att. c.p.c., e contestuale violazione degli artt. 115 c.p.c., 1815 cod. civ. e 38 Tub. 1.1 Il motivo così articolato è inammissibile. 1.1.1 Occorre premettere che, in relazione alle doglianze proposte, non solo nel motivo qui ora in esame, ma anche in quelli successivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], le censure avanzate dalla Caino risultano all’evidenza inammissibili per la preliminare ragione che la Corte di appello aveva già evidenziato un’acquiescenza dell’appellante, ai sensi dell’art. 329, 2 comma, c.p.c., alla dichiarazione di passaggio in giudicato della statuizione di condanna contenuta nel decreto ingiuntivo ottenuto dal predetto istituto di credito, statuizione qui di nuovo non censurata, con il conseguenziale passaggio in giudicato ex art. 2909 cod. civ. della condanna così confezionata. 1.1.2 Nel resto le censure sono comunque inammissibili per convergenti ragioni. Contesta, invero, il ricorrente, anche in questa ulteriore sede impugnatoria di legittimità, in modo del tutto genericole statuizioni del giudice di appello di irricevibilità dei motivi di gravame, avanzati dall’appellante in relazione alla questione dell’anatocismo e dell’usura, senza tuttavia spiegare ed indicare le ragioni di tale denunciata erroneità della decisione impugnata e senza soprattutto allegare in modo autosufficiente ove le predette questioni sarebbero state invece d edotte in modo specifico nei motivi di gravame presentati innanzi alla Corte territoriale. Le doglianze così proposte si presentano,pertanto, oltre che genericamente formulate, anche completamente decentrate rispetto alle rationes decidendi che sostengono la decisione impugnata, rationes che pertanto devono ritenersi resistenti rispetto ai motivi di impugnazione qui in esame. Valutazioni quest’ultime che possono essere ripetute anche per il secondo motivo di ricorso che si andrà qui di seguito ad esaminare. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,dell’art. 24 Cost. e della normativa antitrust di cui alla l. n. 287/1990 e dell’art. 112 c.p.c. 2.1 Le censure, anche in tal caso solo genericamente formulate e peraltro esposte in modo confusionario rispetto ai singoli profili di rigetto dei diversi motivi di appello presentati innanzi alla Corte di merito, non colgono nel segno, perché completamente decentrate rispetto alle rationes decidendidel provvedimento impugnato, in relazione alle quali il ricorrente non riesce a spiegare, ancorauna volta, perché, in ordine alla questione dell’avvio della procedura di sovraindebitamento, quest’ultima - come anche spiegato d al giudice di secondo grado -potesse dispiegare effetto sulla conduzione di un giudizio di cognizione volto all’accertamento del credito della banca, ed ancora, perché, in riferimento alla denunciata esistenza di un accordo di cartello tra gli istituti di credito, la ragione decisoria contenuta nella sentenza di appello, e cioè la mancata prova da parte della Caino (a ciò onerata) dell’esistenza di un accordo anticoncorrenziale, fosse errata in fatto ovvero in diritto, senza poi contare che comunque risulta improponibile la doglianza articolata sotto l’egida applicativa dell’art. 112 c.p.c., in relazione al motivo di appello articolato sul profilo del sovraindebitamento, in quanto una pronuncia sul punto erastata comunque adottata dalla Corte di appello, come già sopra spiegato e come peraltro ammesso dal lo stesso ricorrente nel motivo di ricorso qui in esame.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sull’erronea condanna al pagamento delle spese processuali,ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. 3.1 Anche il terzo motivo –peraltro, di difficile comprensibilità giuridica – è inammissibile perché, quanto alla violazione dell’art. 112 c.p.c., occorre evidenziare che una pronuncia sulle spese è stata adottata dal giudice di appello che, peraltro, ha correttamente applicato il principio di soccombenza sancito proprio dall’art. 91 c.p.c., statuizione in relazione alla quale non è neanche necessario un ulteriore supporto argomentativo, già fornito dall’accertamento della soccombenza processuale. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore deicontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaric