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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 20414/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]TIMPANARO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ilrigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA];uditi i difensori:l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse diCarmelo [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di GiuseppeTimpanaro, conclude chiedendo l’accoglimento dei ricorsi proposti nel rispettivo interessedei suoi assistiti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 08/11/2024, la Corte di appello di Catania ha, per quanto diinteresse, parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data17/03/2021 con riguardo agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CarmeloPorto.All’esito del giudizio di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile delreato di cui all’art. 416-bis, comma 1,cod. pen., escluse le aggravanti contestate, e del reatodi cui agli artt. 81, 110, 112 n. 1 e 629, commi 1 e 2, cod. pen., riuniti dalla continuazione, e,concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ritenute aggravanti, l’hacondannata ad anni sette e mesi due di reclusione ed euro 1.600,00 di multa.[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n.309/90 e del reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, esclusal’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. cit., riuniti dalla continuazione, e, concesse le circostanzeCarmelo [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di tutti i reati a lui contestati, riuniti dallacontinuazione, fatta eccezione per quelli di cui ai capi B) e B1) per i quali è stato assolto; glisono state concesse la circostanza attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. ele circostanze attenuanti generiche, queste ultime in giudizio di equivalenza rispetto allecontestate aggravanti, ed è stato condannato alla pena di anni otto e mesi quattro direclusione ed euro 2.800,00 di multa.Dalla ricostruzione contenuta in sentenza emerge che [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto unruolo direttivo fino al giugno 2007 nell’associazione mafiosa facente capo ad AntoninoCintorino e in questa qualità aveva partecipato a condotte estorsive e di detenzione dimateriale esplodente.Successivamente aveva assunto la qualità di collaboratore di giustizia e per questo gliera stata riconosciuta la speciale attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.del padre, in forza degli esiti delle intercettazioni svolti mentre il genitore era ristretto nelcarcere di Messina e la donna andava a colloquio con lui per discutere delle questioniinterne all’associazione e alle estorsioni di interesse della medesima.Secondo la Corte territoriale, dalle captazioni erano emersi diversi colloqui in alcuni deiquali il padre le impartiva delle direttive e in altri successivi la figlia si recava a riferire suquanto aveva fatto; era altresì emerso che costei si rivolgeva alle vittime di estorsione e,spendendo il nome del genitore, prospettava loro le ritorsioni che avrebbero subito da luidopo la sua scarcerazione.In particolare [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta concorrente in uno dei reati finedell’associazione, cioè l’episodio dell’estorsione in danno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],titolari del bar pizzeria “Spizzico” di [OSCURATO:PERSONA], che già avevano subito una precedenteestorsione da [OSCURATO:PERSONA], per questo fatto sottoposto a procedimento penale nel corsodel quale, al fine di ottenere l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., aveva attestato diavere versato a costoro 4.000,00 euro a titolo di riparazione.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per il tramite della figlia, aveva poi imposto loro di restituire quellasomma a tranches di 200-250 euro per volta.

Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] è statoricavato dalle intercettazioni dei colloqui tra lei e il padre tra il 15/4/2006 il 14/11/2006; daessi emergeva che la donna faceva da tramite con i suoi zii, [OSCURATO:PERSONA], fratello diCarmelo, e [OSCURATO:PERSONA] (detto “Lino”), cognato di [OSCURATO:PERSONA] e conGiovanni [OSCURATO:PERSONA], di volta in volta incaricati di interessarsi della restituzione della somma.[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipe dell’associazione finalizzata al traffico distupefacenti, in particolare cocaina, operante lungo la direttrice Colombia-Spagna-Italia eche si avvaleva di una rete di contatti tra soggetti di Catania, esponenti di un gruppocriminale spagnolo e fornitori colombiani.Erano stati ricostruiti i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inoccasione dell’arrivo di un quantitativo di cocaina, racchiuso all’interno di un discodiamantato, all’aeroporto di Ciampino, dove era stato sequestrato; erano state ricostruitealtresì le sue trasferte in Spagna e i suoi contatti con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSebastiano [OSCURATO:PERSONA], operanti in Spagna e con qualificate relazioni con i fornitori colombiani.Altri elementi a suo carico venivano ricavati dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], divenutocollaboratore di giustizia, e dalle intercettazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari.2.

Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Timpanaro2.1.

Con unico motivo [OSCURATO:PERSONA] denunciava la nullità della sentenza ai sensidell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione dellalegge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell’applicazione dellalegge penale, in relazione agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 24 Cost., nonché per erroreevidente della motivazione per contrasto tra quanto affermato alla pag. 17 e quantorisultante dal fascicolo processuale.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto di valutare la sussistenza di un unicodisegno criminoso tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli già giudicati con lasentenza della Corte di assise di appello di Catania irrevocabile dal 06/11/1998 e con lasentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Messina irrevocabile il23/11/2005.Tale richiesta era oggetto di un motivo di appello e su di esso la difesa aveva insistitoanche all’udienza di discussione orale del 28/06/2024, nel corso della quale avevadepositato copia di altra sentenza della Corte di assise di appello di Messina recante n.6/2023, che conteneva la valutazione della continuazione con altri reati.La sentenza impugnata, invece, non aveva valutato la richiesta di applicare l’art. 81cod. pen. sull’erroneo assunto che le sentenze non erano state prodotte.Pertanto, la difesa richiede l’annullamento della sentenza per nuovo giudizio sul punto.2.2.

Con il proprio ricorso [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi.2.2.1.

Con il primo, formulato con riferimento al reato di estorsione aggravata in dannodei fratelli [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione degli artt. 192, 533 e 543 cod. pen. in relazione agli artt.110, 629 e 416-bis.1 cod. pen ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e d), cod. proc. pen.La Corte territoriale non aveva offerto alcuno spunto argomentativo utile ad apprezzarei termini concreti del contributo causale dell’imputata.Tale non poteva essere la conoscenza della pregressa estorsione o l’incarico ricevutodal padre di parlare con [OSCURATO:PERSONA] per dire al titolare della pizzeria che gli avrebbecorrisposto una somma a titolo di risarcimento del danno in cambio della quietanza, ma chepoi quei soldi dovevano essere restituiti a lui.

Peraltro, non vi era prova che [OSCURATO:PERSONA] effettivamente parlato con [OSCURATO:PERSONA] e costui comunque non risulta perseguito qualepartecipe alle dinamiche estorsive.Nessun contributo poteva ricavarsi anche dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva avutocontezza del coinvolgimento dello zio Lino e del suo atteggiamento attendista e che avessericevuto la quietanza che doveva essere portata al difensore del padre.

Era poi venuta aconoscenza della circostanza che i [OSCURATO:PERSONA] stavano dando i soldi volta per volta allo zio Lino eda quest’ultimo – ma mai direttamente dai [OSCURATO:PERSONA] – era stata contattata per recarsi al lorolocale.La donna, quindi, non aveva partecipato né all’accordo illecito né alla sua esecuzione ele notizie da lei apprese e riferite al padre costituivano un post factum irrilevante sul pianopenale.2.2.2.

Con il secondo motivo, formulato con riferimento al reato di partecipazioneall’associazione mafiosa, denominata “clan Cintorino”, [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazionedegli artt. 125, 192 e 546 cod. pen. in relazione all’art. 416-bis. cod. pen ai sensi dell’art.606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen.La Corte territoriale non aveva individuato una condotta ulteriore rispetto a quellaevidentemente volta a favorire in maniera esclusiva la persona del padre durante ladetenzione e non anche l’organismo associativo.Congetturale è la motivazione nella parte in cui interpreta i colloqui dell’imputata con ilpadre come occasione per fornirgli suggerimenti su nuove fonti di guadagno, dilazioni daconcedere o cautele da praticare.Nessuno degli associati aveva evocato un ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nel corso delleintercettazioni e la [OSCURATO:PERSONA] risulta essersi relazionata solo con il padre, gli zii e GiuseppeTimpanaro.[OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato che i contatti con la figlia avevano avuto adoggetto questioni familiari.Sicché non poteva dirsi che la condotta di costei esprimesse una rilevante econsapevole partecipazione al sodalizio.2.3.

Con il proprio ricorso [OSCURATO:PERSONA] ha articolato quattro motivi.2.3.1.

Con il primo lamenta violazione degli artt. 125 e 603 cod. proc. pen. avutoriguardo al mezzo di impugnazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b), d) ed e), cod. proc.pen. per la mancata ammissione dell’esame testimoniale di [OSCURATO:PERSONA].La richiesta di sentire [OSCURATO:PERSONA], detto Massimo, accreditato informatore delSISDE, era stata già manifestata il 14/05/2013 e reiterata dopo la rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale per mutamento del collegio giudicante ed era stata rigettata dal Tribunalefacendo riferimento erroneamente all’art. 507 cod. proc. pen.La Corte di appello ha confermato la decisione senza fornire alcuna motivazione,mentre la sua testimonianza è essenziale perché egli è colui che il 04/03/2005 si era recatoa Madrid con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe potuto chiarire le effettive finalitàlecite della trasferta.2.3.2.

Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 192, 238-bis, 533 e 546 cod.pen. in relazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), c)ed e), cod. proc. pen.

La motivazione della sentenza impugnata non si è confrontata con i motivi di appello.Ha ritenuto dimostrata l’associazione finalizzata al narcotraffico mutuandone la prova,come aveva fatto il giudice di primo grado, dalla sentenza del giudice per l’udienzapreliminare presso il Tribunale di Catania in data 30/06/2011, irrevocabile dal 20/11/2014 neiconfronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; non ha invece proceduto a valutare la sentenzacome prova dei fatti nei limiti risulti confermata da altri elementi.Il riferimento ai pedinamenti, appostamenti e video riprese circa gli incontri di cuisarebbe stato protagonista il [OSCURATO:PERSONA] non spiega quali siano i contenuti dei colloqui chesarebbero espressive di trattative inerenti ad affari illeciti.[OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] erano stateerroneamente valutate perché non potevano essere ritenute attendibili e perché eranorimaste prive di riscontri individualizzanti.Non vi sono elementi nelle conversazioni intercettate dalle quali emerge che Timpanarotratti di affari in materia di sostanze stupefacenti, né gli è stato sequestrato mai stupefacente.I colloqui di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno ad oggetto deldenaro che [OSCURATO:PERSONA] viene invitato a raccogliere per poi raggiungere il suo interlocutore inSpagna e il riferimento alle fatture in esse contenuto andava collegato ad un acquisto diprodotti ortofrutticoli. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva quanto doveva farsi dare da Ciccio, da identificarsiin [OSCURATO:PERSONA] che era stato sentito in dibattimento e aveva scardinato con le suedichiarazioni l’ipotesi accusatoria.Su questo elemento la Corte territoriale non aveva dato alcuna risposta e avevaaffidato la sua ricostruzione alla sentenza emessa in altro procedimento e divenutairrevocabile, senza tenere conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Timpanaroespletavano regolare e lecita attività di import export, rispetto alla quale i colloqui intercettatipossono trovare alternativa e plausibile spiegazione.La valorizzazione delle dichiarazioni del maggiore Palma, investigatore che avevaseguito l’indagine, nasconde un travisamento della prova.Palma aveva spiegato che, monitorando le conversazioni di [OSCURATO:PERSONA], avevanoindividuato tra il 12 e il 13 aprile 2005 un pacco spedito tramite corriere DHL, dagliinterlocutori chiamato “signora”, all’interno del quale vi era un disco diamantato checonteneva al suo interno 370 grammi di cocaina.

Ma a proposito del fax ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA],nel quale vi erano le spiegazioni su come aprire il disco, Palma aveva dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] mostrato un foglio a [OSCURATO:PERSONA] insieme al fratello di costui, [OSCURATO:PERSONA], mache non era certo che gli avesse mostrato il fax.Sicchè il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in questa operazione era del tutto congetturale.La consegna della cocaina non era avvenuta e gli investigatori avevano simulato chefosse distrutto a causa di un incidente stradale; ebbene di questa evoluzione [OSCURATO:PERSONA] nonera stato minimamente informato.Non sono stati poi riscontrati contatti diretti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e né Timpanaroné gli altri imputati sono stati coinvolti nei traffici illeciti realizzati da [OSCURATO:PERSONA] e accertatidall’autorità giudiziaria spagnola.Infine, la difesa ritiene riscontro negativo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] laconversazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla quale emergono tra i due solorapporti leciti (inerenti ad acquisto di frutta) e si evidenzia anche che [OSCURATO:PERSONA] non sapessenulla dell’arrivo del disco diamantato.2.3.3.

Con il terzo motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione degli artt. 192, 533e 546 cod. pen. in relazione agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 ai sensi dell’art.606, comma 1 lett. b) e d), cod. proc. pen.La Corte territoriale ha ritenuto che il motivo di appello relativo a questa imputazioneavesse ad oggetto solo l’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/90; in realtà la censuraaveva ad oggetto anche la condotta di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 e non solo l’aggravantee su questo profilo la sentenza impugnata non contiene alcun argomento e alcuna pronunciasull’assunto erroneo dell’essersi formato giudicato interno.2.3.4.

Con il quarto motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione degli artt. 192,533, 546 e 549 cod. pen. in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-sexies l.n. 356/92 aisensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen.Con la genetica misura cautelare personale era stato contestualmente emesso a caricodi [OSCURATO:PERSONA] decreto di sequestro di beni immobili e risorse finanziarie nella suadisponibilità.La difesa aveva versato in atti il decreto n. 12/2018 con il quale la Corte di appello diCatania nel procedimento per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale acarico dello stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la restituzione dei medesimi beni sequestratianche ai fini del procedimento di prevenzione e aveva eccepito l’operatività della preclusioneprocessuale di cui all’art. 649 cod. proc. pen.La Corte di appello aveva respinto il motivo, in ragion del fatto che la condanna emessain questo processo per reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 attiene a condottediverse da quelle sulle quali si incentrava il procedimento di prevenzione (la partecipazioneal clan Cintorino) e ad un periodo successivo.Dal provvedimento del tribunale sezione misure di prevenzione in realtà emerge inmaniera esplicita che erano state prese in considerazione anche le risultanze relative ai fattioggetto del presente procedimento, espressamente richiamando anche le fonti di prova, trale quali le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].Sicché sul punto, secondo la difesa di [OSCURATO:PERSONA], la decisione deve essere annullata.3.

I difensori degli imputati hanno chiesto la trattazione orale.All’udienza di discussione il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di interesse; ha chiestoinoltre il rigetto dei ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di GiuseppeTimpanaro.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nel ricorso proposto nell’interesse del suoassistito, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei ricorsirispettivamente proposti nell’interesse di ciascuno dei suoi assistiti, chiedendol’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, quello propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e quello proposto nell’interesse di GiuseppeTimpanaro deve essere accolto limitatamente al motivo inerente ai beni in sequestro,dovendosi considerare nel resto complessivamente infondato.2.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la sentenzaimpugnata aveva omesso di valutare la sussistenza di un unico disegno criminoso tra i fattioggetto del presente procedimento e quelli già giudicati con la sentenza della Corte di assisedi appello di Catania irrevocabile dal 06/11/1998 e con la sentenza del Giudice per l’udienzapreliminare presso il Tribunale di Messina irrevocabile il 23/11/2005.Su questo profilo era stato articolato uno specifico motivo di appello (il quarto; cfr.pagina 13 e seguenti dell’atto di appello), nel quale si faceva riferimento alle due suddettesentenze e si formulava espressa riserva di farne produzione nel corso del giudizio.La difesa deduce che in sede di discussione finale aveva insistito nella propriaimpugnazione e in tutti i suoi motivi, ivi compreso quello sopra richiamato.

Ciò in effetti risultadal verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dove si attesta testualmente, e senza ulteriorispecificazioni, “deposita sentenze”.Ai fini dell’autosufficienza del ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] allega il frontespiziodella sentenza che afferma di avere depositato; trattasi tuttavia di altra sentenza della Cortedi assise di appello di Messina, recante n. 6/2023 del 03/10/2023 (non vi si rinvieneappello di Catania irrevocabile dal 06/11/1998 e da quella del Giudice per l’udienzapreliminare presso il Tribunale di Messina irrevocabile il 23/11/2005, indicate nell’atto diappello e di cui l’imputato aveva fatto riserva di produzione.Sostiene il ricorrente che la sentenza della Corte di assise di appello di Messina,recante n. 6/2023 del 03/10/2023 doveva essere presa in considerazione dalla Corte diappello di Catania ai fini di verificare la sussistenza del medesimo disegno criminoso, perchéessa conteneva la valutazione della continuazione con altri reati oggetto delle sentenzeindicate nell’atto di appello.[OSCURATO:PERSONA], alla luce di quanto sin qui evidenziato, non può che concludersi che larichiesta di applicazione del vincolo della continuazione non è stata accompagnata dallaproduzione integrale delle decisioni aventi ad oggetto i fatti dei quali si chiedeva la verifica lasussistenza dei presupposti di cui all’art. 81 cod. pen.Poiché «in tema di continuazione, l'imputato che, nel giudizio di cognizione, chiede ilriconoscimento di tale beneficio con riferimento a reati già giudicati non può limitarsi aindicare gli estremi delle sentenze a tal fine rilevanti, ma ha l'onere di produrne la copia, nonessendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc.pen., dettata per la sola fase esecutiva» (Sez. 3, n. 21851 del 12/03/2025, Di, Rv. 288289 -01); poiché, inoltre, «in tema di reato continuato, la parte che intende beneficiare dellarelativa disciplina in grado di appello ha l'onere di allegare, ai sensi dell'art. 581 cod. proc.pen., elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta, non essendo sufficienti, a penadi inammissibilità dell'impugnazione, né la mera produzione delle sentenze relative allecondanne di cui si chiede l'unificazione "quoad poenam" ex art. 81, comma secondo, cod.pen., né la generica istanza di riconoscimento del beneficio» (Sez. 3, n. 24052 del30/05/2024, Pisano, Rv. 286534 - 01); l’istanza ex art. 81 cod. pen., in riferimento alla qualeil ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’omessa pronuncia, non può considerarsi validamenteproposta e né ammissibile.Sicché anche la doglianza su tale omessa pronuncia va parimenti ritenutainammissibile.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato.3.1.

Il primo motivo è meramente rivalutativo e si limita a proporre una lettura alternativadegli elementi attraverso i quali, secondo la difesa, la Corte territoriale ha ricostruito lavicenda relativa all’estorsione in danno dei titolari del bar pizzeria “Spizzico” di GiardiniNaxos (avente ad oggetto la restituzione delle somme versate a loro da [OSCURATO:PERSONA] perottenere la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.).In questa parte della motivazione, sostiene il ricorrente, non sono stati indicati glielementi specificamente dimostrativi del concorso di [OSCURATO:PERSONA], mentre quellivalorizzati non potevano considerarsi idonei a descrivere un ruolo attivo della donna.Secondo la difesa, la conoscenza della pregressa estorsione in sé poteva costituireindice di mera connivenza.

La difesa ammette che dalle intercettazioni era emerso chel’imputata aveva ricevuto dal padre l’incarico di parlare con [OSCURATO:PERSONA] per dire altitolare della pizzeria che gli avrebbe corrisposto una somma a titolo di risarcimento deldanno in cambio della quietanza, ma che poi quei soldi dovevano essere restituiti a lui;anche questo elemento, tuttavia, a suo avviso, non poteva valere a prefigurare un concorsonel reato perché non vi era prova che [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente parlato con LoIn ogni caso, secondo la difesa, la valorizzazione di questo eventuale colloquio ai fini diprova costituiva un fuor d’opera, perché [OSCURATO:PERSONA] non era stato perseguito quale partecipe alledinamiche estorsive.Sicché, prosegue la ricorrente, resta solo la mera consapevolezza da partedell’imputata del coinvolgimento dello zio Lino, del suo atteggiamento attendista (checomunque al padre era già noto) e del fatto che successivamente i [OSCURATO:PERSONA] stavanoconsegnando i soldi a lui.A fronte di queste considerazioni, mirate a svalutare elementi obiettivamente indizianticonfronta con il più ampio precorso logico ricostruttivo con il quale la sentenza impugnatavaluta nel loro insieme tutti i dati acquisiti.

Primo fra tutti il costante scambio tra padre e figliadi notizie, di impressioni e di valutazioni sull’andamento della vicenda che costituiscono –nella lettura ragionata e ineccepibile che ne fanno i giudici di merito – il tessuto connettivoche lega, in un’univoca convergenza indiziante, tali colloqui descrivendo un essenziale ruolodi concorrente della donna; e così rendono del tutto consequenziale la decisivavalorizzazione della concreta condotta di costei, messa in atto con la consegna dellaquietanza (“la carta”) che doveva essere portata al difensore del padre per fargli ottenere.Il fatto che costei non ebbe mai contatti diretti con i [OSCURATO:PERSONA] è dettaglio compiutamentevalutato dalla sentenza impugnata che ha descritto questo profilo della vicenda come unascelta strategica rispetto ad un progetto operativo concordato tra l’imputata e il padre diutilizzare come tramite altri soggetti che erano quelli che effettivamente si occupavano diincontrare gli estorti.La censura, meramente ripropositiva di una lettura alternativa degli elementi, peraltrodotata di minore rigore logico, deve essere considerata inammissibile.3.2.

Il secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] attiene all’addebito dipartecipazione all’associazione mafiosa, denominata “clan Cintorino”, e anche in questocaso si censura violazione di legge e vizio di motivazione, perché nel qualificare la condottadell’imputata ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen. i giudici di merito si sarebbero limitati apassare in rassegna condotte volte a favorire in maniera esclusiva la persona del padredurante la detenzione e non anche l’organismo associativo.Al fine di sostenere la doglianza la difesa richiama sia le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],che spiega i contatti sostenendo che avevano ad oggetto solo questioni familiari, sia lamancata indicazione di [OSCURATO:PERSONA] come associata da parte di tutti gli altri soggettiintercettati.[OSCURATO:PERSONA] nella motivazione della sentenza impugnata è contenuta una congrua analisi,logicamente correlata a plurimi altri elementi, dei colloqui di costei con il padre, evidenziandocome nel corso di essi la donna forniva al padre suggerimenti su nuove fonti di guadagno,dilazioni da concedere o cautele da praticare, nell’ambito di una metodica e di un assetto diinteressi, chiaramente legati al ruolo di vertice di costui nel clan Cintorino.I giudici di merito richiamano i contenuti delle conversazioni in data 15/04/2006 (dallaquale traggono affermazioni dell’imputata riguardo la necessità di insistere nelle richieste allevittime di estorsioni senza curarsi delle loro difficoltà economiche), in data 27/06/2006 (nellaquale fa riferimento alla minaccia di ritorsioni da parte del padre non appena sarebbe statoscarcerato), in data 11/07/2006 e in data 18/07/2006 (in cui informa il padre sui pagamenti,segnalando ritardi e puntualità dei vari estorti), nonché infine in data 12/10/2006 (in cui parladi controversie tra gli associati sulle percentuali di “pizzo” spettanti a ciascuno).A fronte della tessitura logica di tali elementi univocamente rappresentativi di fattivaadesione al sodalizio e della conseguente svalutazione sul punto delle incongruedichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], parte ricorrente infondatamente egenericamente qualifica come congetturale il percorso logico seguito dalla decisioneimpugnata.Il motivo è, pertanto, infondato.4.

Parzialmente fondato è il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].4.1.

Il primo motivo è inammissibile.La difesa si duole della mancata ammissione dell’esame testimoniale di BenedettoTravaglia, detto Massimo, accreditato informatore del SISDE, il cui esame era stato richiestonel corso del giudizio di primo grado il 14/05/2013 e poi ancora dopo la rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale per mutamento del collegio giudicante, per essere infinerigettata dal Tribunale facendo riferimento, secondo la difesa erroneamente, all’art. 507 cod.proc. pen.Nemmeno la Corte di appello aveva accolto la richiesta e, secondo la difesa, il diniegoera del tutto immotivato, vista l’assoluta rilevanza del contributo di [OSCURATO:PERSONA] che il[OSCURATO:DATA_NASCITA] si era recato a Madrid con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe potutochiarire le effettive finalità lecite della trasferta.A fronte dell’apodittica doglianza difensiva occorre ricordare che alle pagine 45 e 46 laCorte di appello valuta la richiesta di escutere [OSCURATO:PERSONA] e spiega perché, secondo le suevalutazioni svolte alla luce del complessivo quadro istruttorio composto sino a quelmomento, non doveva considerarsi essenziale tale testimonianza, perché, anche laddovefossero emerse le asserite finalità lecite della trasferta del 04/03/2025, non avrebbero potutofare escludere quelle illecite (alle quali anzi potevano fare da copertura), comunqueunivocamente dimostrate dalle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] e dai valutatielementi oggettivi di riscontro.Com’è noto, «il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione allacorrettezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sullarichiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanzadell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenutoesplicativo del provvedimento adottato» (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Rv. 283522-01;sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373-01; sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Rv.237689-01).In particolare «il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale inappello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa dellamotivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per unacompiuta valutazione in ordine alla responsabilità» (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep.2021, Rv. 280589-01).Il percorso logico seguito dalla Corte territoriale, anche alla luce dell’infondatezza dellealtre censure relative alla ricostruzione delle condotte e di cui a breve si tratterà, toglie ognispazio al sindacato di questa Corte sulla mancata ammissione di un mezzo di prova.4.2.

Infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa di [OSCURATO:PERSONA] violazione degli artt. 192, 238-bis, 533 e 546 cod. pen. e plurimi asseriti vizi dimotivazione nella ricostruzione delle condotte illecite attribuite a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degliartt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 e sostiene, in particolare, che la Corte territoriale non avrebbeesaminato adeguatamente i motivi di appello.

Ciò in quanto avrebbe fatto propria la sentenza del Giudice per l’udienza preliminarepresso il Tribunale di Catania in data 30/06/2011, irrevocabile dal 20/11/2014 nei confrontidel coimputato [OSCURATO:PERSONA], per affermare l’esistenza dell’associazione finalizzata alnarcotraffico senza svolgere un’autonoma valutazione della sentenza medesima unitamentead altri elementi che avrebbero dovuto confermarla ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen.La difesa lamenta che anche le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sono statevalutate positivamente senza indicare quali riscontri individualizzanti ne confermavanol’attendibilità.Quindi il ricorrente si duole dell’apprezzamento effettuato dai giudici di merito suglielementi che avevano valutato.I pedinamenti, gli appostamenti e le video riprese relativi agli incontri di cui sarebbestato protagonista il [OSCURATO:PERSONA] sarebbero elementi neutri perché non ricollegabili aicontenuti dei colloqui, eventualmente espressivi di trattative inerenti ad affari illeciti, perchénelle conversazioni intercettate [OSCURATO:PERSONA] non tratta di stupefacenti, né gli è stato maisequestrata alcun tipo di sostanza.Gli argomenti di doglianza proseguono proponendo il diverso significato da attribuire aicolloqui di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (il denaro che Timpanaroviene invitato a raccogliere per poi raggiungere il suo interlocutore in Spagna e il riferimentoalle fatture in esse contenuto andava collegato ad un acquisto di prodotti ortofrutticoli) e alledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il “Ciccio” dal quale doveva ricevere del denaro, il quale,sentito in dibattimento, aveva smentito l’ipotesi accusatoria.In realtà queste doglianze non si confrontano con le motivazioni contenute nellasentenza impugnata e sono meramente rivalutative; peraltro parcellizzano gli elementi e nepropongono una spiegazione alternativa, che non può avere plausibilità senza ricollegarliarmonicamente alle altre risultanze.La sentenza esamina già, invece, in modo approfondito tutti gli elementi indicati nelricorso nell’ambito di una complessiva ricostruzione connotata da rigore logico tanto dariformare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto Timpanaroresponsabile anche del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ravvisando l’assenza diindicatori fattuali della partecipazione al sodalizio, ma di contro enumerando tutti quelli cheunivocamente dimostravano la sua adesione al sodalizio di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90.La prova della sussistenza dell’associazione è tratta sì dalla sentenza del Giudice perl’udienza preliminare presso il Tribunale di Catania in data 30/06/2011, irrevocabile il20/11/2014, ma la Corte di appello dà conto alla pagina 34 della sussistenza di plurimielementi acquisiti nel presente procedimento, che si ponevano in linea con i contenuti dellapredetta sentenza; non si limita a rinviare alla sentenza di primo grado del Tribunale diCatania in data 17/03/2021 che li riferisce e li valuta (in particolare alle pagine 53 e seguentidella motivazione oggetto dell’appello) ma li passa in rassegna in sintesi dandoneun’armonica lettura, nella quale il significato indiziante delle risultanze dei pedinamenti, dellevideo riprese e delle intercettazioni veniva correlato alla ricostruzione delle investigazioni,offerta dal maggiore Palma, e al sequestro presso l’aeroporto di Ciampino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] diun quantitativo di cocaina nascosto in un pacco proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] e racchiusoall’interno di un disco diamantato.La sentenza intesse la sua trama argomentativa, ricordando come il maggiore Palmaaveva spiegato gli sviluppi delle acquisizioni conseguite a seguito delle intercettazioni acarico di [OSCURATO:PERSONA] (il soggetto condannato con sentenza irrevocabile per la partecipazionealla medesima associazione); esse avevano consentito di individuare tra il 12 e il 13 aprile2005 il pacco spedito tramite corriere DHL, dagli interlocutori chiamato “signora”, all’internodel quale vi era appunto quel disco diamantato contenente 370 grammi di cocaina.[OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto un fax, nel quale vi erano le spiegazioni su come aprire il disco,e poi il giorno dopo aveva concordato con [OSCURATO:PERSONA] un appuntamento, che, secondo igiudici di merito, sarebbe stato l’occasione per la consegna del fax allo stesso [OSCURATO:PERSONA].Sul punto la difesa ravvisa un travisamento della prova perché il teste Palma avevadichiarato che [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato un foglio a [OSCURATO:PERSONA] insieme al fratello dicostui, [OSCURATO:PERSONA], ma che non era certo che gli avesse mostrato il fax.[OSCURATO:PERSONA], nessun travisamento può ravvisarsi laddove si è acquisito agli atti un dato(l’incontro), che correlato ad una serie di ulteriori elementi fattuali, logici e di contestotemporale, ha giustificato un logico ragionamento probatorio dei giudici di merito in ordine aimotivi e alle attività che furono compiute in quell’occasione.Sicché nulla di congetturale vi è nel percorso ricostruttivo dei giudici di merito e semmaiè una svalutativa lettura alternativa degli elementi quella riproposta con il motivo di censuradalla difesa, quando afferma che [OSCURATO:PERSONA] doveva essere ritenuto ignaro dell’affare perchéla consegna della cocaina non era avvenuta e gli investigatori avevano simulato che il caricofosse distrutto a causa di un incidente stradale.Infondata è l’affermazione difensiva, secondo la quale non sarebbero stati poiriscontrati contatti diretti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], visto che dalla rogatoria all’autoritàgiudiziaria spagnola di cui si dà conto alla pagina 35 della sentenza impugnata tali contattiemergono e riguardano anche altri soggetti.Sicché nessuna decisività può assumere il fatto che né [OSCURATO:PERSONA] né gli altri imputatisiano stati coinvolti nei traffici illeciti realizzati da [OSCURATO:PERSONA] e accertati dall’autoritàgiudiziaria spagnola, a fronte delle dichiarazioni di quest’ultimo dopo la sua collaborazionecon la giustizia, ampie per mole di informazioni e riscontrate dai numerosi colloqui che lovedevano protagonista insieme a diversi altri sodali (cfr. i colloqui intercettati e riportati allepagine 35 e seguente della sentenza di secondo grado e alle pagine 64 e seguenti dellasentenza di primo grado), e la cui attendibilità è contestata in ricorso in maniera del tuttogenerica.La sentenza impugnata dà in ogni caso conto dei numerosi colloqui in carcere traCarmelo [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari che descrivono le attività di [OSCURATO:PERSONA] nel traffico distupefacenti da e verso la Spagna e che costituiscono l’elemento conclusivo di un percorsoargomentativo che supera ogni eventuale dubbio e che esamina, disattendendoli, glielementi asseritamente favorevoli addotti dalla difesa (dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],conversazioni relative all’import export di ortofrutta, etc.).4.3.

Il terzo motivo, che lamenta l’omesso esame del motivo di appello relativo allacontestata condotta di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, è pure infondato.Secondo la difesa, la motivazione della sentenza impugnata si sarebbe limitata avalutare solo i profili inerenti alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 80d.P.R. n. 309/90 (che peraltro i giudici di appello hanno escluso), ma non avrebbe tenutoconto di tutte le altre deduzioni che contestavano in radice la configurabilità della fattispeciebase di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90.Osserva questa Corte che la motivazione sembra affermare che l’appello tocchi solol’aggravante, ma, a fronte di tale apparenza, non può che rilevarsi anche che tutta la parteprecedente della motivazione stessa ricostruisce anche singole condotte di cui all’art. 73d.P.R. n. 309/90.In ogni caso dall’atto di appello, presentato congiuntamente nell’interesse sia ditrattate, emerge che il quarto motivo è rubricato dal difensore, che lo ha redatto, con laseguente intitolazione: “Capo B) e Capo B1) – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –Assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, anche previarinnovazione dell’istruttoria dibattimentale”.I capi richiamati si riferiscono sia alla contestazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 siaa quella di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90.E parimenti si può confrontare la struttura della motivazione della sentenza impugnatache, seguendo l’impostazione dell’appello che era chiamata a valutare, ricostruisce lecondotte di cui all’art. 73 d.P.R. addebitate a [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente a quelle contestataa [OSCURATO:PERSONA] e a quella di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, di cui si afferma lasussistenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] anche delineando i singoli reati fine da lui commessi.Inoltre, il quinto motivo contenuto nel sopra già richiamato atto di appello è, invece, cosìrubricato: “Capo B1) – Esclusione dell’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/90”.Quindi è corretta l’affermazione dei giudici di appello secondo la quale quel motivoE’ errata invece l’affermazione difensiva secondo la quale i giudici di appello avrebberoritenuto formato il giudicato interno sulla condotta di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90inquadrata nella fattispecie base, perché nell’esame del motivo precedente (ma anche nelformulare le proprie valutazioni sull’insussistenza dell’art. 80 d.P.R. n. 309/90) la Corteterritoriale ha preso ampiamente in esame gli elementi posti a fondamento delladichiarazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] da parte del Tribunale anche alla luce dellecensure formulate dalla difesa circa gli asseriti errori valutativi nei quali i giudici di primogrado sarebbero incorsi.4.4.

E’ invece fondato il quarto motivo.La difesa lamenta che sono state sequestrate ai sensi dell’12-sexies l.n. 356/92 beniimmobili e risorse finanziarie di [OSCURATO:PERSONA], che coincidono con quelle sequestrate e poirestituite dal Tribunale sezione misure di prevenzione.Il giudice di primo grado non ha disposto né la confisca né la restituzione di questi beniné ha motivato sulle ragioni per le quali il sequestro, provvedimento cautelare strumentalealla confisca ex art. 12-sexies l.n. 356/92, dovesse eventualmente trasformarsi nella misuradi sicurezza di cui all’art. 240-bis cod. pen. attualmente vigente.Nel dispositivo di sentenza del Tribunale di Catania del 17/03/2021 è contenuto solol’ordine di confisca e distruzione di quanto sequestrato con verbale del 12/04/2005 ai sensidell’art. 240 cod. pen.Non c’è, quindi, alcun riferimento all’art. 240-bis cod. pen.Nemmeno in motivazione si fa cenno ai beni sui quali dovrebbe essere disposta laconfisca allargata.Con il settimo motivo di appello [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato che «con la geneticaapplicazione della misura cautelare, è stato disposto il sequestro di beni mobili, dei beniimmobili e delle risorse finanziarie che, secondo l’iniziale ipotesi investigativa, erano nelladisponibilità di [OSCURATO:PERSONA].

Pur tuttavia nulla ha statuito sulla destinazione dei beniin sequestro».La censura, pertanto, aveva ad oggetto la mancata destinazione dei beni in sequestro eveniva articolata con riguardo alla preclusione derivante dal ne bis in idem, essendointervenuto provvedimento di restituzione dei beni nel procedimento di prevenzionepatrimoniale.La Corte di appello, nella motivazione della sentenza impugnata, ha formulatoargomenti a fondamento del rigetto il motivo sul bis in idem limitandosi ad affermare che ipresupposti sono diversi ma non svolge alcuna valutazione sulla sussistenza del requisitodella sproporzione, necessario comunque per giustificare il provvedimento ablativo.E peraltro, nel dispositivo non si pronuncia sul punto e nella formula di chiusura checonferma nel resto la sentenza di primo grado, finisce anche per confermare una decisioneche aveva omesso di provvedere sui beni in sequestro.Nell’atto di appello, proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], il settimo motivo lamentavaespressamente che «il Tribunale nulla ha statuito sulla destinazione dei beni in sequestro»,proprio laddove invocava la violazione del divieto di bis in idem.Vi è quindi una lacuna sia nella parte motiva sia nella parte dispositiva delprovvedimento impugnato, che ne impone l’annullamento per nuovo giudizio.5.

Deve allora concludersi che, in parziale accoglimento del ricorso di GiuseppeTimpanaro, la sentenza impugnata deve essere quindi annullata con riguardo all’omessastatuizione sui beni a lui sequestrati ai fini della confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen.perché la Corte di appello di Catania proceda a nuovo giudizio per esaminarecompiutamente il settimo motivo dell’atto di appello, proposto dal suddetto imputato.Il suo ricorso va nel resto rigettato, così come deve essere rigettato il ricorso didelle spese del giudizio e [OSCURATO:PERSONA] – non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpanella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della CorteCostituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche al pagamento della somma, ritenuta congrua,di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai beni insequestro e rinvia per nuovo giudizio sul capo ad altra sezione della Corte di appello diCatania.

Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]TIMPANARO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ilrigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA];uditi i difensori:l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse diCarmelo [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso;l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di GiuseppeTimpanaro, conclude chiedendo l’accoglimento dei ricorsi proposti nel rispettivo interessedei suoi assistiti;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 08/11/2024, la Corte di appello di Catania ha, per quanto diinteresse, parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data17/03/2021 con riguardo agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CarmeloPorto.All’esito del giudizio di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile delreato di cui all’art. 416-bis, comma 1,cod. pen., escluse le aggravanti contestate, e del reatodi cui agli artt. 81, 110, 112 n. 1 e 629, commi 1 e 2, cod. pen., riuniti dalla continuazione, e,concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle ritenute aggravanti, l’hacondannata ad anni sette e mesi due di reclusione ed euro 1.600,00 di multa.[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n.309/90 e del reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, esclusal’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. cit., riuniti dalla continuazione, e, concesse le circostanzeCarmelo [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di tutti i reati a lui contestati, riuniti dallacontinuazione, fatta eccezione per quelli di cui ai capi B) e B1) per i quali è stato assolto; glisono state concesse la circostanza attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen. ele circostanze attenuanti generiche, queste ultime in giudizio di equivalenza rispetto allecontestate aggravanti, ed è stato condannato alla pena di anni otto e mesi quattro direclusione ed euro 2.800,00 di multa.Dalla ricostruzione contenuta in sentenza emerge che [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto unruolo direttivo fino al giugno 2007 nell’associazione mafiosa facente capo ad AntoninoCintorino e in questa qualità aveva partecipato a condotte estorsive e di detenzione dimateriale esplodente.Successivamente aveva assunto la qualità di collaboratore di giustizia e per questo gliera stata riconosciuta la speciale attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.del padre, in forza degli esiti delle intercettazioni svolti mentre il genitore era ristretto nelcarcere di Messina e la donna andava a colloquio con lui per discutere delle questioniinterne all’associazione e alle estorsioni di interesse della medesima.Secondo la Corte territoriale, dalle captazioni erano emersi diversi colloqui in alcuni deiquali il padre le impartiva delle direttive e in altri successivi la figlia si recava a riferire suquanto aveva fatto; era altresì emerso che costei si rivolgeva alle vittime di estorsione e,spendendo il nome del genitore, prospettava loro le ritorsioni che avrebbero subito da luidopo la sua scarcerazione.In particolare [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta concorrente in uno dei reati finedell’associazione, cioè l’episodio dell’estorsione in danno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],titolari del bar pizzeria “Spizzico” di [OSCURATO:PERSONA], che già avevano subito una precedenteestorsione da [OSCURATO:PERSONA], per questo fatto sottoposto a procedimento penale nel corsodel quale, al fine di ottenere l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., aveva attestato diavere versato a costoro 4.000,00 euro a titolo di riparazione.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per il tramite della figlia, aveva poi imposto loro di restituire quellasomma a tranches di 200-250 euro per volta. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] è statoricavato dalle intercettazioni dei colloqui tra lei e il padre tra il 15/4/2006 il 14/11/2006; daessi emergeva che la donna faceva da tramite con i suoi zii, [OSCURATO:PERSONA], fratello diCarmelo, e [OSCURATO:PERSONA] (detto “Lino”), cognato di [OSCURATO:PERSONA] e conGiovanni [OSCURATO:PERSONA], di volta in volta incaricati di interessarsi della restituzione della somma.[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto partecipe dell’associazione finalizzata al traffico distupefacenti, in particolare cocaina, operante lungo la direttrice Colombia-Spagna-Italia eche si avvaleva di una rete di contatti tra soggetti di Catania, esponenti di un gruppocriminale spagnolo e fornitori colombiani.Erano stati ricostruiti i contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inoccasione dell’arrivo di un quantitativo di cocaina, racchiuso all’interno di un discodiamantato, all’aeroporto di Ciampino, dove era stato sequestrato; erano state ricostruitealtresì le sue trasferte in Spagna e i suoi contatti con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSebastiano [OSCURATO:PERSONA], operanti in Spagna e con qualificate relazioni con i fornitori colombiani.Altri elementi a suo carico venivano ricavati dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], divenutocollaboratore di giustizia, e dalle intercettazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari.2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Timpanaro2.1. Con unico motivo [OSCURATO:PERSONA] denunciava la nullità della sentenza ai sensidell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione dellalegge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell’applicazione dellalegge penale, in relazione agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 24 Cost., nonché per erroreevidente della motivazione per contrasto tra quanto affermato alla pag. 17 e quantorisultante dal fascicolo processuale.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva richiesto di valutare la sussistenza di un unicodisegno criminoso tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli già giudicati con lasentenza della Corte di assise di appello di Catania irrevocabile dal 06/11/1998 e con lasentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Messina irrevocabile il23/11/2005.Tale richiesta era oggetto di un motivo di appello e su di esso la difesa aveva insistitoanche all’udienza di discussione orale del 28/06/2024, nel corso della quale avevadepositato copia di altra sentenza della Corte di assise di appello di Messina recante n.6/2023, che conteneva la valutazione della continuazione con altri reati.La sentenza impugnata, invece, non aveva valutato la richiesta di applicare l’art. 81cod. pen. sull’erroneo assunto che le sentenze non erano state prodotte.Pertanto, la difesa richiede l’annullamento della sentenza per nuovo giudizio sul punto.2.2. Con il proprio ricorso [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi.2.2.1. Con il primo, formulato con riferimento al reato di estorsione aggravata in dannodei fratelli [OSCURATO:PERSONA], lamenta violazione degli artt. 192, 533 e 543 cod. pen. in relazione agli artt.110, 629 e 416-bis.1 cod. pen ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) e d), cod. proc. pen.La Corte territoriale non aveva offerto alcuno spunto argomentativo utile ad apprezzarei termini concreti del contributo causale dell’imputata.Tale non poteva essere la conoscenza della pregressa estorsione o l’incarico ricevutodal padre di parlare con [OSCURATO:PERSONA] per dire al titolare della pizzeria che gli avrebbecorrisposto una somma a titolo di risarcimento del danno in cambio della quietanza, ma chepoi quei soldi dovevano essere restituiti a lui. Peraltro, non vi era prova che [OSCURATO:PERSONA] effettivamente parlato con [OSCURATO:PERSONA] e costui comunque non risulta perseguito qualepartecipe alle dinamiche estorsive.Nessun contributo poteva ricavarsi anche dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva avutocontezza del coinvolgimento dello zio Lino e del suo atteggiamento attendista e che avessericevuto la quietanza che doveva essere portata al difensore del padre. Era poi venuta aconoscenza della circostanza che i [OSCURATO:PERSONA] stavano dando i soldi volta per volta allo zio Lino eda quest’ultimo – ma mai direttamente dai [OSCURATO:PERSONA] – era stata contattata per recarsi al lorolocale.La donna, quindi, non aveva partecipato né all’accordo illecito né alla sua esecuzione ele notizie da lei apprese e riferite al padre costituivano un post factum irrilevante sul pianopenale.2.2.2. Con il secondo motivo, formulato con riferimento al reato di partecipazioneall’associazione mafiosa, denominata “clan Cintorino”, [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazionedegli artt. 125, 192 e 546 cod. pen. in relazione all’art. 416-bis. cod. pen ai sensi dell’art.606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen.La Corte territoriale non aveva individuato una condotta ulteriore rispetto a quellaevidentemente volta a favorire in maniera esclusiva la persona del padre durante ladetenzione e non anche l’organismo associativo.Congetturale è la motivazione nella parte in cui interpreta i colloqui dell’imputata con ilpadre come occasione per fornirgli suggerimenti su nuove fonti di guadagno, dilazioni daconcedere o cautele da praticare.Nessuno degli associati aveva evocato un ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nel corso delleintercettazioni e la [OSCURATO:PERSONA] risulta essersi relazionata solo con il padre, gli zii e GiuseppeTimpanaro.[OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato che i contatti con la figlia avevano avuto adoggetto questioni familiari.Sicché non poteva dirsi che la condotta di costei esprimesse una rilevante econsapevole partecipazione al sodalizio.2.3. Con il proprio ricorso [OSCURATO:PERSONA] ha articolato quattro motivi.2.3.1. Con il primo lamenta violazione degli artt. 125 e 603 cod. proc. pen. avutoriguardo al mezzo di impugnazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b), d) ed e), cod. proc.pen. per la mancata ammissione dell’esame testimoniale di [OSCURATO:PERSONA].La richiesta di sentire [OSCURATO:PERSONA], detto Massimo, accreditato informatore delSISDE, era stata già manifestata il 14/05/2013 e reiterata dopo la rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale per mutamento del collegio giudicante ed era stata rigettata dal Tribunalefacendo riferimento erroneamente all’art. 507 cod. proc. pen.La Corte di appello ha confermato la decisione senza fornire alcuna motivazione,mentre la sua testimonianza è essenziale perché egli è colui che il 04/03/2005 si era recatoa Madrid con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe potuto chiarire le effettive finalitàlecite della trasferta.2.3.2. Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 192, 238-bis, 533 e 546 cod.pen. in relazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), c)ed e), cod. proc. pen. La motivazione della sentenza impugnata non si è confrontata con i motivi di appello.Ha ritenuto dimostrata l’associazione finalizzata al narcotraffico mutuandone la prova,come aveva fatto il giudice di primo grado, dalla sentenza del giudice per l’udienzapreliminare presso il Tribunale di Catania in data 30/06/2011, irrevocabile dal 20/11/2014 neiconfronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA]; non ha invece proceduto a valutare la sentenzacome prova dei fatti nei limiti risulti confermata da altri elementi.Il riferimento ai pedinamenti, appostamenti e video riprese circa gli incontri di cuisarebbe stato protagonista il [OSCURATO:PERSONA] non spiega quali siano i contenuti dei colloqui chesarebbero espressive di trattative inerenti ad affari illeciti.[OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] erano stateerroneamente valutate perché non potevano essere ritenute attendibili e perché eranorimaste prive di riscontri individualizzanti.Non vi sono elementi nelle conversazioni intercettate dalle quali emerge che Timpanarotratti di affari in materia di sostanze stupefacenti, né gli è stato sequestrato mai stupefacente.I colloqui di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno ad oggetto deldenaro che [OSCURATO:PERSONA] viene invitato a raccogliere per poi raggiungere il suo interlocutore inSpagna e il riferimento alle fatture in esse contenuto andava collegato ad un acquisto diprodotti ortofrutticoli. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva quanto doveva farsi dare da Ciccio, da identificarsiin [OSCURATO:PERSONA] che era stato sentito in dibattimento e aveva scardinato con le suedichiarazioni l’ipotesi accusatoria.Su questo elemento la Corte territoriale non aveva dato alcuna risposta e avevaaffidato la sua ricostruzione alla sentenza emessa in altro procedimento e divenutairrevocabile, senza tenere conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Timpanaroespletavano regolare e lecita attività di import export, rispetto alla quale i colloqui intercettatipossono trovare alternativa e plausibile spiegazione.La valorizzazione delle dichiarazioni del maggiore Palma, investigatore che avevaseguito l’indagine, nasconde un travisamento della prova.Palma aveva spiegato che, monitorando le conversazioni di [OSCURATO:PERSONA], avevanoindividuato tra il 12 e il 13 aprile 2005 un pacco spedito tramite corriere DHL, dagliinterlocutori chiamato “signora”, all’interno del quale vi era un disco diamantato checonteneva al suo interno 370 grammi di cocaina. Ma a proposito del fax ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA],nel quale vi erano le spiegazioni su come aprire il disco, Palma aveva dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] mostrato un foglio a [OSCURATO:PERSONA] insieme al fratello di costui, [OSCURATO:PERSONA], mache non era certo che gli avesse mostrato il fax.Sicchè il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] in questa operazione era del tutto congetturale.La consegna della cocaina non era avvenuta e gli investigatori avevano simulato chefosse distrutto a causa di un incidente stradale; ebbene di questa evoluzione [OSCURATO:PERSONA] nonera stato minimamente informato.Non sono stati poi riscontrati contatti diretti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e né Timpanaroné gli altri imputati sono stati coinvolti nei traffici illeciti realizzati da [OSCURATO:PERSONA] e accertatidall’autorità giudiziaria spagnola.Infine, la difesa ritiene riscontro negativo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] laconversazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla quale emergono tra i due solorapporti leciti (inerenti ad acquisto di frutta) e si evidenzia anche che [OSCURATO:PERSONA] non sapessenulla dell’arrivo del disco diamantato.2.3.3. Con il terzo motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione degli artt. 192, 533e 546 cod. pen. in relazione agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309/90 ai sensi dell’art.606, comma 1 lett. b) e d), cod. proc. pen.La Corte territoriale ha ritenuto che il motivo di appello relativo a questa imputazioneavesse ad oggetto solo l’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/90; in realtà la censuraaveva ad oggetto anche la condotta di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90 e non solo l’aggravantee su questo profilo la sentenza impugnata non contiene alcun argomento e alcuna pronunciasull’assunto erroneo dell’essersi formato giudicato interno.2.3.4. Con il quarto motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione degli artt. 192,533, 546 e 549 cod. pen. in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 12-sexies l.n. 356/92 aisensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen.Con la genetica misura cautelare personale era stato contestualmente emesso a caricodi [OSCURATO:PERSONA] decreto di sequestro di beni immobili e risorse finanziarie nella suadisponibilità.La difesa aveva versato in atti il decreto n. 12/2018 con il quale la Corte di appello diCatania nel procedimento per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale acarico dello stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto la restituzione dei medesimi beni sequestratianche ai fini del procedimento di prevenzione e aveva eccepito l’operatività della preclusioneprocessuale di cui all’art. 649 cod. proc. pen.La Corte di appello aveva respinto il motivo, in ragion del fatto che la condanna emessain questo processo per reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 attiene a condottediverse da quelle sulle quali si incentrava il procedimento di prevenzione (la partecipazioneal clan Cintorino) e ad un periodo successivo.Dal provvedimento del tribunale sezione misure di prevenzione in realtà emerge inmaniera esplicita che erano state prese in considerazione anche le risultanze relative ai fattioggetto del presente procedimento, espressamente richiamando anche le fonti di prova, trale quali le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].Sicché sul punto, secondo la difesa di [OSCURATO:PERSONA], la decisione deve essere annullata.3. I difensori degli imputati hanno chiesto la trattazione orale.All’udienza di discussione il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] per difetto di interesse; ha chiestoinoltre il rigetto dei ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di GiuseppeTimpanaro.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nel ricorso proposto nell’interesse del suoassistito, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei ricorsirispettivamente proposti nell’interesse di ciascuno dei suoi assistiti, chiedendol’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, quello propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato e quello proposto nell’interesse di GiuseppeTimpanaro deve essere accolto limitatamente al motivo inerente ai beni in sequestro,dovendosi considerare nel resto complessivamente infondato.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la sentenzaimpugnata aveva omesso di valutare la sussistenza di un unico disegno criminoso tra i fattioggetto del presente procedimento e quelli già giudicati con la sentenza della Corte di assisedi appello di Catania irrevocabile dal 06/11/1998 e con la sentenza del Giudice per l’udienzapreliminare presso il Tribunale di Messina irrevocabile il 23/11/2005.Su questo profilo era stato articolato uno specifico motivo di appello (il quarto; cfr.pagina 13 e seguenti dell’atto di appello), nel quale si faceva riferimento alle due suddettesentenze e si formulava espressa riserva di farne produzione nel corso del giudizio.La difesa deduce che in sede di discussione finale aveva insistito nella propriaimpugnazione e in tutti i suoi motivi, ivi compreso quello sopra richiamato. Ciò in effetti risultadal verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dove si attesta testualmente, e senza ulteriorispecificazioni, “deposita sentenze”.Ai fini dell’autosufficienza del ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] allega il frontespiziodella sentenza che afferma di avere depositato; trattasi tuttavia di altra sentenza della Cortedi assise di appello di Messina, recante n. 6/2023 del 03/10/2023 (non vi si rinvieneappello di Catania irrevocabile dal 06/11/1998 e da quella del Giudice per l’udienzapreliminare presso il Tribunale di Messina irrevocabile il 23/11/2005, indicate nell’atto diappello e di cui l’imputato aveva fatto riserva di produzione.Sostiene il ricorrente che la sentenza della Corte di assise di appello di Messina,recante n. 6/2023 del 03/10/2023 doveva essere presa in considerazione dalla Corte diappello di Catania ai fini di verificare la sussistenza del medesimo disegno criminoso, perchéessa conteneva la valutazione della continuazione con altri reati oggetto delle sentenzeindicate nell’atto di appello.[OSCURATO:PERSONA], alla luce di quanto sin qui evidenziato, non può che concludersi che larichiesta di applicazione del vincolo della continuazione non è stata accompagnata dallaproduzione integrale delle decisioni aventi ad oggetto i fatti dei quali si chiedeva la verifica lasussistenza dei presupposti di cui all’art. 81 cod. pen.Poiché «in tema di continuazione, l'imputato che, nel giudizio di cognizione, chiede ilriconoscimento di tale beneficio con riferimento a reati già giudicati non può limitarsi aindicare gli estremi delle sentenze a tal fine rilevanti, ma ha l'onere di produrne la copia, nonessendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod. proc.pen., dettata per la sola fase esecutiva» (Sez. 3, n. 21851 del 12/03/2025, Di, Rv. 288289 -01); poiché, inoltre, «in tema di reato continuato, la parte che intende beneficiare dellarelativa disciplina in grado di appello ha l'onere di allegare, ai sensi dell'art. 581 cod. proc.pen., elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta, non essendo sufficienti, a penadi inammissibilità dell'impugnazione, né la mera produzione delle sentenze relative allecondanne di cui si chiede l'unificazione "quoad poenam" ex art. 81, comma secondo, cod.pen., né la generica istanza di riconoscimento del beneficio» (Sez. 3, n. 24052 del30/05/2024, Pisano, Rv. 286534 - 01); l’istanza ex art. 81 cod. pen., in riferimento alla qualeil ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’omessa pronuncia, non può considerarsi validamenteproposta e né ammissibile.Sicché anche la doglianza su tale omessa pronuncia va parimenti ritenutainammissibile.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato.3.1. Il primo motivo è meramente rivalutativo e si limita a proporre una lettura alternativadegli elementi attraverso i quali, secondo la difesa, la Corte territoriale ha ricostruito lavicenda relativa all’estorsione in danno dei titolari del bar pizzeria “Spizzico” di GiardiniNaxos (avente ad oggetto la restituzione delle somme versate a loro da [OSCURATO:PERSONA] perottenere la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.).In questa parte della motivazione, sostiene il ricorrente, non sono stati indicati glielementi specificamente dimostrativi del concorso di [OSCURATO:PERSONA], mentre quellivalorizzati non potevano considerarsi idonei a descrivere un ruolo attivo della donna.Secondo la difesa, la conoscenza della pregressa estorsione in sé poteva costituireindice di mera connivenza. La difesa ammette che dalle intercettazioni era emerso chel’imputata aveva ricevuto dal padre l’incarico di parlare con [OSCURATO:PERSONA] per dire altitolare della pizzeria che gli avrebbe corrisposto una somma a titolo di risarcimento deldanno in cambio della quietanza, ma che poi quei soldi dovevano essere restituiti a lui;anche questo elemento, tuttavia, a suo avviso, non poteva valere a prefigurare un concorsonel reato perché non vi era prova che [OSCURATO:PERSONA] avesse effettivamente parlato con LoIn ogni caso, secondo la difesa, la valorizzazione di questo eventuale colloquio ai fini diprova costituiva un fuor d’opera, perché [OSCURATO:PERSONA] non era stato perseguito quale partecipe alledinamiche estorsive.Sicché, prosegue la ricorrente, resta solo la mera consapevolezza da partedell’imputata del coinvolgimento dello zio Lino, del suo atteggiamento attendista (checomunque al padre era già noto) e del fatto che successivamente i [OSCURATO:PERSONA] stavanoconsegnando i soldi a lui.A fronte di queste considerazioni, mirate a svalutare elementi obiettivamente indizianticonfronta con il più ampio precorso logico ricostruttivo con il quale la sentenza impugnatavaluta nel loro insieme tutti i dati acquisiti. Primo fra tutti il costante scambio tra padre e figliadi notizie, di impressioni e di valutazioni sull’andamento della vicenda che costituiscono –nella lettura ragionata e ineccepibile che ne fanno i giudici di merito – il tessuto connettivoche lega, in un’univoca convergenza indiziante, tali colloqui descrivendo un essenziale ruolodi concorrente della donna; e così rendono del tutto consequenziale la decisivavalorizzazione della concreta condotta di costei, messa in atto con la consegna dellaquietanza (“la carta”) che doveva essere portata al difensore del padre per fargli ottenere.Il fatto che costei non ebbe mai contatti diretti con i [OSCURATO:PERSONA] è dettaglio compiutamentevalutato dalla sentenza impugnata che ha descritto questo profilo della vicenda come unascelta strategica rispetto ad un progetto operativo concordato tra l’imputata e il padre diutilizzare come tramite altri soggetti che erano quelli che effettivamente si occupavano diincontrare gli estorti.La censura, meramente ripropositiva di una lettura alternativa degli elementi, peraltrodotata di minore rigore logico, deve essere considerata inammissibile.3.2. Il secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] attiene all’addebito dipartecipazione all’associazione mafiosa, denominata “clan Cintorino”, e anche in questocaso si censura violazione di legge e vizio di motivazione, perché nel qualificare la condottadell’imputata ai sensi dell’art. 416-bis cod. pen. i giudici di merito si sarebbero limitati apassare in rassegna condotte volte a favorire in maniera esclusiva la persona del padredurante la detenzione e non anche l’organismo associativo.Al fine di sostenere la doglianza la difesa richiama sia le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],che spiega i contatti sostenendo che avevano ad oggetto solo questioni familiari, sia lamancata indicazione di [OSCURATO:PERSONA] come associata da parte di tutti gli altri soggettiintercettati.[OSCURATO:PERSONA] nella motivazione della sentenza impugnata è contenuta una congrua analisi,logicamente correlata a plurimi altri elementi, dei colloqui di costei con il padre, evidenziandocome nel corso di essi la donna forniva al padre suggerimenti su nuove fonti di guadagno,dilazioni da concedere o cautele da praticare, nell’ambito di una metodica e di un assetto diinteressi, chiaramente legati al ruolo di vertice di costui nel clan Cintorino.I giudici di merito richiamano i contenuti delle conversazioni in data 15/04/2006 (dallaquale traggono affermazioni dell’imputata riguardo la necessità di insistere nelle richieste allevittime di estorsioni senza curarsi delle loro difficoltà economiche), in data 27/06/2006 (nellaquale fa riferimento alla minaccia di ritorsioni da parte del padre non appena sarebbe statoscarcerato), in data 11/07/2006 e in data 18/07/2006 (in cui informa il padre sui pagamenti,segnalando ritardi e puntualità dei vari estorti), nonché infine in data 12/10/2006 (in cui parladi controversie tra gli associati sulle percentuali di “pizzo” spettanti a ciascuno).A fronte della tessitura logica di tali elementi univocamente rappresentativi di fattivaadesione al sodalizio e della conseguente svalutazione sul punto delle incongruedichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], parte ricorrente infondatamente egenericamente qualifica come congetturale il percorso logico seguito dalla decisioneimpugnata.Il motivo è, pertanto, infondato.4. Parzialmente fondato è il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].4.1. Il primo motivo è inammissibile.La difesa si duole della mancata ammissione dell’esame testimoniale di BenedettoTravaglia, detto Massimo, accreditato informatore del SISDE, il cui esame era stato richiestonel corso del giudizio di primo grado il 14/05/2013 e poi ancora dopo la rinnovazionedell’istruttoria dibattimentale per mutamento del collegio giudicante, per essere infinerigettata dal Tribunale facendo riferimento, secondo la difesa erroneamente, all’art. 507 cod.proc. pen.Nemmeno la Corte di appello aveva accolto la richiesta e, secondo la difesa, il diniegoera del tutto immotivato, vista l’assoluta rilevanza del contributo di [OSCURATO:PERSONA] che il[OSCURATO:DATA_NASCITA] si era recato a Madrid con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe potutochiarire le effettive finalità lecite della trasferta.A fronte dell’apodittica doglianza difensiva occorre ricordare che alle pagine 45 e 46 laCorte di appello valuta la richiesta di escutere [OSCURATO:PERSONA] e spiega perché, secondo le suevalutazioni svolte alla luce del complessivo quadro istruttorio composto sino a quelmomento, non doveva considerarsi essenziale tale testimonianza, perché, anche laddovefossero emerse le asserite finalità lecite della trasferta del 04/03/2025, non avrebbero potutofare escludere quelle illecite (alle quali anzi potevano fare da copertura), comunqueunivocamente dimostrate dalle dichiarazioni del collaborante [OSCURATO:PERSONA] e dai valutatielementi oggettivi di riscontro.Com’è noto, «il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione allacorrettezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sullarichiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanzadell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenutoesplicativo del provvedimento adottato» (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Rv. 283522-01;sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373-01; sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Rv.237689-01).In particolare «il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale inappello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa dellamotivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per unacompiuta valutazione in ordine alla responsabilità» (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep.2021, Rv. 280589-01).Il percorso logico seguito dalla Corte territoriale, anche alla luce dell’infondatezza dellealtre censure relative alla ricostruzione delle condotte e di cui a breve si tratterà, toglie ognispazio al sindacato di questa Corte sulla mancata ammissione di un mezzo di prova.4.2. Infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa di [OSCURATO:PERSONA] violazione degli artt. 192, 238-bis, 533 e 546 cod. pen. e plurimi asseriti vizi dimotivazione nella ricostruzione delle condotte illecite attribuite a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degliartt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90 e sostiene, in particolare, che la Corte territoriale non avrebbeesaminato adeguatamente i motivi di appello. Ciò in quanto avrebbe fatto propria la sentenza del Giudice per l’udienza preliminarepresso il Tribunale di Catania in data 30/06/2011, irrevocabile dal 20/11/2014 nei confrontidel coimputato [OSCURATO:PERSONA], per affermare l’esistenza dell’associazione finalizzata alnarcotraffico senza svolgere un’autonoma valutazione della sentenza medesima unitamentead altri elementi che avrebbero dovuto confermarla ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen.La difesa lamenta che anche le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sono statevalutate positivamente senza indicare quali riscontri individualizzanti ne confermavanol’attendibilità.Quindi il ricorrente si duole dell’apprezzamento effettuato dai giudici di merito suglielementi che avevano valutato.I pedinamenti, gli appostamenti e le video riprese relativi agli incontri di cui sarebbestato protagonista il [OSCURATO:PERSONA] sarebbero elementi neutri perché non ricollegabili aicontenuti dei colloqui, eventualmente espressivi di trattative inerenti ad affari illeciti, perchénelle conversazioni intercettate [OSCURATO:PERSONA] non tratta di stupefacenti, né gli è stato maisequestrata alcun tipo di sostanza.Gli argomenti di doglianza proseguono proponendo il diverso significato da attribuire aicolloqui di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (il denaro che Timpanaroviene invitato a raccogliere per poi raggiungere il suo interlocutore in Spagna e il riferimentoalle fatture in esse contenuto andava collegato ad un acquisto di prodotti ortofrutticoli) e alledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il “Ciccio” dal quale doveva ricevere del denaro, il quale,sentito in dibattimento, aveva smentito l’ipotesi accusatoria.In realtà queste doglianze non si confrontano con le motivazioni contenute nellasentenza impugnata e sono meramente rivalutative; peraltro parcellizzano gli elementi e nepropongono una spiegazione alternativa, che non può avere plausibilità senza ricollegarliarmonicamente alle altre risultanze.La sentenza esamina già, invece, in modo approfondito tutti gli elementi indicati nelricorso nell’ambito di una complessiva ricostruzione connotata da rigore logico tanto dariformare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto Timpanaroresponsabile anche del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ravvisando l’assenza diindicatori fattuali della partecipazione al sodalizio, ma di contro enumerando tutti quelli cheunivocamente dimostravano la sua adesione al sodalizio di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90.La prova della sussistenza dell’associazione è tratta sì dalla sentenza del Giudice perl’udienza preliminare presso il Tribunale di Catania in data 30/06/2011, irrevocabile il20/11/2014, ma la Corte di appello dà conto alla pagina 34 della sussistenza di plurimielementi acquisiti nel presente procedimento, che si ponevano in linea con i contenuti dellapredetta sentenza; non si limita a rinviare alla sentenza di primo grado del Tribunale diCatania in data 17/03/2021 che li riferisce e li valuta (in particolare alle pagine 53 e seguentidella motivazione oggetto dell’appello) ma li passa in rassegna in sintesi dandoneun’armonica lettura, nella quale il significato indiziante delle risultanze dei pedinamenti, dellevideo riprese e delle intercettazioni veniva correlato alla ricostruzione delle investigazioni,offerta dal maggiore Palma, e al sequestro presso l’aeroporto di Ciampino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] diun quantitativo di cocaina nascosto in un pacco proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] e racchiusoall’interno di un disco diamantato.La sentenza intesse la sua trama argomentativa, ricordando come il maggiore Palmaaveva spiegato gli sviluppi delle acquisizioni conseguite a seguito delle intercettazioni acarico di [OSCURATO:PERSONA] (il soggetto condannato con sentenza irrevocabile per la partecipazionealla medesima associazione); esse avevano consentito di individuare tra il 12 e il 13 aprile2005 il pacco spedito tramite corriere DHL, dagli interlocutori chiamato “signora”, all’internodel quale vi era appunto quel disco diamantato contenente 370 grammi di cocaina.[OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto un fax, nel quale vi erano le spiegazioni su come aprire il disco,e poi il giorno dopo aveva concordato con [OSCURATO:PERSONA] un appuntamento, che, secondo igiudici di merito, sarebbe stato l’occasione per la consegna del fax allo stesso [OSCURATO:PERSONA].Sul punto la difesa ravvisa un travisamento della prova perché il teste Palma avevadichiarato che [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato un foglio a [OSCURATO:PERSONA] insieme al fratello dicostui, [OSCURATO:PERSONA], ma che non era certo che gli avesse mostrato il fax.[OSCURATO:PERSONA], nessun travisamento può ravvisarsi laddove si è acquisito agli atti un dato(l’incontro), che correlato ad una serie di ulteriori elementi fattuali, logici e di contestotemporale, ha giustificato un logico ragionamento probatorio dei giudici di merito in ordine aimotivi e alle attività che furono compiute in quell’occasione.Sicché nulla di congetturale vi è nel percorso ricostruttivo dei giudici di merito e semmaiè una svalutativa lettura alternativa degli elementi quella riproposta con il motivo di censuradalla difesa, quando afferma che [OSCURATO:PERSONA] doveva essere ritenuto ignaro dell’affare perchéla consegna della cocaina non era avvenuta e gli investigatori avevano simulato che il caricofosse distrutto a causa di un incidente stradale.Infondata è l’affermazione difensiva, secondo la quale non sarebbero stati poiriscontrati contatti diretti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], visto che dalla rogatoria all’autoritàgiudiziaria spagnola di cui si dà conto alla pagina 35 della sentenza impugnata tali contattiemergono e riguardano anche altri soggetti.Sicché nessuna decisività può assumere il fatto che né [OSCURATO:PERSONA] né gli altri imputatisiano stati coinvolti nei traffici illeciti realizzati da [OSCURATO:PERSONA] e accertati dall’autoritàgiudiziaria spagnola, a fronte delle dichiarazioni di quest’ultimo dopo la sua collaborazionecon la giustizia, ampie per mole di informazioni e riscontrate dai numerosi colloqui che lovedevano protagonista insieme a diversi altri sodali (cfr. i colloqui intercettati e riportati allepagine 35 e seguente della sentenza di secondo grado e alle pagine 64 e seguenti dellasentenza di primo grado), e la cui attendibilità è contestata in ricorso in maniera del tuttogenerica.La sentenza impugnata dà in ogni caso conto dei numerosi colloqui in carcere traCarmelo [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari che descrivono le attività di [OSCURATO:PERSONA] nel traffico distupefacenti da e verso la Spagna e che costituiscono l’elemento conclusivo di un percorsoargomentativo che supera ogni eventuale dubbio e che esamina, disattendendoli, glielementi asseritamente favorevoli addotti dalla difesa (dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA],conversazioni relative all’import export di ortofrutta, etc.).4.3. Il terzo motivo, che lamenta l’omesso esame del motivo di appello relativo allacontestata condotta di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90, è pure infondato.Secondo la difesa, la motivazione della sentenza impugnata si sarebbe limitata avalutare solo i profili inerenti alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 80d.P.R. n. 309/90 (che peraltro i giudici di appello hanno escluso), ma non avrebbe tenutoconto di tutte le altre deduzioni che contestavano in radice la configurabilità della fattispeciebase di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90.Osserva questa Corte che la motivazione sembra affermare che l’appello tocchi solol’aggravante, ma, a fronte di tale apparenza, non può che rilevarsi anche che tutta la parteprecedente della motivazione stessa ricostruisce anche singole condotte di cui all’art. 73d.P.R. n. 309/90.In ogni caso dall’atto di appello, presentato congiuntamente nell’interesse sia ditrattate, emerge che il quarto motivo è rubricato dal difensore, che lo ha redatto, con laseguente intitolazione: “Capo B) e Capo B1) – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –Assoluzione perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, anche previarinnovazione dell’istruttoria dibattimentale”.I capi richiamati si riferiscono sia alla contestazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90 siaa quella di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90.E parimenti si può confrontare la struttura della motivazione della sentenza impugnatache, seguendo l’impostazione dell’appello che era chiamata a valutare, ricostruisce lecondotte di cui all’art. 73 d.P.R. addebitate a [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente a quelle contestataa [OSCURATO:PERSONA] e a quella di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, di cui si afferma lasussistenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] anche delineando i singoli reati fine da lui commessi.Inoltre, il quinto motivo contenuto nel sopra già richiamato atto di appello è, invece, cosìrubricato: “Capo B1) – Esclusione dell’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/90”.Quindi è corretta l’affermazione dei giudici di appello secondo la quale quel motivoE’ errata invece l’affermazione difensiva secondo la quale i giudici di appello avrebberoritenuto formato il giudicato interno sulla condotta di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/90inquadrata nella fattispecie base, perché nell’esame del motivo precedente (ma anche nelformulare le proprie valutazioni sull’insussistenza dell’art. 80 d.P.R. n. 309/90) la Corteterritoriale ha preso ampiamente in esame gli elementi posti a fondamento delladichiarazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] da parte del Tribunale anche alla luce dellecensure formulate dalla difesa circa gli asseriti errori valutativi nei quali i giudici di primogrado sarebbero incorsi.4.4. E’ invece fondato il quarto motivo.La difesa lamenta che sono state sequestrate ai sensi dell’12-sexies l.n. 356/92 beniimmobili e risorse finanziarie di [OSCURATO:PERSONA], che coincidono con quelle sequestrate e poirestituite dal Tribunale sezione misure di prevenzione.Il giudice di primo grado non ha disposto né la confisca né la restituzione di questi beniné ha motivato sulle ragioni per le quali il sequestro, provvedimento cautelare strumentalealla confisca ex art. 12-sexies l.n. 356/92, dovesse eventualmente trasformarsi nella misuradi sicurezza di cui all’art. 240-bis cod. pen. attualmente vigente.Nel dispositivo di sentenza del Tribunale di Catania del 17/03/2021 è contenuto solol’ordine di confisca e distruzione di quanto sequestrato con verbale del 12/04/2005 ai sensidell’art. 240 cod. pen.Non c’è, quindi, alcun riferimento all’art. 240-bis cod. pen.Nemmeno in motivazione si fa cenno ai beni sui quali dovrebbe essere disposta laconfisca allargata.Con il settimo motivo di appello [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato che «con la geneticaapplicazione della misura cautelare, è stato disposto il sequestro di beni mobili, dei beniimmobili e delle risorse finanziarie che, secondo l’iniziale ipotesi investigativa, erano nelladisponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Pur tuttavia nulla ha statuito sulla destinazione dei beniin sequestro».La censura, pertanto, aveva ad oggetto la mancata destinazione dei beni in sequestro eveniva articolata con riguardo alla preclusione derivante dal ne bis in idem, essendointervenuto provvedimento di restituzione dei beni nel procedimento di prevenzionepatrimoniale.La Corte di appello, nella motivazione della sentenza impugnata, ha formulatoargomenti a fondamento del rigetto il motivo sul bis in idem limitandosi ad affermare che ipresupposti sono diversi ma non svolge alcuna valutazione sulla sussistenza del requisitodella sproporzione, necessario comunque per giustificare il provvedimento ablativo.E peraltro, nel dispositivo non si pronuncia sul punto e nella formula di chiusura checonferma nel resto la sentenza di primo grado, finisce anche per confermare una decisioneche aveva omesso di provvedere sui beni in sequestro.Nell’atto di appello, proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], il settimo motivo lamentavaespressamente che «il Tribunale nulla ha statuito sulla destinazione dei beni in sequestro»,proprio laddove invocava la violazione del divieto di bis in idem.Vi è quindi una lacuna sia nella parte motiva sia nella parte dispositiva delprovvedimento impugnato, che ne impone l’annullamento per nuovo giudizio.5. Deve allora concludersi che, in parziale accoglimento del ricorso di GiuseppeTimpanaro, la sentenza impugnata deve essere quindi annullata con riguardo all’omessastatuizione sui beni a lui sequestrati ai fini della confisca ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen.perché la Corte di appello di Catania proceda a nuovo giudizio per esaminarecompiutamente il settimo motivo dell’atto di appello, proposto dal suddetto imputato.Il suo ricorso va nel resto rigettato, così come deve essere rigettato il ricorso didelle spese del giudizio e [OSCURATO:PERSONA] – non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpanella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della CorteCostituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche al pagamento della somma, ritenuta congrua,di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai beni insequestro e rinvia per nuovo giudizio sul capo ad altra sezione della Corte di appello diCatania. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20414/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris