CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 aprile 2026
Cassazione n. 11120/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia, n. 2752/2021, depositata il 14/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L'Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell’asseritafrode commessa da questi in danno dell’erario per il tramite della [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, S.T.M.), quattro avvisi di accertamento (n.T9D032I05456/2013, n. T9D032I04068/2014, n. T9D032I04268/2014 eNumero registro generale 4389/2022Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 11120/2026Data pubblicazione 25/04/2026n. T9D032I04269/2014), rispettivamente per gli anni dal 2005 al 2008,con i quali l’Ufficio aveva determinato, tramite procedimento impositivounitario (per soci e società), maggiori imposte a carico della società perciascuna annualità a titolo di Ires, Irap e Iva, nonché, per trasparenza exart. 5 t.u.i.r., maggiori imposte a titolo di Irpef ai contribuenti quali soci difatto della S.T.M.Questi ultimi, con un unico ricorso collettivo per ciascuna annualità,impugnavano gli atti impositivi dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Milano, deducendo vizi formali e sostanziali, nonchél’effettivo svolgimento di attività edile da parte della predetta societàS.T.M. negli anni oggetto di accertamento.La CTP, con separate e identiche sentenze, rigettava tutti i ricorsi.2. I contribuenti, con un unico appello cumulativo, impugnavano lequattro sentenze dinanzi alla Commissione tributaria regionale dellaLombardia, che dichiarava inammissibile il gravame perché propostocumulativamente avverso le statuizioni di primo grado.3. Proponevano ricorso per cassazione i contribuenti, affidandosi adun unico motivo, con il quale deducevano la violazione degli artt. 1, 18, 19e 53 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c.Questa Corte, con ordinanza n. 5287, depositata in data26/02/2020, ritenendo ammissibile l’appello collettivo e cumulativo,accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava alla CTR indiversa composizione.4. Riassunto il giudizio dai contribuenti, la CTR rigettava l’appello.5. Hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti, affidandosia sei motivi.L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.Numero registro generale 4389/2022Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 11120/2026Data pubblicazione 25/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 42 del d.P.R.n. 600/1973 e dell’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenutolegittimamente sottoscritti gli impugnati avvisi di accertamento, sulla basedella prodotta delega di firma da parte del Direttore dell’Agenzia delleentrate.I giudici d’appello non hanno, però, considerato che la delega disottoscrizione non è una mera delega di firma, bensì una delega difunzioni, con efficacia esterna, che trova la propria disciplina (ed i proprilimiti) nell’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001.Inoltre, con la sentenza n. 37/2015, la Corte costituzionale hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del d.l. n.16/2012, dell’art. 1, comma 14, del d.l. n. 150/2013, nonché dell’art. 1,comma 8, del d.l. n. 192/2014, determinando la caducazione dagliincarichi dirigenziali, con effetto retroattivo, di tutti coloro ai quali taliincarichi erano stati attribuiti in base alle predette norme dichiarateincostituzionali, con conseguente illegittimità di tutti gli avvisi diaccertamento firmati da dirigenti nominati in base alle medesime norme.Nella specie, gli avvisi di accertamento notificati alla società ed aisoci sono stati sottoscritti, su delega del [OSCURATO:PERSONA] pro temporedott.ssa [OSCURATO:PERSONA], dai funzionari [OSCURATO:PERSONA] eCristiano Mancini, ma né la delegante né i delegati risultavano avere laqualifica di dirigente dell'Agenzia delle entrate di prima o di secondafascia, facendo parte dei dirigenti decaduti a seguito della citata sentenzadella Corte costituzionale.1.1 Il motivo è infondato.1.2 Per ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, la delegaalla sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita, ai sensi dell'art.42, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, dal dirigente a un funzionarioNumero registro generale 4389/2022Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 11120/2026Data pubblicazione 25/04/2026diverso da quello istituzionalmente competente, avendo natura di delegadi firma e non di funzioni, non richiede, per la sua validità, l'indicazionedel nominativo del soggetto delegato, né del termine di validità, poiché talielementi possono essere individuati anche mediante ordini di servizio,idonei a consentire ex post la verifica del potere in capo al soggetto che hamaterialmente sottoscritto l'atto (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 20093; Cass.11/12/2024, n. 31928; Cass. 05/08/2024, n. 21972; Cass. 17/07/2019,n. 19190; Cass. 19/04/2019, n. 11013; Cass. 29/03/2019, n. 8814).Risulta, quindi, inapplicabile la disciplina dettata per la delega di funzionidi cui all'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001 (Cass. 02/08/2024,n. 21839).Tale delega di firma è un atto organizzativo interno all'ufficio, sicché,se lo stesso apparato da cui promana non ne disconosce gli effetti, devepresumersi la sussistenza, in capo al funzionario sottoscrittore, deirequisiti soggettivi dell'appartenenza ai ruoli della carriera direttiva (Cass.10/01/2025, n. 689).Inoltre, poiché, ai sensi dell'art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R.n. 600/1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamentid'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio oda altro funzionario delegato di carriera direttiva, cioè da un funzionario diarea terza di cui al contratto del comparto agenzie fiscali per il quadriennio2002-2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, nessun effettosulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoriad'incostituzionalità, con sentenza della Consulta n. 37/2015, dell'art. 8,comma 24, del d.l. n. 16/2012, conv. dalla legge n. 44/2012 (Cass.26/02/2020, n. 5177; Cass. 09/11/2015, n. 22810).2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 43 deld.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972 per illegittimaapplicazione del raddoppio dei termini, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenuto operante il predettoNumero registro generale 4389/2022Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 11120/2026Data pubblicazione 25/04/2026raddoppio dei termini di accertamento senza aver appurato l’obiettivasussistenza degli elementi richiesti dall’art. 331 c.p.p. per l’obbligo didenuncia penale da parte del pubblico ufficiale, come statuito dalla Cortecost. con la sentenza n. 247/2011.Inoltre, i giudici d’appello non hanno considerato che, in relazioneall’Irap, non poteva operare il raddoppio dei termini, non sussistendoalcun obbligo di denuncia penale.2.1 Il motivo è parzialmente fondato.2.2 Secondo questa Corte, in tema di accertamento tributario, ilraddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n.600/1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972, nel testo vigenteratione temporis (ossia antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 1,commi da 130 a 132, della legge n. 208/2015), consegue al meroriscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art.331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000,indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia (comechiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247/2011), dall'iniziodell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, anche se l'azionepenale non è perseguita o è intervenuta una decisione penale diproscioglimento, di assoluzione o di condanna (Cass. 10/01/2025, n. 600;Cass. 09/08/2022, n. 24576; Cass. 28/06/2019, n. 17586; Cass.30/05/2016, n. 11171). Non rilevano, quindi, i successivi esitidell'accertamento né il fatto che gli atti impositivi siano fondati suelementi privi di rilevanza penale, salvo che non emerga un usopretestuoso o strumentale della disposizione, al solo fine di fruire,ingiustificatamente, di un più ampio termine (Cass. 14/07/2023, n.20409; Cass. 15/09/2022, n. 27250; Cass. 30/06/2016, n. 13483).2.3 La Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 247/2011, hachiarito che, in caso di denuncia presentata oltre gli ordinari termini didecadenza o addirittura di accertamento compiuto senza denuncia, eNumero registro generale 4389/2022Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 11120/2026Data pubblicazione 25/04/2026sempre al fine di verificare l'uso pretestuoso del raddoppio dei termini, «ilgiudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi diimpugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia,compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta«prognosi postuma») circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, sel'amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità», con laprecisazione però che «il correlativo tema di prova — e, quindi, l'oggettodella valutazione da effettuarsi da parte del giudice tributario — ècircoscritto al riscontro dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale enon riguarda l'accertamento del reato» (§ 5.3. della sentenza della Cortecostituzionale).2.4 A tali principi la CTR si è attenuta, avendo la stessa dapprimacorrettamente sostenuto che «Deve essere invocato il consolidatoorientamento giurisprudenziale, secondo il quale "l'unica condizione per ilraddoppio dei termini è costituito dalla sussistenza dell'obbligo delladenuncia penale", indipendentemente dal momento nel quale sorga e dalsuo effettivo adempimento (cfr. Cassazione n.13487 del 18.5.2019)”», epoi appurato la sussistenza di gravi indizi di reati perseguibili d’ufficio acarico dei contribuenti, avendo rilevato (a pag. 5 dell’impugnata sentenza)che «dalle risultanze confluite nel PVC in atti e negli avvisi diaccertamento risulta la sussistenza di elementi gravi, precisi econcordanti, che legittimano la prova presuntiva della strutturafraudolenta societaria, creata dai contribuenti, che, come contestato negliavvisi, nel periodo 2005-2008, attraverso la costituzione di almeno 63società, con capitale sociale ridotto al minimo, non in grado di sostenerepretese fiscali, aventi come comune denominatore di essere tutte diconcentrata operatività temporale, di avere la sede amministrativa occultapresso lo stesso ragioniere (rag. Calabria) e di avere come rappresentantilegali frequentemente soggetti nullatenenti o comunque cittadini stranieriirreperibili, come la [OSCURATO:SOCIETA] (cfr. PVC e avvisi impugnati). Gli elementiNumero registro generale 4389/2022Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 11120/2026Data pubblicazione 25/04/2026gravi, precisi e concordanti, che legittimano la prova presuntiva dellastruttura fraudolenta societaria, si ricavano dal PVC confluito in atti, dalquale risultano le sommarie informazioni rese da dipendenti delle Societàe in particolare da dipendenti della Service one scarl del ragionier Calabri[…]»2.5 La doglianza dei ricorrenti, invece, risulta fondata in relazioneall’Irap, per non aver la CTR tenuto conto del principio, affermato daquesta Corte, secondo cui, in tema di accertamento, il c.d. "raddoppio deitermini", previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, non può trovareapplicazione anche per l'Irap, poiché le violazioni delle relative disposizioninon sono presidiate da sanzioni penali (Cass. 10/01/2025, n. 600, Cass.09/08/2022, n. 24576; Cass. 24/02/2020, n. 4742; Cass. 03/05/2018, n.10483).In relazione all’Irap i giudici di merito devono, quindi, verificare ilrispetto dei termini di decadenza dell’accertamento.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 60 del d.P.R.n. 600/1973, nonché dell’art. 32, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 600/1973, inriferimento alla presunta validità della notifica del p.v.c. nonchéall’asserita inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.La CTR, invero, ha erroneamente ritenuto che la notifica del p.v.c.fosse stata validamente effettuata alla signora [OSCURATO:PERSONA], qualelegale rappresentante della società. Tale notifica è avvenuta ai sensidell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973 (cd. irreperibilitàassoluta del contribuente) mediante affissione presso l’albo comunaledell’ultima residenza nota (sita in Pioltello), senza, però, che il messonotificatore avesse dapprima effettuato ricerche nel Comune ove erasituato il domicilio fiscale del contribuente.La predetta modalità notificatoria non poteva, pertanto, essereeseguita, con la conseguenza che, attesa la nullità della notifica del p.v.c.,Numero registro generale 4389/2022Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 11120/2026Data pubblicazione 25/04/2026risultava ammissibile la documentazione prodotta in primo grado, nonoperando il divieto di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973.Peraltro, anche a prescindere dalla questione della nullità dellapredetta notifica, l'omessa esibizione, da parte del contribuente, deidocumenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità dellasuccessiva produzione in sede contenziosa, prevista dal predetto art. 32,solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombesull'Amministrazione, costituito dall'invito specifico e puntualeall'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze dellasua mancata ottemperanza, non potendo costituire rifiuto la mancataesibizione di qualcosa che non si è richiesto. Nella specie, la richiesta diesibizione documentale formulata dall’Amministrazione finanziariarisultava generica e non circostanziata, e quindi inidonea a far scattare lapredetta preclusione processuale, sicché la CTR avrebbe dovutoconsiderare ammissibili le risultanze documentali.Inoltre, poiché il destinatario del p.v.c. era l’amministratore dellasocietà, mentre nessun atto era stato notificato ai ricorrenti prima degliavvisi di accertamento oggetto di causa, non poteva operare alcunapreclusione processuale per i contribuenti.3.1 Il motivo è inammissibile.3.2 Deve, in proposito, rammentarsi che, come ripetutamenteevidenziato da questa Corte, il mancato esame di un documento puòessere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissionedi motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente,quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di taleportata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di meraprobabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hannodeterminato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratiodecidendi venga a trovarsi priva di "fondamento", con la conseguenza chela denunzia in sede di legittimità deve contenere, a pena diNumero registro generale 4389/2022Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 11120/2026Data pubblicazione 25/04/2026inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documentotrascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa(Cass. 26/11/2025, n. 31019; Cass. 13/06/2024, n. 16583; Cass.26/06/2018, n. 16812; Cass. 28/09/2016, n. 19150; Cass. 05/12/2014,n. 25756).3.3 Nella specie, il motivo difetta di specificità, in quanto i ricorrentinon hanno minimamente indicato i documenti prodotti in primo grado chei giudici di merito non avrebbero preso in considerazione, né hannoesplicitato le ragioni per le quali l’esame di tali documenti avrebbe, con ungiudizio di certezza, inficiato le altre risultanze istruttorie poste afondamento della statuizione impugnata.3.4 Peraltro, la documentazione de qua è stata comunque esaminatadalla CTR, la quale l’ha ritenuta «caratterizzata da completainattendibilità» (pag. 3 della sentenza d’appello), e quindi irrilevante ai finidella decisione.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 2247 c.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR ritenutoche la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse una società di fatto senza averdapprima appurato la sussistenza dei relativi requisiti.Secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia tributaria,l’esistenza di una società di fatto, nel rapporto tra i soci, non può esseredesunta soltanto dalle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte, essendonecessaria la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali omediante presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi,quali: l’esistenza di un fondo comune; l’esercizio congiunto di un’attivitàeconomica; l’alea comune dei guadagni e delle perdite; il vincolo dicollaborazione in vista di detta attività.Nella specie, tale verifica non è stata effettuata, posto che la CTR siè limitata a desumere l’esistenza di una società di fatto dalle dichiarazioni,riportate nel p.v.c., rilasciate da terzi (in particolare da dipendenti dellaNumero registro generale 4389/2022Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 11120/2026Data pubblicazione 25/04/2026Service one scarl del ragionier Calabria) e da [OSCURATO:PERSONA],senza accertare la sussistenza dei predetti requisiti specifici della societàdi fatto, di cui all’art. 2247 c.c.4.1 Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.4.2 L’inammissibilità discende dal fatto che con lo stesso si sollecita,avvalendosi impropriamente del richiamo al vizio di violazione di legge,una rivalutazione nel merito, non consentita nel presente giudizio dilegittimità (Cass. 04/07/2017, n. 8758), degli elementi istruttori che, sullabase di adeguata e congrua motivazione, hanno indotto la CTR a riteneresussistente una struttura societaria di fatto tra i ricorrenti, tanto più nellaricorrenza della c.d. doppia conformità delle due decisioni di merito(prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., ratione temporisapplicabile) senza che i ricorrenti ne abbiano evidenziato il diversofondamento (Cass. 28/02/2023, n. 5947; Cass. 22/12/2016, n. 26774).4.3 Per quanto attiene all’infondatezza, va rammentato chel'accertamento, ai fini fiscali, dell'esistenza di una società di fattopresuppone l'effettiva esistenza di tutti gli elementi costitutivi del vincolosocietario - quali l'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attivitàcommerciale, anche occasionale, a scopo di lucro, ed il conferimento a talfine dei necessari beni e servizi - che l'Amministrazione è tenuta aprovare, anche in via presuntiva, poiché la sola apparenza del vincolosociale nei confronti dei terzi non costituisce un autonomo titolo dellaresponsabilità fiscale dei soci (nascendo l'obbligazione tributaria ex legesolo al concreto verificarsi del presupposto dell'imposizione), ma è uno deipossibili indici rivelatori della reale esistenza di tale società (Cass.29/01/2025, n. 2123; Cass. 13/11/2008, n. 27088).In particolare, si è sostenuto che, in tema di imposte sui redditi, aifini dell'individuazione del soggetto effettivo titolare del reddito prodottoda una specifica attività economica, l'esistenza di una società di fatto puòben essere desunta da manifestazioni comportamentali rivelatrici di unaNumero registro generale 4389/2022Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 11120/2026Data pubblicazione 25/04/2026struttura sovraindividuale indiscutibilmente consociativa, assunte non peruna loro autonoma valenza, ma quali elementi apparenti e rivelatori, sullabase di una prova logica, dei fattori essenziali di un rapporto di societànella gestione dell'azienda, in quanto ciò che viene in considerazione nonsono gli elementi essenziali del contratto di società (costituzione di unfondo comune ed affectio societatis), rilevanti esclusivamente nei rapportiinterni, ma l'esteriorizzazione del vincolo sociale, rilevante nei rapportiesterni (Cass. 15/09/2020, n. 19234; Cass. 13/04/2017, n. 9604; Cass.05/05/2016, n. 8981; Cass. 20/01/2006, n. 1127).4.3.1 I giudici d’appello si sono attenuti a tali principi, avendoindicato i molteplici elementi probatori e presuntivi indicativi dellastruttura consociativa posta in essere dai contribuenti.Invero, la CTR ha statuito che «Val la pena di sottolineare che dagliil 30.1.2003 fino al 30.11.2009, ha la sede in [OSCURATO:PERSONA] 9 di Pioltelloe ha come rappresentante legale dal 30.1.2003 al 20.2.2009 uno degliformale di amministratore. Dal 20.2.2009 al 30.11.2009 subentra nellacarica di rappresentante legale ed amministratore tale [OSCURATO:PERSONA], chediventa socia, peraltro irreperibile. Per l'intero periododell'amministrazione Tancredi, dal 30.1.22003 al 20.2.2009, lo stessoTancredi nonché Gadaleta, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la qualifica di soci lavoratori, e sono presenti in qualità di soci inaltre società inquadrabili nello stesso meccanismo fraudolento. La [OSCURATO:SOCIETA] è società di fatto amministrata da tale ragionier Calabria,aventi Uffici in Coccaglio. È rilevante sottolineare che negli Uffici diCoccaglio, presso la [OSCURATO:SOCIETA] di Calabria, succeduta alla service onescarl, a sua volta subentrata alla [OSCURATO:SOCIETA], è stata rinvenuta lascheda utente intestata alla [OSCURATO:SOCIETA], riepilogativa dei datifiscali della società, nonché notule manoscritte recanti l'importo spettanteNumero registro generale 4389/2022Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 11120/2026Data pubblicazione 25/04/2026allo Studio per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali annuali dellaSTM [OSCURATO:SOCIETA], nonché i bilanci di esercizio della società del 2007 edel 2008 cfr. pag. 9 PVC 26.3.2012)».La CTR ha poi aggiunto che «dalle risultanze confluite nel PVC in attie negli avvisi di accertamento risulta la sussistenza di elementi gravi,precisi e concordanti, che legittimano la prova presuntiva della strutturafraudolenta societaria, creata dai contribuenti, che, come contestato negliavvisi, nel periodo 2005-2008, attraverso la costituzione di almeno 63società, con capitale sociale ridotto al minimo, non in grado di sostenerepretese fiscali, aventi come comune denominatore di essere tutte diconcentrata operatività temporale, di avere la sede amministrativa occultapresso lo stesso ragioniere (rag. Calabria) e di avere come rappresentantilegali frequentemente soggetti nullatenenti o comunque cittadini stranieriirreperibili, come la [OSCURATO:SOCIETA] (cfr. PVC e avvisi impugnati). Gli elementigravi, precisi e concordanti, che legittimano la prova presuntiva dellastruttura fraudolenta societaria, si ricavano dal PVC confluito in atti, dalquale risultano le sommarie informazioni rese da dipendenti delle Societàe in particolare da dipendenti della Service one scarl del ragionier Calabri[a]: in particolare, [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato situazioni anomale perle quali "per alcune società edili (tra cui la [OSCURATO:SOCIETA]) trovavo inmaniera inspiegabile crediti Iva relativi ad acquisti, che io non avevoinserito né esistevano nel registro da me tenuto". [OSCURATO:PERSONA], inmodo coincidente, ha denunciato "le incongruenze" tra la chiusura di unanno e le riaperture dell'anno successivo per talune società edili (cfr. [OSCURATO:SOCIETA] del 26.3.2012 pag. 13). I soci attuali appellantirisultano essersi avvalsi della facoltà di non rispondere, con esclusione diSimonetta [OSCURATO:PERSONA], che conferma i suoi rapporti stabili e risalenticon Gadaleta, Tancredi e Calabria, e precisa di aver lavorato per la [OSCURATO:SOCIETA] e di aver operato anche per altre società, appartenenti allostesso meccanismo fraudolento (cfr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] delNumero registro generale 4389/2022Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 11120/2026Data pubblicazione 25/04/202626.3.2012 pag. 14), tra le quali la [OSCURATO:PERSONA] srl e (della quale Tancredi eGadaleta hanno ricoperto la carica di rappresentante legale) e la [OSCURATO:SOCIETA],società quest'ultima per la quale risulta essere stato socio di fatto ilRagionier Calabria. (cfr. pronuncia della CTR Lombardia n.3227/2018dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha accolto l'appello dell'Ufficio e respinto il ricorsointroduttivo)».5. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 115 c.p.c.,nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c., relativamente alla violazionedell’obbligo di fondare la decisione sulle prove fornite dalle parti, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR violato lenorme che regolano la ripartizione dell’onere probatorio nonché l’obbligo,sancito dall’art. 115 c.p.c. in capo al giudice, di porre a fondamento dellapropria decisione le prove proposte dalle parti.Invero, i giudici d’appello hanno fondato la propria decisione suelementi probatori erroneamente indicati come esistenti, nonché su fattierroneamente reputati come notori, omettendo di valutare ladocumentazione offerta in prova dai contribuenti, ritenuta come nonrilevante in quanto asseritamente limitata “all’esibizione di fatture” e alla“dimostrazione della regolarità meramente formale delle scritture”. Inparticolare, la CTR, aderendo acriticamente alla tesi accusatoriadell’Ufficio, parte da un presupposto tanto errato quanto non provato,ovvero l’esistenza di un’associazione a delinquere che ha gestito la S.T.M.al fine di conseguire illeciti vantaggi fiscali. Tuttavia, i giudici d’appelloomettono di indicare gli elementi da cui traggono quella che èevidentemente una certezza (ossia S.T.M. = società di fatto), limitandosi arichiamare alcune circostanze prive di rilevanza probatoria in relazioneall’asserita fittizietà della struttura societaria della S.T.M.Eppure, nel corso del giudizio i ricorrenti hanno fornito numeroseprove del fatto che la S.T.M. era una società effettivamente operativa, cheaveva realmente lavorato e detratto costi concretamente sostenuti, maNumero registro generale 4389/2022Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 11120/2026Data pubblicazione 25/04/2026tali prove, di carattere dirimente, non sono state prese in considerazionedalla CTR.5.1 Il motivo è infondato.5.2 Giova premettere che, in tema di ricorso per cassazione, laviolazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellasu cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni,mentre, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunziareche il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regolaposta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'art. 116c.p.c. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26739; Cass. 23/10/2018, n. 26769).Per quanto attiene all’art. 2729 c.c., la denuncia, in cassazione, diviolazione o falsa applicazione di tale norma, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermiche il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi,precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privodi gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto notodella conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nelladiversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazionedi una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dalgiudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmidella norma (Cass. 21/03/2022, n. 9054; Cass. 27/08/2024, n. 23154;Cass. 04/08/2025, n. 22544; Cass. 22/09/2025, n. 25889).5.3 Nel caso di specie, le doglianze dei ricorrenti non rientrano nelparadigma applicativo delle norme denunciate, in quanto gli stessi siNumero registro generale 4389/2022Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 11120/2026Data pubblicazione 25/04/2026limitano a prospettare una diversa valutazione degli elementi probatori epresuntivi esaminati dai giudici di appello, ma non indicano: a) sotto qualeprofilo la CTR avrebbe invertito l’onere probatorio gravante sulle parti, inrelazione all’art. 2697 c.c.; b) quali prove non introdotte dalle parti, madisposte di propria iniziativa fuori dei poteri officiosi alla stessariconosciuti, la corte di merito avrebbero posto a base della decisione, inrelazione all’art. 115 c.p.c.; c) di quali presunzioni, non basate su fattistorici caratterizzati da gravità o precisione o concordanza, si sarebbeavvalsa la CTR, in relazione all’art. 2729 c.c.Come già esposto in relazione al quarto motivo, la CTR haespressamente esaminato la documentazione prodotta dai contribuenti(pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), volta a dimostrare che la S.T.M.era una società effettivamente operante, che sosteneva costi reali, ma haritenuto che le deduzioni dei ricorrenti fossero inconsistenti, in ragionedelle lacune della documentazione contabile e degli accertamenti della G.di F. riportati nel p.v.c., da cui emergeva che la S.T.M. era, in realtà, unasocietà di fatto amministrata da tale ragionier Calabria, aggiungendo poiche «la prova dell'effettività delle operazioni non può consisterenell'esibizione delle fatture né nella dimostrazione della regolaritàmeramente formale delle scritture (peraltro nel caso di specie del tuttomancanti), e dei mezzi di pagamento utilizzati», in quanto «Per pacificoinsegnamento del giudice di legittimità, la prova dell'insussistenza delleoperazioni contestate può essere data dall'Ufficio anche sulla base dielementi indiziari o presuntivi che comunque dimostrino, come nellaspecie, la natura meramente cartolare delle operazioni, gravando sulcontribuente l’onere, nella fattispecie non assolto, di provarne l'effettivaesistenza, onere che non può essere assolto con la dimostrazione dellaregolarità formale delle scritture o con l’esibizione delle fatture o dei mezzidi pagamento, trattandosi proprio dei mezzi normalmente utilizzati alloscopo di far risultare reale un'operazione fittizia. (cfr. ex multis CassazioneNumero registro generale 4389/2022Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 11120/2026Data pubblicazione 25/04/2026ordinanza 20.10.2010 n. 22851, 6.8.2020 n.16779). Ne deriva la totaleinidoneità della documentazione, peraltro tardiva, a legittimare ladetraibilità dei costi, come si ricava dalla lettura della documentazionerichiamata dai contribuenti dalle pagine 32 alla pagina 49 dell'istanza diriassunzione. Dalla lettura di tali pagine risulta che la parte appellante silimita a richiamare un prospetto di assegni bancari e operazioni Riba. Talidocumenti non possono dimostrare la effettiva detraibilità dei costi, tenutoconto che la sezione "Uscite" dei conti correnti è costituita da prelevamentimediante assegni bancari e circolari emessi dal legale rappresentanteTancredi nonché socio per importi inferiori ai 15.000 euro, senza alcunacorrispondenza con le rilevanti spese indicate nelle dichiarazioni fiscali. LaSezione Entrate dei conti correnti è caratterizzata dall'incasso di varibonifici provenienti da presunti clienti. Soprattutto, non risulta effettuatoda parte della [OSCURATO:SOCIETA] alcun acquisto di beni strumentali eriferiti all'attività di impresa per gli importi indicati nelle dichiarazionifiscali. Nell'avviso che richiama il PVC 26.12.2012, viene evidenziata,quanto ai costi, la differenza tra quelli dichiarati dalla [OSCURATO:SOCIETA] equelli nettamente inferiori comunicati per gli anni 2006/2007 dai fornitoricon gli elenchi telematici introdotti solo per detto biennio dall'art. 37 DL223/2006 (cfr. pag. 1 PVC 26.3.2012)».Trattasi di motivazione congrua ed immune da vizi logico-giuridici,fondata sull’analisi della documentazione in atti, anche di quella prodottadai contribuenti, i quali, peraltro, non muovono alcuna specificacontestazione avverso le asserzioni sulle quali la CTR ha fondato il proprioconvincimento.6. Con il sesto motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 5 del d.P.R. n. 917/1986, nonché dell’art. 38 del d.P.R. n.600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver laCTR ritenuto valida la tassazione, in capo ai soci, degli utili extracontabiliasseritamente realizzati dalla S.T.M. con il meccanismo fraudolentoNumero registro generale 4389/2022Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 11120/2026Data pubblicazione 25/04/2026ipotizzato dall’Amministrazione finanziaria, in violazione delle norme sulriparto degli utili.Non è stata, invero, fornita prova, da parte dell’Ufficio, dellacondizione per l’imputazione ai soci dei presunti utili extracontabili, ossiala sussistenza, nella compagine sociale, di un vincolo di solidarietà e direciproco controllo che normalmente, nel caso di ristretta base,caratterizza la gestione sociale. In mancanza della dimostrazione del “fattonoto” rappresentato dalla ristretta base sociale, non può operare lapresunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci.In ogni caso: a) è illegittima la presunzione semplice se fondataesclusivamente sull’asserita esistenza di una ristretta base sociale, senza ilsupporto di ulteriori “fatti-indice” che l’Ufficio è tenuto ad acquisire; b)ulteriore condizione imprescindibile per la validità della presunzione didistribuzione degli utili extracontabili è la circostanza che sia definitivol'accertamento a monte di tali utili a carico della società.6.1 Il motivo è infondato, ma la motivazione addotta dalla CTRdev’essere corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., essendo il dispositivoconforme a diritto.6.2 L’imputazione dei maggiori redditi ai contribuenti a titolo diIrpef, diversamente da quanto sostenuto dai giudici d’appello, non èfondata sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai socidella società di capitali a ristretta base partecipativa, bensì sul principio ditrasparenza di cui all’art. 5 t.u.i.r. (richiamato dagli stessi contribuentinella rubrica del motivo), sul presupposto che la S.T.M. fosse, in realtà,una società di fatto, la quale è equiparata, ai sensi del comma 3, lett. b),del medesimo art. 5, alle società di persone cui fa riferimento la predettanorma. Ciò si desume non solo dalla motivazione degli impugnati avvisi,ma anche dal dispositivo finale degli stessi («[OSCURATO:PERSONA] […] un redditod’impresa di € […] da imputare ai soci ex art. 5 del TUIR […] ai fini IRPEFdagli stessi dovuta»).Numero registro generale 4389/2022Numero sezionale 2044/2026Numero di raccolta generale 11120/2026Data pubblicazione 25/04/2026Sicché è inconferente il richiamo alla presunzione di distribuzionedegli utili extracontabili ai soci di società di capitali a ristretta base, inquanto l’imputazione per trasparenza prescinde dall’effettiva distribuzionee percezione degli utili da parte dei soci.Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il reddito dipartecipazione agli utili del socio di società di persone costituisce, ai finidell'Irpef, reddito proprio del contribuente, al quale è imputato sulla basedi una presunzione di effettiva percezione (Cass. 19/07/2021, n. 20598;Cass. 25/02/2002, n. 2699; Cass., Sez. U., 08/01/1993, n. 125).7. In definitiva, va accolto il secondo motivo di ricorso limitatamenteall’Irap, rigettati gli altri, e la sentenza impugnata va cassata in relazioneal motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Lombardia, in diversa composizione, alla quale si demandaanche la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso limitatamente all’Irap, rigettati glialtri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviaalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/03/2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro