CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 16663/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 4/7/2019 dal Tribunale di Forlì, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di sette mesi di reclusione e 1.100,00 euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando il difetto di motivazione con riguardo alle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. La Corte di appello, pronunciandosi sullo stesso tema (peraltro, unico oggetto di gravame), ha evidenziato che la pena detentiva irrogata era solo di un mese superiore al minimo edittale, e che tale leggero scostamento si giustificava per le modalità esecutive della condotta; il Verde, infatti, aveva già predisposto le singole dosi da spacciare, e le aveva, portate tutte con sé, prevedendo una probabile collocazione sul mercato. Ancora, la sentenza ha valorizzato il fatto che l'imputato detenesse un bilancino, che fosse privo di attività lavorativa, così che l'attività di spaccio - seppure da strada - non poteva considerarsi estemporanea o isolata. 5. Quanto, poi, alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza ha indicato vari elementi di segno contrario, quali l'ammissione alla messa alla prova poi revocata per le numerose violazioni, l'assenza di un percorso di rivisitazione critica delle proprie scelte ed i molteplici precedenti penali che, sebbene risalenti, "restituiscono comunque un profilo di una persona propensa a tenere comportamenti antigiuridici". Una motivazione del tutto adeguata, logica e fondata su concreti elementi istruttori, dunque, non ravvisandosi affatto la carenza argomentativa lamentata dal ricorso; da dichiarare, quindi, inammissibile. 6. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 marzo 2022 Il r -40g I iere estensore Il Presidente o [OSCURATO:PERSONA]