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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2025

Cassazione n. 27033/2025

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nunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Genova, con sentenza ex art. 599 - bis cod.proc.pen. in data 9 aprile 2025, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti di anni 2 di reclusione ed € 1.000,00 di multa.

2. Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Zadra, deducendo, con unico motivo qui riassunto exart. 173 disp. att. cod. proc. pen.,mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto determinazione della pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de planoai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc.pen ..

Ed invero,con plurime decisioni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il ricorso per cassazione avverso sentenza di concordato in appello con il quale si deducono doglianze relative a motivi rinunciati è inammissibile (vedi tra le tante Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 – 01 ); e nel caso in esame il ricorso lamenta l’omessa motivazione in punto determinazione della pena pur essendostata, la stessa, stabilita sulla base dell’accordo tra lo stesso imputato ed il rappresentante dell’accusacon rinuncia a tutte le rimanenti doglianze.

In conclusione, l’impugnazionedeve ritenersi inammissibil e a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile i l ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 11 luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Genova, con sentenza ex art. 599 - bis cod.proc.pen. in data 9 aprile 2025, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti di anni 2 di reclusione ed € 1.000,00 di multa. 2. Avver s o dett a sentenza propon eva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, avv.to Zadra, deducendo, con unico motivo qui riassunto exart. 173 disp. att. cod. proc. pen.,mancanza o manifesta illogicità della motivazione in punto determinazione della pena irrogata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non deducibili e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de planoai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc.pen .. Ed invero,con plurime decisioni, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il ricorso per cassazione avverso sentenza di concordato in appello con il quale si deducono doglianze relative a motivi rinunciati è inammissibile (vedi tra le tante Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969 – 01 ); e nel caso in esame il ricorso lamenta l’omessa motivazione in punto determinazione della pena pur essendostata, la stessa, stabilita sulla base dell’accordo tra lo stesso imputato ed il rappresentante dell’accusacon rinuncia a tutte le rimanenti doglianze. In conclusione, l’impugnazionedeve ritenersi inammissibil e a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile i l ricors o e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 11 luglio 2
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