Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 agosto 2026

Cassazione n. 24672/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

di atto del20/12/2019, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alricorso;- ricorrente -contro- intimato -avverso il DECRETO N. 6602/2020 del [OSCURATO:PERSONA],depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del13/7/2026;1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria deicrediti di [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],ha chiesto, per sei motivi, la cassazione del decreto con il qualeNumero registro generale 23912/2020Nu2m ero sezionale 3099/2026Numero di raccolta generale 24672/2026Data pubblicazione 17/08/2026il tribunale ha parzialmente accolto l’opposizione di quest’ultimaallo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]1.2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.1.3.

La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1.

Con il primo motivo, la società ricorrente,lamentando la violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 99, comma11°, l.fall., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato ildecreto impugnato deducendone la nullità in quanto pronunciatodal tribunale, in violazione dell’art. 99, comma 11°, cit., primadella scadenza del termine fino al 21/7/2020 che all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato assegnato alle parti per il deposito dimemorie.2.2.

Il motivo è fondato.2.3.

L’art. 99, comma 11°, l.fall., infatti, stabilisce che “ilcollegio provvede in via definitiva sull’opposizione … con decretomotivato entro sessanta giorni dall’udienza o dalla scadenza deltermine eventualmente assegnato per il deposito di memorie”.2.4.

Nel caso in esame, il decreto impugnato è statodepositato in data 11/7/2020: e, dunque, prima della scadenzadel termine fino al 21/7/2020 che - come risulta dallaincontestata riproduzione in ricorso (p. 10) del relativo verbale edal verbale medesimo così come contenuto nel fascicolo delgiudizio di merito (cui la Corte accede direttamente in ragionedella natura processuale del vizio denunciato) - il giudicedesignato, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva assegnato alle partiper il deposito di “memorie conclusive”.2.5.

Ora, com’è noto, le Sezioni Unite di questa Cortehanno ritenuto che: - la parte che proponga l’impugnazione dellasentenza d’appello (o, come nel caso in esame, del decreto conil quale il tribunale abbia pronunciato sull’opposizione allo statopassivo) deducendone la nullità “per non aver avuto la possibilitàRic. 2020, n. 23912 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero re3gis tro generale 23912/2020Numero sezionale 3099/2026Numero di raccolta generale 24672/2026Data pubblicazione 17/08/2026di esporre le proprie difese conclusive” (ovvero di replicare allacomparsa conclusionale avversaria) non ha alcun onere diindicare in concreto quali argomentazioni sarebbe statonecessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione delmerito della controversia; - la violazione determinata dall’avereil giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti itermini per il deposito delle comparse conclusionali e dellememorie di replica ovvero (come nel caso in esame) “senzapronuncia impugnata per impedimento frapposto alla possibilitàper i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto didifesa; - la violazione del principio del contraddittorio, al quale ildiritto di difesa si associa, non è, infatti, riferibile solo all’attointroduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e ladifesa si realizzino in piena effettività durante tutto losvolgimento del processo (Cass.

SU n. 36596 del 2021; conf.,Cass. n. 1217 del 2026, che ha cassato con rinvio la decisione dimerito che aveva definito il giudizio senza attendere la scadenzadel termine assegnato per le note scritte sostitutive dell’udienzadi discussione, che in precedenza era stata fissata con modalitàcartolare).2.6.

Nel procedimento di impugnazione dello stato passivodisciplinato dall’art. 99 l.fall., pertanto, ove (come nel caso inesame) il tribunale si sia riservato di decidere concedendo alleparti termini per scritti difensivi e poi si sia pronunciato primadella scadenza di quei termini, il decreto, come correttamentededotto dalla ricorrente, ha violato il principio del contraddittorioed è, di conseguenza, nullo, a ciò non ostando il rilievo che iltribunale non è obbligato dalla legge a concedere i termini,avendone soltanto la facoltà (Cass. n. 4387 del 2026).2.7.

I residui motivi sono assorbiti.3.

Il ricorso dev’essere, quindi, accolto: e il decretoRic. 2020, n. 23912 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero registro generale 23912/2020Nu4m ero sezionale 3099/2026Numero di raccolta generale 24672/2026Data pubblicazione 17/08/2026impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame,al tribunale di Catania che, in differente composizione,provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso,assorbiti gli altri, e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato conrinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Catania che, indifferente composizione, provvederà anche sulle spese delpresente giudizio.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 13 luglio 2026.Il PresidenteRic. 2020, n. 23912 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di atto del20/12/2019, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alricorso;- ricorrente -contro- intimato -avverso il DECRETO N. 6602/2020 del [OSCURATO:PERSONA],depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del13/7/2026;1.1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale cessionaria deicrediti di [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA],ha chiesto, per sei motivi, la cassazione del decreto con il qualeNumero registro generale 23912/2020Nu2m ero sezionale 3099/2026Numero di raccolta generale 24672/2026Data pubblicazione 17/08/2026il tribunale ha parzialmente accolto l’opposizione di quest’ultimaallo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]1.2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.1.3. La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con il primo motivo, la società ricorrente,lamentando la violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 99, comma11°, l.fall., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato ildecreto impugnato deducendone la nullità in quanto pronunciatodal tribunale, in violazione dell’art. 99, comma 11°, cit., primadella scadenza del termine fino al 21/7/2020 che all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato assegnato alle parti per il deposito dimemorie.2.2. Il motivo è fondato.2.3. L’art. 99, comma 11°, l.fall., infatti, stabilisce che “ilcollegio provvede in via definitiva sull’opposizione … con decretomotivato entro sessanta giorni dall’udienza o dalla scadenza deltermine eventualmente assegnato per il deposito di memorie”.2.4. Nel caso in esame, il decreto impugnato è statodepositato in data 11/7/2020: e, dunque, prima della scadenzadel termine fino al 21/7/2020 che - come risulta dallaincontestata riproduzione in ricorso (p. 10) del relativo verbale edal verbale medesimo così come contenuto nel fascicolo delgiudizio di merito (cui la Corte accede direttamente in ragionedella natura processuale del vizio denunciato) - il giudicedesignato, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva assegnato alle partiper il deposito di “memorie conclusive”.2.5. Ora, com’è noto, le Sezioni Unite di questa Cortehanno ritenuto che: - la parte che proponga l’impugnazione dellasentenza d’appello (o, come nel caso in esame, del decreto conil quale il tribunale abbia pronunciato sull’opposizione allo statopassivo) deducendone la nullità “per non aver avuto la possibilitàRic. 2020, n. 23912 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero re3gis tro generale 23912/2020Numero sezionale 3099/2026Numero di raccolta generale 24672/2026Data pubblicazione 17/08/2026di esporre le proprie difese conclusive” (ovvero di replicare allacomparsa conclusionale avversaria) non ha alcun onere diindicare in concreto quali argomentazioni sarebbe statonecessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione delmerito della controversia; - la violazione determinata dall’avereil giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti itermini per il deposito delle comparse conclusionali e dellememorie di replica ovvero (come nel caso in esame) “senzapronuncia impugnata per impedimento frapposto alla possibilitàper i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto didifesa; - la violazione del principio del contraddittorio, al quale ildiritto di difesa si associa, non è, infatti, riferibile solo all’attointroduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e ladifesa si realizzino in piena effettività durante tutto losvolgimento del processo (Cass. SU n. 36596 del 2021; conf.,Cass. n. 1217 del 2026, che ha cassato con rinvio la decisione dimerito che aveva definito il giudizio senza attendere la scadenzadel termine assegnato per le note scritte sostitutive dell’udienzadi discussione, che in precedenza era stata fissata con modalitàcartolare).2.6. Nel procedimento di impugnazione dello stato passivodisciplinato dall’art. 99 l.fall., pertanto, ove (come nel caso inesame) il tribunale si sia riservato di decidere concedendo alleparti termini per scritti difensivi e poi si sia pronunciato primadella scadenza di quei termini, il decreto, come correttamentededotto dalla ricorrente, ha violato il principio del contraddittorioed è, di conseguenza, nullo, a ciò non ostando il rilievo che iltribunale non è obbligato dalla legge a concedere i termini,avendone soltanto la facoltà (Cass. n. 4387 del 2026).2.7. I residui motivi sono assorbiti.3. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto: e il decretoRic. 2020, n. 23912 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026Numero registro generale 23912/2020Nu4m ero sezionale 3099/2026Numero di raccolta generale 24672/2026Data pubblicazione 17/08/2026impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame,al tribunale di Catania che, in differente composizione,provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso,assorbiti gli altri, e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato conrinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Catania che, indifferente composizione, provvederà anche sulle spese delpresente giudizio.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 13 luglio 2026.Il PresidenteRic. 2020, n. 23912 - Sez. 1 – CC del 13 luglio 2026
Decreto Cassazione n. 24672/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris