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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18418/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8305-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2673/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 08305 sez.

MT - ud. 26-04-2022 -2- .

Premesso e considerato che:

1. la [OSCURATO:SOCIETA], ricorre con un motivo con il quale denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 133 del d.lgs. 104/2010 e dell'art.2, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1992, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio, in causa di impugnazione di iscrizione a ruolo e della successiva cartella di pagamento relative a contributi per il funzionamento della Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli anni 2013, 2014 e 2015, ha, in accoglimento dell'appello incidentale dell'Autorità contro la decisione di primo grado che aveva rigettato nel merito il ricorso della società, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario;

2. l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si è costituita chiedendo "decidersi secondo giustizia";

3. il ricorso è fondato.

Questa Corte ha avuto già modo di statuire: "I contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsti dall'art. 10, commi 7 ter e 7 quater, della

I. n. 287 del 1990, hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell'autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (quale risorsa per il funzionamento di un'autorità chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole del mercato a tutela della concorrenza) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva.

Pertanto, ai sensi dell'art.2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art.12 della

I. n. 448 del 2001 (che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere), le controversie relative alla riscossione dei predetti oneri di funzionamento sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, la quale ha carattere pieno ed esclusivo, includendo, oltre ai giudizi sull'impugnazione del provvedimento impositivo, anche quelli relativi alla legittimità di tutti gli atti del procedimento." (Cass. Sez.

U., ord. n.10577 del 04/06/2020).

La Corte ha ancora detto "I contributi per il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativi alle spese di funzionamento dell'Autorità ex art. 2, comma 14, del d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma, 2, del d.lgs. 58 del 2011, applicabile "ratione temporis", hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell'autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva; pertanto, la disposizione di cui all'art. 133, lett.

I), c.p.a. va interpretata nel senso che la stessa fissa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutti i provvedimenti di AGCOM, ad eccezione di quelli che riguardano il contributo per il funzionamento dell'Ente, in ordine ai quali invece trova applicazione la previsione di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, quale norma di attribuzione al giudice tributario speciale della competenza giurisdizionale generale in materia di tributi" (Cass. Sez.

U - , Ordinanza n. 21961 del 30/07/2021);

4. il Collegio si riporta alla suddetta statuizione.

Si precisa che non vi è luogo a rimessione della questione alle Sezioni Unite, giacché la riserva di attribuzione di queste ultime, ai sensi dell'art.374, primo comma, cod. proc. civ., va letta in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo (art.111 Cost.) sicché la sezione semplice può decidere la questione di giurisdizione che forma esclusivo oggetto del ricorso, ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc.civ., laddove, come nel caso di specie, sulla questione le S.U. si siano già pronunciate (v., Cass. 16069/2018 in motivazione);

5. in conclusione, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame; 6.1e spese saranno regolate con il merito; E PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione tributaria e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8305-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2673/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 08305 sez. MT - ud. 26-04-2022 -2- . Premesso e considerato che: 1. la [OSCURATO:SOCIETA], ricorre con un motivo con il quale denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 133 del d.lgs. 104/2010 e dell'art.2, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1992, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio, in causa di impugnazione di iscrizione a ruolo e della successiva cartella di pagamento relative a contributi per il funzionamento della Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli anni 2013, 2014 e 2015, ha, in accoglimento dell'appello incidentale dell'Autorità contro la decisione di primo grado che aveva rigettato nel merito il ricorso della società, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario; 2. l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si è costituita chiedendo "decidersi secondo giustizia"; 3. il ricorso è fondato. Questa Corte ha avuto già modo di statuire: "I contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsti dall'art. 10, commi 7 ter e 7 quater, della I. n. 287 del 1990, hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell'autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (quale risorsa per il funzionamento di un'autorità chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole del mercato a tutela della concorrenza) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva. Pertanto, ai sensi dell'art.2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art.12 della I. n. 448 del 2001 (che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere), le controversie relative alla riscossione dei predetti oneri di funzionamento sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, la quale ha carattere pieno ed esclusivo, includendo, oltre ai giudizi sull'impugnazione del provvedimento impositivo, anche quelli relativi alla legittimità di tutti gli atti del procedimento." (Cass. Sez. U., ord. n.10577 del 04/06/2020). La Corte ha ancora detto "I contributi per il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativi alle spese di funzionamento dell'Autorità ex art. 2, comma 14, del d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma, 2, del d.lgs. 58 del 2011, applicabile "ratione temporis", hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell'autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva; pertanto, la disposizione di cui all'art. 133, lett. I), c.p.a. va interpretata nel senso che la stessa fissa la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per tutti i provvedimenti di AGCOM, ad eccezione di quelli che riguardano il contributo per il funzionamento dell'Ente, in ordine ai quali invece trova applicazione la previsione di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, quale norma di attribuzione al giudice tributario speciale della competenza giurisdizionale generale in materia di tributi" (Cass. Sez. U - , Ordinanza n. 21961 del 30/07/2021); 4. il Collegio si riporta alla suddetta statuizione. Si precisa che non vi è luogo a rimessione della questione alle Sezioni Unite, giacché la riserva di attribuzione di queste ultime, ai sensi dell'art.374, primo comma, cod. proc. civ., va letta in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo (art.111 Cost.) sicché la sezione semplice può decidere la questione di giurisdizione che forma esclusivo oggetto del ricorso, ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc.civ., laddove, come nel caso di specie, sulla questione le S.U. si siano già pronunciate (v., Cass. 16069/2018 in motivazione); 5. in conclusione, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame; 6.1e spese saranno regolate con il merito; E PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione tributaria e rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizio
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