CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 27684/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26976/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , rappresentat o e difeso dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso , elettivamente domiciliat a in ROMA presso lo studio dell’ A vv. [OSCURATO:PERSONA], piazza Barberinin.12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. C la udio Bolelli , giusta procura in calce al controricorso, legalmente domiciliat o in ROMA presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: R esponsabilità civile P.A. – Danni cagionati dalla fauna selvatica A.C. 18.04.2023 r.g.n. 26976/2020 Pres. L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi [OSCURATO:PERSONA]; –intimata – avverso la sentenza n . 688 /20 20 del Tribunale di Lucca , pubblicata il 22/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/ 2023 dal la ConsiglieraIrene Ambrosi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Giudice di pace di Lucca , la Regione Toscana e la Provincia di Lucca per sentirle condannare al risarcimento del danno subito alla propria autovettura Skoda tg.[OSCURATO:TARGA] a causa dell’impatto avvenuto in data 7aprile 2016 mentre era alla guida, su via Ronco, nel Comune di Lucca, con un animale selvatico (nella specie, un capriolo) che aveva improvvi samente occupato il tratto stradale, danno quantificatoin Euro 2.434.46. Si costituiva la Regione convenuta , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed il rigetto dell’avversa domanda poiché infondata. Si costituivaanche la Provincia di Lucca, eccependo, a sua volta, il difetto di legittimazione e chiedendo il rigetto della domanda. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Lucca affermava la responsabilità solidale di entrambi gli enti convenuti, condannandoli al risarcimento del danno quantificatoin Euro 19 99. 56 , oltre interessi al saldo , da rifondere all’attore, con condanna alle spese del giudizio. 2. A vverso il provvedimento del Giudice di pace , la Regione Toscana proponeva appello, proponeva appello incidentale anche la Provincia di Lucca, resisteva [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Lucca, dichiarava inammissibile l’appello incidentale della Provincia e rigettava quello principale della Regione , con condanna solidale delle appellanti alla refusione delle spese del grado in favore dell’appellato. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 26976/2020 Pres. L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 3.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] B a gdan; sebbene intimata la Provincia di Lucca non ha svolto difese nel giudizio di legittimità. La trattazione del ricorsofissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. Parte ricorrente ha depositato memoria e ha depositato memoria anche parte controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricor s o , la Regione ricorrente lamenta a norma dell’ “ Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. , la v iolazione e/o falsa applicazione della l. 157/92 (''Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e della legislazione regionale attuativa, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 285/1992 (''Nuovo codice della strada”),con riferimento al criterio di individuazione dei soggetti passivamente legittimati”; nello specifico, sostiene l’erroneità di quanto affermato dal giudice di appello che, dopo aver premesso che « la strada in cui è avvenuto il sinistro (strada Via di Ronco a Lucca) fosse di proprietà e gestione comunale e verificata la mancanza di cartellonistica di segnalazione di pericolo di attraverso animali», ha “inopinatamente” affermato che « il dovere giuridico in capo al Comune di predisporre un'adeguata segnaletica stradale, volta a rendere edotti gli utenti della strada del pericolo di invasione della carreggiata da parte di ungulati, avrebbe potuto sorgere solo dopo un'informativa regionale sul punto diretta alla amministrazione proprietaria della strada » ; i n altri termini, la Regio ne ricorrente lamenta che la predisposizione delle misure di protezione della circolazione stradale rientra, non nella materia della protezione della fauna selvatica, bensì nella diversa materia della viabilità, che ha ad oggetto la tutela della circolazione stradale, a prescindere dalla fonte del possibile pregiudizio a tale sicurezza; e che “n on a caso, l'apposizione della segnaletica di pericolo attraversamento animali selvatici è disciplinata nella materia della viabilità e non nella materia della tutela della fauna selvatica”; A.C. 18.04.2023 r.g.n. 26976/2020 Pres. L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi insiste dunque nell’affermare che va esclusa la responsabilità della Regione, e affermata quella del Comune, come previsto a norma dell’art. 14 del codice della strada. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia a norma dell’“ Art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt.2043 e 2697 c.c. con riferimento al criterio di imputazione del danno e al relativo onere pro b atorio ”; d enuncia in particolare che il Giudice d’appello , invertendo l'onere della prova, ha erroneamente imputato alla Regione l'onere di provare la non "sinistrosità" della strada, anziché richiedere all'attore di provare che nella strada in cui è avvenuto il sinistro fosse "altamente probabile" l'attraversamento di animali selvatici; inoltre, il Giudice ha erroneamente ritenuto che rientri nelle condotte concretamente esigibili da parte della Regione, al fine di configurare una sua responsabilità per omissione, l'adozione di specifiche misure di contenimento della fauna selvatica, quali le recinzioni o l'apposizione di guardrail; infine, sempre sotto il profilo di assolvimento dell'onere probatorio, il Giudice non ha considerato che, anche in caso di mancata apposizione della cartellonistica di pericolo di attraversamento animali selvatici, è comunque onere dell'attore provare il nesso di causalità con l'evento e che, quindi, nel caso di specie, l'attore avrebbe dovuto provare che l'apposizione della cartellonistica avrebbe evitatol'evento. 3. In via preliminare , va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , tenuto conto che il ricorso appare proposto in modo adeguato e conforme ai requisiti di specificità ed autosufficienza imposti dall’art. 366 nn. 3 e 6 c.p.c. 4. Il primo motiv o, centrato sull' an della sussistenza della responsabilità della Regione Toscana ai fini del risarcimento del danno in questione, va disatteso poiché non è fondato. Il giudice d’appello ha premesso che la disciplina ratione temporis applicabile alla vicenda in esame - verificato si l'evento lesivo per cui è causa in data 7 aprile 2016 - è quella di cui al definitivo trasferimento in capo alla A.C. 18.04.2023 r.g.n. 26976/2020 Pres. L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] funzioni amm inistrative in materia di caccia e di gestione della fauna selvaticacome previsto, in attuazione dell’art.2, comma 1, della legge regionale Toscana n. 22/2015,dalla legge regionale n. 20/2016 con la quale è statanovellata la legge regionale n. 3/1994, r ecante la disciplina della "la gestione del territorio regionale ai fini faunistici'' (art. 1, comma 1, ultima parte) e con cui è stato abrogato l'art. 5 della l . reg . n . 3/1994 che assegnava originariamente alle province dette funzioni ( art. 3, comma l ). In particolare, l'art. 2, comma 1, primo periodo , della l . reg. n. 3/1994 (sostituito dalla l. n. 20/2016, art. 2, comma 1 ) dispone che "La Regione provvede a disciplinare l'utilizzazione dei territori che presentano specifico interesse sotto l'aspetto faunistico, naturalistico e ambientale con particolare riferimento a quelli appartenenti al patrimonio agricolo e forestale della regione ed il successivo art.37, comma 2, (della legge reg. n. 3/1994 modificato dalla legge reg. n . 10/2016, art 16, comma 1), dispone che "La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari; per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia”. In tale contesto, il giudice d’appello ha richiamato la legge regionale n. 10 del 2016 con cui viene dettata la disciplina di gestione delle specie ungulate(cui è riconducibile , nella specie, il capriolo), al fine di perseguire; tra l'altro, l'obiettivo di "monitorare le azioni condotte per valutarne l’efficacia in termini dì riduzione dell'impatto di t ali specie nei confr onti della biodiversità e dele attività antropiche con particolare riferimento alle colture e alle attività agricole (…) e alla viabilità nelle aree non vocate e vocate” (art. 1 lett. d). Le censureformulate dalla Regione ricorrente alle argomentazioni della sentenza impugnata non ne scalfiscono la chiara e logica motivazione e si limitano a riproporre le doglianze già formulate in appello e a lamentare la A.C. 18.04.2023 r.g.n. 26976/2020 Pres. L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi mancata considerazione della natura comunale della strada de qua, ente comunale che non è stato nemmeno evocato in giudizio. Vale rammentare che questa Corte ha da tempo stabilito, anche in relazione alla disciplina normativa regionale della Toscana, che l a responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata all’ente cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia chederivino dalla legge, sia che trovino fonte in una delega o concessione di altro ente(Cass. Sez. 3, 31/07/2017 n. 18952 ove, nella specie, applicandosi ratione temporis la l.r. Toscana n. 3 del 1994, che demandavadetta delega alle Province, era stata co nfermata la decisione impugnata che aveva escluso la responsabilità della Regione e del Comune citati in giudizio). Pertanto, il giudice d’appello nella fattispecie esaminata si è conformato a quanto stabilito in materia da questa Corte, la quale ha osservato che l’evoluzione e l'insieme delle richiamate disposizioni regionali depone nel senso che la Regione Toscana ènel vigente ordinamento titolare di una serie di poteri in subiecta materia - del resto, detta titolarità è ritenuta pacifica dal 1 gennaio 2016 anche nello stesso ricorso dalla Regione (cfr. ricorso pag. 19) - tali per cui l a pretes a risarcitori a de l soggett o danneggiatoben poteva essere rivolt a contro l a predetta . Né tale approdo ermeneutico è in contras to con alcune precedenti sentenze che hanno avuto ad oggetto la legislazione della medesima Regione Toscana , stante la mutata normativa secondaria come ricostruita dal giudice di appello (cfr. Cass. Sez. 3, 31/07/2017 n. 18952, cfr. in precedenza anche, Cass. Sez. 3, 09/08/2016 n. 16642 e Cass. Sez. 3, 10/11/2015 n. 22886 e, di recente, Cass. Sez. 3 22/06/2020 n. 12113 , ove si riassume il panorama delle decisioni sulla Regione Toscana). 5. Il secondo motivo è inammissibile , essendo formalmente volto a censurare la violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. ma risultando A.C. 18.04.2023 r.g.n. 26976/2020 Pres. L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi sostanzialmente proposte censure attinenti al fatto per come ricostruito dai giudici di merito. In proposito, è sufficiente osservare che in sede di gravame il Tribunale ha puntualmente posto in rilievo che “il primo giudice ha accertato che il sinistro di cui è causa si è verificato in una strada in cui era altamente probabile l’attraversamento di animali selvatici” e che “tale specifico convincimento non è stato criticato specificatamente da parte della difesa regionale” (pag. 7 della sentenza impugnata). 5. In conclusione , il ricorso va rigettato , le spese del giudizio di legittimità seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivoin favore della parte controricorrente. Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere i l pagamento delle speseprocessuali in favore della part e controricorrent e , che liquida in complessivi Euro 1600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrenteprincipale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del ci