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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 16920/2022

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G.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 27088-2015 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 44E21 B948V), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare -intimato - avverso il provvedimento del Tribunale di Messina, depositato in data 21.9.2015;F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27088/2015 Numero sezionale 1893/2022 Numero di raccolta generale 16920/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/5/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ancora in bonis, sottoscrisse in data 8.2.1987 con [OSCURATO:PERSONA] un contratto preliminare di compravendita immobiliare avente ad oggetto un appartamento in corso di costruzione in [OSCURATO:PERSONA] e con il quale il Ruggeri si era obbligato a corrispondere il prezzo di £ 58 milioni dei quali £ 8 milioni all’atto di sottoscrizione del preliminare e £ 50 milioni in più soluzioni collegate allo stato di avanzamento dei lavori di costruzione sino alla consegna stabilita per l’anno 1998.

2. Nel predetto rapporto contrattuale era poi succeduto in data 12.10.1988 il [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di £ 72 milioni, avendo il precedente promissario acquirente versato il saldo alla società costruttrice, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

3. Dichiarato il fallimento della predetta società promissaria acquirente nel 1996, con ordinanza depositata in data 8.7.2015 il g.d. autorizzava la curatela a mettere in vendita all’incanto il suddetto immobile.

4. Proposto reclamo ex art. 26 l. fall. da parte del Magrelli avverso l’ordinanza di vendita sul rilievo che sarebbe stato posto in vendita un immobile di sua proprietà, il Tribunale, con il provvedimento qui di nuovo impugnato, ha rigettato l’impugnazione così proposta.

Il Tribunale – dopo aver ritenuto ammissibile il reclamo ex art. 26 l. fall. avverso l’ordinanza di vendita emessa dal giudice delegato - ha ritenuto che, contrariamente a quanto denunciato dal reclamante, la curatela aveva esercitato la facoltà di scioglimento dal contratto preliminare con lettera del 3 luglio 2000 (prodotta in giudizio e non contestata dalla controparte) e che non risultava invece proposta azione ex art. 2932 cod. civ. da parte del Magrelli, con trascrizione della relativa domanda; ha osservato come era infondata la tesi del reclamante secondo cui il predetto contratto stipulato dalle parti integrava un contratto definitivo idoneo a trasferire il diritto di proprietà sull’immobile oggetto della vendita fallimentare; ha infatti evidenziato, aderendo alla richiamata giurisprudenza di legittimità, che, ai fini dell’indagine diretta ad accertare la natura definitiva ovvero preliminare di un F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27088/2015 Numero sezionale 1893/2022 Numero di raccolta generale 16920/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 contratto di vendita, risultava determinante la qualificazione della volontà dei contraenti, rivolta, nel primo caso, direttamente al trasferimento della proprietà e, nel secondo, a dar vita ad un rapporto obbligatorio che le impegnava ad un ulteriore manifestazione di volontà operante l’effetto traslativo, sicchè occorreva che il giudice esaminasse le clausole contrattali nel loro senso comune e logico nel complesso, avendo presente che la previsione della traditio della res ed il pagamento del prezzo non risultavano di per sé incompatibili con la qualificazione del contratto come preliminare potendo avere significato di mera anticipazione, rispetto al trasferimento della proprietà, della consegna del bene e del pagamento del prezzo; ha osservato che dalla scrittura inter partes dell’8 febbraio 1988 non emergeva con la necessaria chiarezza la volontà di trasferire immediatamente la proprietà del bene invece “promesso” in vendita (con locuzione reiterata più volte), volontà incompatibile peraltro con mancata la previsione della comunicazione preventiva da parte del promittente venditore della data nella quale le parti si sarebbero dovute presentare presso un notaio per la stipula dell’atto pubblico di compravendita, non essendo sufficienti la consegna anticipata del bene e neppure l’integrale pagamento del prezzo, e che anzi la condotta successiva delle parti deponeva nel senso di far ritenere come impegno solo obbligatorio il programmato trasferimento della proprietà del bene immobile; ha infine osservato che non era conferente il richiamo ad altro precedente dello stesso Tribunale perché lo stesso riguardava un altro caso in cui la previsione del passaggio di proprietà all’acquirente era stato aggiunto a penna al contratto intercorso tra le parti.

2. Il provvedimento, pubblicato il 21.9.2015, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., intimato, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ., sul rilievo che la corte di appello avrebbe errato nell’aver interpretato il contratto inter partes come contratto preliminare anziché come F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27088/2015 Numero sezionale 1893/2022 Numero di raccolta generale 16920/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 contratto definitivo traslativo del diritto di proprietà in suo favore prima della dichiarazione di fallimento della società venditrice.

Osserva il ricorrente – in ciò richiamando gli insegnamenti di questa Corte di legittimità – che, qualora in un contratto preliminare le parti abbiano previsto la consegna anticipata del bene e l’entità del prezzo con le relative modalità di pagamento e non abbiano rimesso l’effetto traslativo ad una successiva manifestazione del consenso, il contratto preliminare in parola non avrebbe effetti obbligatori bensì effetti definitivamente traslativi.

Osserva ancora il ricorrente che, nel caso di specie, il “contratto preliminare di compravendita”, stipulato con la società debitrice in bonis, prevedeva la consegna dell’immobile “entro e non oltre il 1988” e le modalità di pagamento del prezzo pattuito (£ 58 milioni, da pagarsi in più soluzioni) e non veniva comunque indicata la data di stipula del contratto definitivo né si indicava la necessità di una ulteriore manifestazione di volontà volta al trasferimento del diritto di proprietà, con la conseguenza che avrebbe dovuto ritenersi che, intervenuta nel 1988 la consegna dell’appartamento e corrisposto il prezzo di acquisto, erano venuti a cessare gli effetti obbligatori e si erano invece realizzati gli effetti reali del trasferimento.

Si evidenzia che il Tribunale, nella motivazione impugnata e nell’interpretare il contratto sopra descritto, non avrebbe affermato che le parti non intendevano trasferire l’immobile ma avrebbe invece ritenuto che non fosse stata sufficientemente chiara la loro volontà con riguardo all’immediato trasferimento del diritto di proprietà, a prescindere dalla consegna del bene e dal pagamento del prezzo.

Si evidenzia che la “poca chiarezza” sulla volontà di trasferimento immediato del diritto di proprietà – stigmatizzata dal Tribunale nel provvedimento impugnato – sarebbe derivata, nel ragionamento dei giudici di merito, dall’omessa previsione nella scrittura privata di una comunicazione preventiva da parte del promittente venditore della data nella quale le parti si sarebbero dovute presentare presso un notaio per la stipula dell’atto pubblico di compravendita e che invece tale ultima considerazione risultava essere, oltre che argomentazione in sé contraddittoria, anche favorevole alla sua tesi difensiva posto che proprio l’assenza di effetti obbligatori e della previsione di una data per la stipula di un atto pubblico di trasferimento avrebbero dovuto indurre il Tribunale a F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27088/2015 Numero sezionale 1893/2022 Numero di raccolta generale 16920/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 considerare come definitivo l’effetto traslativo che le parti negoziali avevano inteso attribuire all’accordo, con la conseguenza che il successivo atto notarile avrebbe dovuto essere inteso come una mera reiterazione della volontà traslativa precedentemente consacrata per iscritto.

Si evidenzia che il Tribunale avrebbe altresì ignorato anche il secondo comma dell’art. 1362 cod. civ. laddove si statuisce che, per determinare la comune intenzione delle parti, occorre valutare il loro comportamento complessivo anche successivo alla conclusione del contratto, sul rilievo che, nel caso di specie, non sarebbe stata considerata la circostanza che tra la data di stipula del contratto (1988) e la data del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] erano trascorsi ben otto anni senza che nessuna delle parti contraenti avesse invitato l’altra presso un notaio per la stipula dell’atto pubblico e che pertanto sarebbe stato evidente che ciascuna parte contrattuale aveva ritenuto definitivo il trasferimento immobiliare in parola.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Osserva il ricorrente che aveva sostenuto in sede di presentazione del reclamo ex art. 26 l, fall. che comunque aveva posseduto uti dominus l’appartamento in questione per essere subentrato sin dal 1988 al Ruggeri, iniziale contraente, e che dunque aveva acquisito la proprietà del bene immobile oggetto di vendita forzata per usucapione.

Si evidenzia che - stante il mancato esercizio da parte del curatore del diritto di cui all’art. 72 l. fall., al fine di interrompere i termini di prescrizione - il bene immobile non avrebbe comunque potuto essere posto in vendita dal fallimento con l’ordinanza reclamata.

Evidenzia che sulla questione, oggetto di discussione tra le parti, il Tribunale non si era in alcun modo pronunciato.

3. Ante omnia e prima di esaminare i motivi di ricorso, è necessario scrutinare il preliminare profilo dell’ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. nella materia in esame.

Sul punto, occorre fornire continuità applicativa a quella tesi interpretativa secondo cui contro il provvedimento del tribunale che decide in sede di reclamo ex art. 26 legge fall. avverso un atto esecutivo della F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27088/2015 Numero sezionale 1893/2022 Numero di raccolta generale 16920/2022 procedura concorsuale è ammissibile il ricorso straordinario per cassazioneData pubblicazione 25/05/2022 ai sensi dell'art. 111 Cost., per la stessa ragione per cui tale ricorso è ammesso nel processo esecutivo individuale contro la sentenza emessa in sede di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. e dichiarata espressamente non impugnabile dall'art. 618 cod. proc. civ., giacché entrambi i provvedimenti risolvono un incidente (di tipo cognitorio) in ordine alla ritualità di un atto della procedura esecutiva (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6386 del 17/05/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3522 del 24/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 11441 del 12/10/1999).

È stato tuttavia precisato, sempre dalla giurisprudenza espressa da questa Corte, che - affinché il decreto del tribunale fallimentare reso in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di autorizzazione alla vendita abbia carattere decisorio e sia suscettibile di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - occorre che esso provveda su contestazioni in ordine alla legittimità di provvedimenti del giudice delegato incidenti su diritti soggettivi di natura sostanziale, e non meramente processuale, connessi alla regolarità procedurale della liquidazione dell'attivo (Sez. 1, Sentenza n. 1258 del 30/01/2001; Sez. 1, Sentenza n. 8768 del 15/04/2011; cfr. da ultimo Cass. n. 21963/2020).

Ciò posto, rileva il Collegio che, nel caso in esame, il provvedimento impugnato incide direttamente sulle sorti del bene messo in vendita ed oggetto di aggiudicazione, determinando, pertanto, riflessi diretti sulla posizione sostanziale del terzo reclamante (suo diritto di proprietà sul bene oggetto di esecuzione) e così dovendosi ritenere che lo stesso è impugnabile con ricorso in cassazione ex art. 111 Cost. 3.1 Il primo motivo – per come formulato – è inammissibile. 3.1.1 Sul punto giova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27088/2015 Numero sezionale 1893/2022 Numero di raccolta generale 16920/2022 operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli Data pubblicazione 25/05/2022 stessi elementi di fatto da questi esaminati (sez. 3, sentenza n. 2465 del 10/02/2015; n. 2074 del 2002; vedi: n. 4178 del 2007, n. 22801 del 2009, n. 25866 del 2010).

A ciò va aggiunto che - ai fini della censura di violazione dei predetti canoni ermeneutici - non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonchè, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorchè la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire (cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016).

In ogni caso, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 2007). 3.1.2 Ciò posto, rileva il Collegio come la parte ricorrente intenda proprio investirlo di una rivalutazione di carattere contenutistico del contratto intercorso tra le parti, tramite la rilettura diretta dello stesso e degli altri elementi di prova già scrutinati dai giudici del merito, così prospettando a questa Corte di legittimità una lettura alternativa della volontà negoziale che – per quanto sopra ricordato – esula dal sindacato di legittimità, e ciò peraltro a fronte di una motivazione adeguata e scevra da evidenti criticità argomentative, posto che il Tribunale trinacrio ha in realtà messo in evidenza la comune volontà di differimento dell’effetto traslativo al momento della stipulazione del contratto definitivo, evidenziando per altro l’irrilevanza di per sé della consegna del bene oggetto della promessa di vendita e della programmazione del pagamento del prezzo già previsti nel contratto preliminare.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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La giurisprudenza di questa Corte è ferma, infatti, nel ritenere che la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017). 3.2 Ma anche la seconda doglianza non supera il vaglio di ammissibilità. 3.2.1 Sul punto va ricordato in termini generali che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisca una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020; Cass. n. 20718 del 2018; n. 2153 del 2020).

Ciò detto, risulta evidente che – a fronte dell’esplicita affermazione della natura di vincolo solo obbligatorio nella promessa di vendita sopra descritta – la domanda di usucapione intentata dall’odierno ricorrente per paralizzare l’azione esecutiva concorsuale sul bene immobile controverso doveva ritenersi implicitamente rigettata proprio perché la consegna al promissario acquirente dell’immobile aveva instaurato, con tutta evidenza, una mera detenzione qualificata in favore di quest’ultimo e non già un possesso uti F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Nessuna spesa è dovuta per il presente giudizio di legittimità in assenza di difesa da parte del fallimento.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
G.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 27088-2015 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 44E21 B948V), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare -intimato - avverso il provvedimento del Tribunale di Messina, depositato in data 21.9.2015;F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27088/2015 Numero sezionale 1893/2022 Numero di raccolta generale 16920/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/5/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ancora in bonis, sottoscrisse in data 8.2.1987 con [OSCURATO:PERSONA] un contratto preliminare di compravendita immobiliare avente ad oggetto un appartamento in corso di costruzione in [OSCURATO:PERSONA] e con il quale il Ruggeri si era obbligato a corrispondere il prezzo di £ 58 milioni dei quali £ 8 milioni all’atto di sottoscrizione del preliminare e £ 50 milioni in più soluzioni collegate allo stato di avanzamento dei lavori di costruzione sino alla consegna stabilita per l’anno 1998. 2. Nel predetto rapporto contrattuale era poi succeduto in data 12.10.1988 il [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo di £ 72 milioni, avendo il precedente promissario acquirente versato il saldo alla società costruttrice, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 3. Dichiarato il fallimento della predetta società promissaria acquirente nel 1996, con ordinanza depositata in data 8.7.2015 il g.d. autorizzava la curatela a mettere in vendita all’incanto il suddetto immobile. 4. Proposto reclamo ex art. 26 l. fall. da parte del Magrelli avverso l’ordinanza di vendita sul rilievo che sarebbe stato posto in vendita un immobile di sua proprietà, il Tribunale, con il provvedimento qui di nuovo impugnato, ha rigettato l’impugnazione così proposta. Il Tribunale – dopo aver ritenuto ammissibile il reclamo ex art. 26 l. fall. avverso l’ordinanza di vendita emessa dal giudice delegato - ha ritenuto che, contrariamente a quanto denunciato dal reclamante, la curatela aveva esercitato la facoltà di scioglimento dal contratto preliminare con lettera del 3 luglio 2000 (prodotta in giudizio e non contestata dalla controparte) e che non risultava invece proposta azione ex art. 2932 cod. civ. da parte del Magrelli, con trascrizione della relativa domanda; ha osservato come era infondata la tesi del reclamante secondo cui il predetto contratto stipulato dalle parti integrava un contratto definitivo idoneo a trasferire il diritto di proprietà sull’immobile oggetto della vendita fallimentare; ha infatti evidenziato, aderendo alla richiamata giurisprudenza di legittimità, che, ai fini dell’indagine diretta ad accertare la natura definitiva ovvero preliminare di un F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27088/2015 Numero sezionale 1893/2022 Numero di raccolta generale 16920/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 contratto di vendita, risultava determinante la qualificazione della volontà dei contraenti, rivolta, nel primo caso, direttamente al trasferimento della proprietà e, nel secondo, a dar vita ad un rapporto obbligatorio che le impegnava ad un ulteriore manifestazione di volontà operante l’effetto traslativo, sicchè occorreva che il giudice esaminasse le clausole contrattali nel loro senso comune e logico nel complesso, avendo presente che la previsione della traditio della res ed il pagamento del prezzo non risultavano di per sé incompatibili con la qualificazione del contratto come preliminare potendo avere significato di mera anticipazione, rispetto al trasferimento della proprietà, della consegna del bene e del pagamento del prezzo; ha osservato che dalla scrittura inter partes dell’8 febbraio 1988 non emergeva con la necessaria chiarezza la volontà di trasferire immediatamente la proprietà del bene invece “promesso” in vendita (con locuzione reiterata più volte), volontà incompatibile peraltro con mancata la previsione della comunicazione preventiva da parte del promittente venditore della data nella quale le parti si sarebbero dovute presentare presso un notaio per la stipula dell’atto pubblico di compravendita, non essendo sufficienti la consegna anticipata del bene e neppure l’integrale pagamento del prezzo, e che anzi la condotta successiva delle parti deponeva nel senso di far ritenere come impegno solo obbligatorio il programmato trasferimento della proprietà del bene immobile; ha infine osservato che non era conferente il richiamo ad altro precedente dello stesso Tribunale perché lo stesso riguardava un altro caso in cui la previsione del passaggio di proprietà all’acquirente era stato aggiunto a penna al contratto intercorso tra le parti. 2. Il provvedimento, pubblicato il 21.9.2015, è stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., intimato, non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ., sul rilievo che la corte di appello avrebbe errato nell’aver interpretato il contratto inter partes come contratto preliminare anziché come F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27088/2015 Numero sezionale 1893/2022 Numero di raccolta generale 16920/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 contratto definitivo traslativo del diritto di proprietà in suo favore prima della dichiarazione di fallimento della società venditrice. Osserva il ricorrente – in ciò richiamando gli insegnamenti di questa Corte di legittimità – che, qualora in un contratto preliminare le parti abbiano previsto la consegna anticipata del bene e l’entità del prezzo con le relative modalità di pagamento e non abbiano rimesso l’effetto traslativo ad una successiva manifestazione del consenso, il contratto preliminare in parola non avrebbe effetti obbligatori bensì effetti definitivamente traslativi. Osserva ancora il ricorrente che, nel caso di specie, il “contratto preliminare di compravendita”, stipulato con la società debitrice in bonis, prevedeva la consegna dell’immobile “entro e non oltre il 1988” e le modalità di pagamento del prezzo pattuito (£ 58 milioni, da pagarsi in più soluzioni) e non veniva comunque indicata la data di stipula del contratto definitivo né si indicava la necessità di una ulteriore manifestazione di volontà volta al trasferimento del diritto di proprietà, con la conseguenza che avrebbe dovuto ritenersi che, intervenuta nel 1988 la consegna dell’appartamento e corrisposto il prezzo di acquisto, erano venuti a cessare gli effetti obbligatori e si erano invece realizzati gli effetti reali del trasferimento. Si evidenzia che il Tribunale, nella motivazione impugnata e nell’interpretare il contratto sopra descritto, non avrebbe affermato che le parti non intendevano trasferire l’immobile ma avrebbe invece ritenuto che non fosse stata sufficientemente chiara la loro volontà con riguardo all’immediato trasferimento del diritto di proprietà, a prescindere dalla consegna del bene e dal pagamento del prezzo. Si evidenzia che la “poca chiarezza” sulla volontà di trasferimento immediato del diritto di proprietà – stigmatizzata dal Tribunale nel provvedimento impugnato – sarebbe derivata, nel ragionamento dei giudici di merito, dall’omessa previsione nella scrittura privata di una comunicazione preventiva da parte del promittente venditore della data nella quale le parti si sarebbero dovute presentare presso un notaio per la stipula dell’atto pubblico di compravendita e che invece tale ultima considerazione risultava essere, oltre che argomentazione in sé contraddittoria, anche favorevole alla sua tesi difensiva posto che proprio l’assenza di effetti obbligatori e della previsione di una data per la stipula di un atto pubblico di trasferimento avrebbero dovuto indurre il Tribunale a F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27088/2015 Numero sezionale 1893/2022 Numero di raccolta generale 16920/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 considerare come definitivo l’effetto traslativo che le parti negoziali avevano inteso attribuire all’accordo, con la conseguenza che il successivo atto notarile avrebbe dovuto essere inteso come una mera reiterazione della volontà traslativa precedentemente consacrata per iscritto. Si evidenzia che il Tribunale avrebbe altresì ignorato anche il secondo comma dell’art. 1362 cod. civ. laddove si statuisce che, per determinare la comune intenzione delle parti, occorre valutare il loro comportamento complessivo anche successivo alla conclusione del contratto, sul rilievo che, nel caso di specie, non sarebbe stata considerata la circostanza che tra la data di stipula del contratto (1988) e la data del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] erano trascorsi ben otto anni senza che nessuna delle parti contraenti avesse invitato l’altra presso un notaio per la stipula dell’atto pubblico e che pertanto sarebbe stato evidente che ciascuna parte contrattuale aveva ritenuto definitivo il trasferimento immobiliare in parola. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Osserva il ricorrente che aveva sostenuto in sede di presentazione del reclamo ex art. 26 l, fall. che comunque aveva posseduto uti dominus l’appartamento in questione per essere subentrato sin dal 1988 al Ruggeri, iniziale contraente, e che dunque aveva acquisito la proprietà del bene immobile oggetto di vendita forzata per usucapione. Si evidenzia che - stante il mancato esercizio da parte del curatore del diritto di cui all’art. 72 l. fall., al fine di interrompere i termini di prescrizione - il bene immobile non avrebbe comunque potuto essere posto in vendita dal fallimento con l’ordinanza reclamata. Evidenzia che sulla questione, oggetto di discussione tra le parti, il Tribunale non si era in alcun modo pronunciato. 3. Ante omnia e prima di esaminare i motivi di ricorso, è necessario scrutinare il preliminare profilo dell’ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. nella materia in esame. Sul punto, occorre fornire continuità applicativa a quella tesi interpretativa secondo cui contro il provvedimento del tribunale che decide in sede di reclamo ex art. 26 legge fall. avverso un atto esecutivo della F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27088/2015 Numero sezionale 1893/2022 Numero di raccolta generale 16920/2022 procedura concorsuale è ammissibile il ricorso straordinario per cassazioneData pubblicazione 25/05/2022 ai sensi dell'art. 111 Cost., per la stessa ragione per cui tale ricorso è ammesso nel processo esecutivo individuale contro la sentenza emessa in sede di opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. e dichiarata espressamente non impugnabile dall'art. 618 cod. proc. civ., giacché entrambi i provvedimenti risolvono un incidente (di tipo cognitorio) in ordine alla ritualità di un atto della procedura esecutiva (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6386 del 17/05/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3522 del 24/03/2000; Sez. 1, Sentenza n. 11441 del 12/10/1999). È stato tuttavia precisato, sempre dalla giurisprudenza espressa da questa Corte, che - affinché il decreto del tribunale fallimentare reso in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di autorizzazione alla vendita abbia carattere decisorio e sia suscettibile di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - occorre che esso provveda su contestazioni in ordine alla legittimità di provvedimenti del giudice delegato incidenti su diritti soggettivi di natura sostanziale, e non meramente processuale, connessi alla regolarità procedurale della liquidazione dell'attivo (Sez. 1, Sentenza n. 1258 del 30/01/2001; Sez. 1, Sentenza n. 8768 del 15/04/2011; cfr. da ultimo Cass. n. 21963/2020). Ciò posto, rileva il Collegio che, nel caso in esame, il provvedimento impugnato incide direttamente sulle sorti del bene messo in vendita ed oggetto di aggiudicazione, determinando, pertanto, riflessi diretti sulla posizione sostanziale del terzo reclamante (suo diritto di proprietà sul bene oggetto di esecuzione) e così dovendosi ritenere che lo stesso è impugnabile con ricorso in cassazione ex art. 111 Cost. 3.1 Il primo motivo – per come formulato – è inammissibile. 3.1.1 Sul punto giova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27088/2015 Numero sezionale 1893/2022 Numero di raccolta generale 16920/2022 operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli Data pubblicazione 25/05/2022 stessi elementi di fatto da questi esaminati (sez. 3, sentenza n. 2465 del 10/02/2015; n. 2074 del 2002; vedi: n. 4178 del 2007, n. 22801 del 2009, n. 25866 del 2010). A ciò va aggiunto che - ai fini della censura di violazione dei predetti canoni ermeneutici - non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonchè, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorchè la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire (cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016). In ogni caso, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 2007). 3.1.2 Ciò posto, rileva il Collegio come la parte ricorrente intenda proprio investirlo di una rivalutazione di carattere contenutistico del contratto intercorso tra le parti, tramite la rilettura diretta dello stesso e degli altri elementi di prova già scrutinati dai giudici del merito, così prospettando a questa Corte di legittimità una lettura alternativa della volontà negoziale che – per quanto sopra ricordato – esula dal sindacato di legittimità, e ciò peraltro a fronte di una motivazione adeguata e scevra da evidenti criticità argomentative, posto che il Tribunale trinacrio ha in realtà messo in evidenza la comune volontà di differimento dell’effetto traslativo al momento della stipulazione del contratto definitivo, evidenziando per altro l’irrilevanza di per sé della consegna del bene oggetto della promessa di vendita e della programmazione del pagamento del prezzo già previsti nel contratto preliminare.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27088/2015 Numero sezionale 1893/2022 Numero di raccolta generale 16920/2022 3.1.3 Né il ricorrente ha indicato – se non in modo generico – i parametri Data pubblicazione 25/05/2022 interpretativi dettati dal codice civile e le modalità di applicazione degli stessi dai quali il giudice del merito si sarebbe discostato nel percorso di interpretazione dell’articolato contrattuale. La giurisprudenza di questa Corte è ferma, infatti, nel ritenere che la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017). 3.2 Ma anche la seconda doglianza non supera il vaglio di ammissibilità. 3.2.1 Sul punto va ricordato in termini generali che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisca una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 2153 del 30/01/2020; Cass. n. 20718 del 2018; n. 2153 del 2020). Ciò detto, risulta evidente che – a fronte dell’esplicita affermazione della natura di vincolo solo obbligatorio nella promessa di vendita sopra descritta – la domanda di usucapione intentata dall’odierno ricorrente per paralizzare l’azione esecutiva concorsuale sul bene immobile controverso doveva ritenersi implicitamente rigettata proprio perché la consegna al promissario acquirente dell’immobile aveva instaurato, con tutta evidenza, una mera detenzione qualificata in favore di quest’ultimo e non già un possesso uti F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 27088/2015 Numero sezionale 1893/2022 Numero di raccolta generale 16920/2022 dominus utile per l’usucapione (Cass. ssuu. 7930/2008; Cass. 1296/Data pubblicazione 25/05/20222010; Cass. 521172016). Nessuna spesa è dovuta per il presente giudizio di legittimità in assenza di difesa da parte del fallimento. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto
Sentenza Cassazione n. 16920/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris