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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40729/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 10979/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe proponendo i seguenti quattro motivi, sempre sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale: a. laddove la sentenza di appello ha ritenuto non scrutinabili ì motivi aggiunti proposti in quanto "nuovi" rispetto all'ap- pello; b. in relazione alla prova che l'imputato si sia posto alla guida della motoci- cletta in stato di ebbrezza, dal momento che tra l'ingresso in ospedale a seguito dell'incidente ed il prelievo ematico sono trascorse tre ore e non vi sono elementi per stabilire la curva del tasso alcolemico a quel punto se fosse in fase ascendente o meno; c. in relazione alla sussistenza dell'aggravante di aver causato un inci- dente stradale; d. laddove non si è ritenuta la particolare tenuità del fatto.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

In data 22/8/2022 è stata poi presentata memoria con cui il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste sul motivo afferente alla mancata risposta della Corte ter- ritoriale in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

2. Il proposto ricorso è inammissibile.

2.1. Il primo profilo di doglianza è manifestamente infondato in quanto è lo stesso ricorrente che evidenzia i motivi (particolare tenuità del fatto e nullità del decreto di giudizio immediato) che correttamente il giudice del gravame del merito ha ritenuto nuovi e non aggiunti, e pertanto inammissibili, nel solco della consoli- data giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la facoltà conferita all'appellante ed al ricorrente dall'art. 585, co. 4, cod. proc. pen., deve trovare necessario riferimento nei motivi principali e rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventual- mente non evidenziate in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e punti già dedotti (cfr. Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, G., Rv. 259740 che in motivazione ha evidenziato che l'ammissibilità di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione determinerebbe una irragionevole estensione dei tempi di definizione del processo oltre che lo scardinamento del sistema dei termini per impugnare; conf.

Sez. 1, n. 46950 del 2/11/2004, Sisic, rv, 230281).

Né può ritenersi che la questione della non punibilità del fatto per particolare tenuità, non sviluppata in alcun modo nell'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia stata devoluta al giudice del gravame del merito laddove nelle richieste subordinate allo stesso si legge la richiesta di "dichiarare il fatto di lieve entità ovvero diminuire comunque la pena al minimo di legge con applicazione di sanzioni sostitutive".N. 10979/2022 R.G.

2.2. Il secondo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità per- ché è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha ampiamente confutato la tesi della curva alcolimetrica e la tesi meramente assertiva e indimostrata della consumazione di alcool dopo l'in- cidente (cfr. pag. 3). 2.3 Il terzo motivo, anch'esso in fatto, è pure riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha risposto al motivo di gravame sulla sussistenza dell'aggravante nel solco dei principi sanciti da questa Corte di legittimità.

2.4. Infine, il quarto motivo di ricorso, sulla particolare tenuità del fatto, come detto, è parimenti inammissibile in quanto è stato tardivamente proposto solo con i motivi aggiunti ritenuti inammissibili e, quanto alla sua valutabilità d'ufficio, la sentenza impugnata non delinea un quadro riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 6 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 10979/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe proponendo i seguenti quattro motivi, sempre sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale: a. laddove la sentenza di appello ha ritenuto non scrutinabili ì motivi aggiunti proposti in quanto "nuovi" rispetto all'ap- pello; b. in relazione alla prova che l'imputato si sia posto alla guida della motoci- cletta in stato di ebbrezza, dal momento che tra l'ingresso in ospedale a seguito dell'incidente ed il prelievo ematico sono trascorse tre ore e non vi sono elementi per stabilire la curva del tasso alcolemico a quel punto se fosse in fase ascendente o meno; c. in relazione alla sussistenza dell'aggravante di aver causato un inci- dente stradale; d. laddove non si è ritenuta la particolare tenuità del fatto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 22/8/2022 è stata poi presentata memoria con cui il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste sul motivo afferente alla mancata risposta della Corte ter- ritoriale in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. ed insiste per l'accoglimento del ricorso. 2. Il proposto ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo profilo di doglianza è manifestamente infondato in quanto è lo stesso ricorrente che evidenzia i motivi (particolare tenuità del fatto e nullità del decreto di giudizio immediato) che correttamente il giudice del gravame del merito ha ritenuto nuovi e non aggiunti, e pertanto inammissibili, nel solco della consoli- data giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la facoltà conferita all'appellante ed al ricorrente dall'art. 585, co. 4, cod. proc. pen., deve trovare necessario riferimento nei motivi principali e rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventual- mente non evidenziate in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e punti già dedotti (cfr. Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, G., Rv. 259740 che in motivazione ha evidenziato che l'ammissibilità di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione determinerebbe una irragionevole estensione dei tempi di definizione del processo oltre che lo scardinamento del sistema dei termini per impugnare; conf. Sez. 1, n. 46950 del 2/11/2004, Sisic, rv, 230281). Né può ritenersi che la questione della non punibilità del fatto per particolare tenuità, non sviluppata in alcun modo nell'atto di appello del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia stata devoluta al giudice del gravame del merito laddove nelle richieste subordinate allo stesso si legge la richiesta di "dichiarare il fatto di lieve entità ovvero diminuire comunque la pena al minimo di legge con applicazione di sanzioni sostitutive".N. 10979/2022 R.G. 2.2. Il secondo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità per- ché è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha ampiamente confutato la tesi della curva alcolimetrica e la tesi meramente assertiva e indimostrata della consumazione di alcool dopo l'in- cidente (cfr. pag. 3). 2.3 Il terzo motivo, anch'esso in fatto, è pure riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha risposto al motivo di gravame sulla sussistenza dell'aggravante nel solco dei principi sanciti da questa Corte di legittimità. 2.4. Infine, il quarto motivo di ricorso, sulla particolare tenuità del fatto, come detto, è parimenti inammissibile in quanto è stato tardivamente proposto solo con i motivi aggiunti ritenuti inammissibili e, quanto alla sua valutabilità d'ufficio, la sentenza impugnata non delinea un quadro riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 ottob
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