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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01734/2026

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NZA di Catania lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania con provvedimento del 18 giugno 2025 concedeva a [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa della detenzione domiciliare, rigettando le ulteriori istanze di affidamento in prova, ovvero di semilibertà, stante la valutazione della pericolosità sociale del condannato che sconsigliava la concessione delle più ampie misure alternative.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato, lamentando la violazione dell’art. 47 ord. pen .

In particolare, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione il percorso riabilitativo avviato dal [OSCURATO:PERSONA], né il reperimento di un’attività lavorativa; l’istante sarebbe gravato solodal fatto per il qu a l e è detenuto e la successiva i scrizione è anteced e nte la concessione degli arresti domiciliari.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono di per sé soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01 : in motivazione la Corte ha chiarito che il giudice deve valutare in concreto l’esistenza di elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l’affidamento si riveli proficuo, valorizzando i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante).

In ragione di tale insegnamento, che qui si intende ribadire, il provvedimento impugnato mostra delle rilevanti carenze motivazionali, poiché il diniego della misura si fonda sulla gravità dei reati commessi e sulla pendenza di altri procedimenti, mentre nessun cenno è stato fatto al documentato reperimento di un’attività lavorativa, che è dato di notevole rilievo ai fini della concessione della misura dell’affidamento in prova.

Non è stato chiarito, poi, dal tribunale sotto quale profilo e per quale aspetto le informazioni di P.S. non sia tranquillizzanti e nessun cenno è fatto al percorso di riabilitazione intrapreso, laddove, invece, proprio al fine di valutare le concreteprospettive di reinserimentosociale l ’ andamento di tale percorso è fondamentale.

Il provvedimento impugnato mostra anche un non secondario profilo di contraddittorietà laddove, da un lato,afferma che una delle numerose truffe telematiche contestate all’istante sarebbe stata commessa mentre era sottoposto alla misura degli arreti domiciliari, e dall’altro, qualche riga dopo, afferma l’esatto contrario, che, cioè, la condotta tenuta agli arresti domiciliari sarebbe stata regolare.

2. Per le suesposte ragioni il provvedimento impugnato deve essere annullato limitatamente al diniego di concessione dell’affidamento inprova, con rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo esame, da condursi con libertà di giudizio ma nell’osservanza dei principi sopra richiamati.

Annulla l’ordinanza impugnata, relativamente al rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA di Catania lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva l’annullamento con rinvio dell’impugnato provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania con provvedimento del 18 giugno 2025 concedeva a [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa della detenzione domiciliare, rigettando le ulteriori istanze di affidamento in prova, ovvero di semilibertà, stante la valutazione della pericolosità sociale del condannato che sconsigliava la concessione delle più ampie misure alternative. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato, lamentando la violazione dell’art. 47 ord. pen . In particolare, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione il percorso riabilitativo avviato dal [OSCURATO:PERSONA], né il reperimento di un’attività lavorativa; l’istante sarebbe gravato solodal fatto per il qu a l e è detenuto e la successiva i scrizione è anteced e nte la concessione degli arresti domiciliari. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte chiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono di per sé soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024, Scuotto, Rv. 287151 – 01 : in motivazione la Corte ha chiarito che il giudice deve valutare in concreto l’esistenza di elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l’affidamento si riveli proficuo, valorizzando i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato, l’adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l’attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l’eventuale buona prospettiva risocializzante). In ragione di tale insegnamento, che qui si intende ribadire, il provvedimento impugnato mostra delle rilevanti carenze motivazionali, poiché il diniego della misura si fonda sulla gravità dei reati commessi e sulla pendenza di altri procedimenti, mentre nessun cenno è stato fatto al documentato reperimento di un’attività lavorativa, che è dato di notevole rilievo ai fini della concessione della misura dell’affidamento in prova. Non è stato chiarito, poi, dal tribunale sotto quale profilo e per quale aspetto le informazioni di P.S. non sia tranquillizzanti e nessun cenno è fatto al percorso di riabilitazione intrapreso, laddove, invece, proprio al fine di valutare le concreteprospettive di reinserimentosociale l ’ andamento di tale percorso è fondamentale. Il provvedimento impugnato mostra anche un non secondario profilo di contraddittorietà laddove, da un lato,afferma che una delle numerose truffe telematiche contestate all’istante sarebbe stata commessa mentre era sottoposto alla misura degli arreti domiciliari, e dall’altro, qualche riga dopo, afferma l’esatto contrario, che, cioè, la condotta tenuta agli arresti domiciliari sarebbe stata regolare. 2. Per le suesposte ragioni il provvedimento impugnato deve essere annullato limitatamente al diniego di concessione dell’affidamento inprova, con rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo esame, da condursi con libertà di giudizio ma nell’osservanza dei principi sopra richiamati. Annulla l’ordinanza impugnata, relativamente al rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Ca
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