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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18328/2026

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ro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Mameli ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 52, pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-Ricorrente-ControCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco incarica e pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eAttilio Gastaldello, ed elettivamente domiciliato in Roma, via GiuseppeZanardelli n. 34, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-Controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSardegna, Sez. 5, n. 587/2019, pronunziata il 19 settembre 2019,depositata in data 27 settembre 2019 e non notificata;Numero registro generale 14387/2020Numero sezionale 4723/2026Numero di raccolta generale 18328/2026Data pubblicazione 06/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone ricorso, affidato a quattromotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la qualela Commissione tributaria regionale della Sardegna ha rigettato ilgravame della società avverso la decisione, resa dalla Commissionetributaria provinciale di Cagliari, che aveva disatteso l’impugnazioneavverso distinti avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ICI pergli anni 2010-2011, alla stessa notificati in relazione a immobili di suaproprietà, censiti al foglio 60 del catasto del Comune di Castiadas.Segnatamente, gli avvisi di accertamento, n. 11/2010 e n. 11/2011,erano stati impugnati deducendo l’illegittima e immotivata duplicazionedell’imposta, l’indeterminatezza della pretesa tributaria e laincomprensibilità degli avvisi, la carenza di motivazione, l’erroneità degliimporti richiesti, la violazione degli artt. 6 e 7 della legge n. 212/2000 el’omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale accoglieva parzialmente ilricorso, reputando fondata la censura riferita alla duplicazione dellerichieste di pagamento e considerando applicabile il principio del cumulogiuridico delle sanzioni e rigettando l’impugnazione con riguardo agliulteriori profili di doglianza.Sulle impugnazioni della contribuente e dell’ente impositore, laCommissione tributaria regionale rigettava il gravame principale el’appello incidentale proposto dal Comune di Castiadas, sostanzialmentecondividendo il ragionamento dei giudici di prime cure.2.Il Comune si è costituito con controricorso notificato il 7 luglio2020, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione.Numero registro generale 14387/2020Numero sezionale 4723/2026Numero di raccolta generale 18328/2026Data pubblicazione 06/06/20263.

La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa con laquale ha replicato alle eccezioni di controparte e ha richiamato lededuzioni e conclusioni formulate nel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, in rubrica «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, D. Lgs.504/1992 per avere la Commissione tributaria regionale della Sardegnaaffermato che la voce “particelle varie” indicata negli avvisi diaccertamento rendesse comprensibile la pretesa tributaria», lacontribuente deduce che i giudici territoriali hanno errato a ritenere che gliavvisi fossero perfettamente comprensibili sulla base del mero riferimentoalle “particelle varie“ ricadenti nel foglio 60, stimate dal Comune per unvalore di oltre un milione di euro, non essendo individuabili gli immobili eil valore ad essi attribuito.2.

Con il secondo motivo, in rubrica «Ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 21 septiesdella L. n. 241 del 1990, nonché dell’art. 7 L. n. 212 del 2000 per avere laCTR ritenuto sufficientemente motivata la pretesa tributaria», la ricorrentecensura la sentenza sotto il profilo della ritenuta insussistenza del difettodi motivazione degli avvisi di accertamento impugnati.3.

I motivi, suscettibili di esame congiunto in ragione della strettaconnessione delle censure ivi formulate, tutte incentrate sul pretesoerrore della decisione di gravame nel ritenere sufficiente, sotto diversiprofili, la motivazione dei provvedimenti di accertamento, presentanoprofili di inammissibilità e sono comunque infondati.3.1.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudiziotributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri lasentenza di un giudice tributario sotto il profilo della congruità del giudizioespresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento èNumero registro generale 14387/2020Numero sezionale 4723/2026Numero di raccolta generale 18328/2026Data pubblicazione 06/06/2026necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmentei passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine diconsentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo,essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo,la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione deipresupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (trale tante: Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2004, n. 15867; Cass., Sez. 5^, 4aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez.5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9630;Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2021, n. 19395; Cass., Sez. 6^-5, 8 settembre2021, n. 24247; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30215; Cass., Sez.5^, 4 gennaio 2022, n. 29; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2023, n. 24547;Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501).

Nel caso di specie, in mancanzadi trascrizione degli impugnati avvisi di accertamento o del relativocontenuto essenziale nel corpo del ricorso, non è concessa a questa Cortela possibilità di verificare la corrispondenza del contenuto dell'attoimpositivo rispetto a quanto asserito dal contribuente; ciò comporta ilradicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presupponeappunto la conoscenza certa del tenore dell'atto impositivo.3.2.In ogni caso, le censure devono essere disattese, alla lucedell’accertamento fattone dal giudice di appello, a tenore del quale: «Sullapretesa incomprensibilità degli avvisi (secondo motivo d’appello; motivoproposto e rigettato in primo grado), la CTP si è correttamentepronunciata, ritenendo che era ben possibile evincere quali fossero gliimmobili di sua proprietà iscritti al foglio 60 del Comune di Castiadas equindi anche di valutare la congruità degli importi applicati (terzo motivo),essendo per ogni immobile indicato il valore attribuito, con specificazioneche era stato attribuito il valore venale in comune commercio, giusta ilregolamento comunale.

La società non ha proposto alcun calcoloalternativo.»; invero, tale argomentazione è conforme all’orientamentoNumero registro generale 14387/2020Numero sezionale 4723/2026Numero di raccolta generale 18328/2026Data pubblicazione 06/06/2026consolidato di questa Corte, secondo cui l'obbligo motivazionaledell'accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possonovalere anche per l’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui ilcontribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria neisuoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantumdell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre allapuntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizionecreditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamentegiustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioniadducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa,restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioniriguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a daresostegno alla pretesa impositiva» (Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n.26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass.,Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022,n. 34014; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5^, 31gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501; Cass.,Sez. 5^, 9 ottobre 2024, n. 26336), nonché la specifica indicazione delpresupposto cui ricondurre la modifica del valore dell'immobile conriferimento ai parametri indicati dall'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504 (Cass., Sez. 6^-5, 17 giugno 2016, n. 12658; Cass., Sez. 5^, 30gennaio 2019, n. 2555; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, nn. 1569 e1570).Dalla motivazione della sentenza è dato, in particolare, desumere,mediante puntuale richiamo al contenuto della condivisa decisione diprime cure, che gli avvisi recavano per ogni immobile il valore assegnato,«con specificazione che era stato attribuito il valore venale in comunecommercio, giusta il regolamento comunale», onde deve ritenersi che lasocietà contribuente fosse stata posta in grado di conoscere la pretesaNumero registro generale 14387/2020Numero sezionale 4723/2026Numero di raccolta generale 18328/2026Data pubblicazione 06/06/2026tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestareefficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta.4.

Con il terzo motivo, in rubrica «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.» peravere la CTR ritenuto che fosse onere probatorio della ricorrenteindividuare quali fossero i propri immobili soggetti a tassazione all’internodell’indicazione “particelle varie”, la contribuente impugna la sentenzanella parte in cui viene affermato che la società doveva conoscere qualifossero gli immobili di sua proprietà iscritti al Foglio 60 e quindi anche divalutare la congruità degli importi applicati, in palese violazione dell’art.2967 cod. civ. competendo all’ente impositore l’onere di allegare eprovare i fatti costitutivi della pretesa espressa nell’atto.4.1.

Il motivo è infondato.Premesso che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., soltantonell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad unaparte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazioneche il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass., n.6374/2023), nella specie parte ricorrente censura un argomento dellamotivazione della sentenza che, tuttavia, lungi dal riguardare i criteri diripartizione dell’onere probatorio, figura enunciato relativamente allapretesa incomprensibilità del contenuto degli avvisi da parte dellacontribuente.5.

Il quarto motivo, in rubrica «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 12 L. n. 212/2000»per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto insussistentel’obbligo di contraddittorio preventivo tra le parti.5.1.

Il motivo è infondato e va disatteso.Numero registro generale 14387/2020Numero sezionale 4723/2026Numero di raccolta generale 18328/2026Data pubblicazione 06/06/2026Premesso che l'atto impositivo tributario presenta una sua specificitànell'ambito degli atti amministrativi, donde ad essi non consegueun'automatica applicabilità delle norme in tema di procedimentoamministrativo (cfr. Cass. sez. 5, 18 settembre 2015, n. 18488), èsufficiente evidenziare come la sentenza impugnata si ponga in linea con ilprincipio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 9 dicembre2015, n. 24823), che, limitato l'ambito di applicabilità dell'art. 12, comma7, della

1. n. 212/2000 ai soli casi di accessi, ispezioni o verifiche presso ilocali del contribuente, hanno chiarito che «in tema di tributi c.d. nonarmonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorioendoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente inrelazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamentesancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la direttaapplicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorioendoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso,anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, ilcontribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni cheavrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse statotempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutatecon riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli nonpuramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canonegenerale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale,sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tuteladell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto» (tra lasuccessiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030;Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11settembre 2017, n. 21071; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n.26943; Cass. sez. 6-5, ord. 6 febbraio 2018, n. 2873; ord. 24 dicembre2020 n. 29540/2020 e ord. 11 febbraio 2020, n. 3172).

Ne consegue, adNumero registro generale 14387/2020Numero sezionale 4723/2026Numero di raccolta generale 18328/2026Data pubblicazione 06/06/2026ogni evidenza, che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione didetto principio.6.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate comeda dispositivo.7.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio,liquidate nella misura di euro 2.410,00 per compensi professionali, oltreeuro 200,00 per esborsi, Iva, Cpa e rimborso spese generali come perlegge, in favore del Comune controricorrente.Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi da remoto,del 29.5.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Mameli ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 52, pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-Ricorrente-ControCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco incarica e pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eAttilio Gastaldello, ed elettivamente domiciliato in Roma, via GiuseppeZanardelli n. 34, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-Controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSardegna, Sez. 5, n. 587/2019, pronunziata il 19 settembre 2019,depositata in data 27 settembre 2019 e non notificata;Numero registro generale 14387/2020Numero sezionale 4723/2026Numero di raccolta generale 18328/2026Data pubblicazione 06/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone ricorso, affidato a quattromotivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con la qualela Commissione tributaria regionale della Sardegna ha rigettato ilgravame della società avverso la decisione, resa dalla Commissionetributaria provinciale di Cagliari, che aveva disatteso l’impugnazioneavverso distinti avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ICI pergli anni 2010-2011, alla stessa notificati in relazione a immobili di suaproprietà, censiti al foglio 60 del catasto del Comune di Castiadas.Segnatamente, gli avvisi di accertamento, n. 11/2010 e n. 11/2011,erano stati impugnati deducendo l’illegittima e immotivata duplicazionedell’imposta, l’indeterminatezza della pretesa tributaria e laincomprensibilità degli avvisi, la carenza di motivazione, l’erroneità degliimporti richiesti, la violazione degli artt. 6 e 7 della legge n. 212/2000 el’omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale accoglieva parzialmente ilricorso, reputando fondata la censura riferita alla duplicazione dellerichieste di pagamento e considerando applicabile il principio del cumulogiuridico delle sanzioni e rigettando l’impugnazione con riguardo agliulteriori profili di doglianza.Sulle impugnazioni della contribuente e dell’ente impositore, laCommissione tributaria regionale rigettava il gravame principale el’appello incidentale proposto dal Comune di Castiadas, sostanzialmentecondividendo il ragionamento dei giudici di prime cure.2.Il Comune si è costituito con controricorso notificato il 7 luglio2020, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza dell’impugnazione.Numero registro generale 14387/2020Numero sezionale 4723/2026Numero di raccolta generale 18328/2026Data pubblicazione 06/06/20263. La società ricorrente ha depositato memoria illustrativa con laquale ha replicato alle eccezioni di controparte e ha richiamato lededuzioni e conclusioni formulate nel ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, in rubrica «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.: violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, D. Lgs.504/1992 per avere la Commissione tributaria regionale della Sardegnaaffermato che la voce “particelle varie” indicata negli avvisi diaccertamento rendesse comprensibile la pretesa tributaria», lacontribuente deduce che i giudici territoriali hanno errato a ritenere che gliavvisi fossero perfettamente comprensibili sulla base del mero riferimentoalle “particelle varie“ ricadenti nel foglio 60, stimate dal Comune per unvalore di oltre un milione di euro, non essendo individuabili gli immobili eil valore ad essi attribuito.2. Con il secondo motivo, in rubrica «Ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 21 septiesdella L. n. 241 del 1990, nonché dell’art. 7 L. n. 212 del 2000 per avere laCTR ritenuto sufficientemente motivata la pretesa tributaria», la ricorrentecensura la sentenza sotto il profilo della ritenuta insussistenza del difettodi motivazione degli avvisi di accertamento impugnati.3. I motivi, suscettibili di esame congiunto in ragione della strettaconnessione delle censure ivi formulate, tutte incentrate sul pretesoerrore della decisione di gravame nel ritenere sufficiente, sotto diversiprofili, la motivazione dei provvedimenti di accertamento, presentanoprofili di inammissibilità e sono comunque infondati.3.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudiziotributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione,sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri lasentenza di un giudice tributario sotto il profilo della congruità del giudizioespresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento èNumero registro generale 14387/2020Numero sezionale 4723/2026Numero di raccolta generale 18328/2026Data pubblicazione 06/06/2026necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmentei passi che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine diconsentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo,essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo,la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione deipresupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento (trale tante: Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2004, n. 15867; Cass., Sez. 5^, 4aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez.5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9630;Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2021, n. 19395; Cass., Sez. 6^-5, 8 settembre2021, n. 24247; Cass., Sez. 6^-5, 27 ottobre 2021, n. 30215; Cass., Sez.5^, 4 gennaio 2022, n. 29; Cass., Sez. 5^, 11 agosto 2023, n. 24547;Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501). Nel caso di specie, in mancanzadi trascrizione degli impugnati avvisi di accertamento o del relativocontenuto essenziale nel corpo del ricorso, non è concessa a questa Cortela possibilità di verificare la corrispondenza del contenuto dell'attoimpositivo rispetto a quanto asserito dal contribuente; ciò comporta ilradicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presupponeappunto la conoscenza certa del tenore dell'atto impositivo.3.2.In ogni caso, le censure devono essere disattese, alla lucedell’accertamento fattone dal giudice di appello, a tenore del quale: «Sullapretesa incomprensibilità degli avvisi (secondo motivo d’appello; motivoproposto e rigettato in primo grado), la CTP si è correttamentepronunciata, ritenendo che era ben possibile evincere quali fossero gliimmobili di sua proprietà iscritti al foglio 60 del Comune di Castiadas equindi anche di valutare la congruità degli importi applicati (terzo motivo),essendo per ogni immobile indicato il valore attribuito, con specificazioneche era stato attribuito il valore venale in comune commercio, giusta ilregolamento comunale. La società non ha proposto alcun calcoloalternativo.»; invero, tale argomentazione è conforme all’orientamentoNumero registro generale 14387/2020Numero sezionale 4723/2026Numero di raccolta generale 18328/2026Data pubblicazione 06/06/2026consolidato di questa Corte, secondo cui l'obbligo motivazionaledell'accertamento in materia di ICI (ma le stesse argomentazioni possonovalere anche per l’IMU) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui ilcontribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria neisuoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantumdell'imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre allapuntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizionecreditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamentegiustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioniadducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa,restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioniriguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a daresostegno alla pretesa impositiva» (Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2017, n.26431; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, n. 1569; Cass., Sez. 6^-5, 3febbraio 2021, n. 2348; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16681; Cass.,Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2022,n. 34014; Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2023, n. 28758; Cass., Sez. 5^, 31gennaio 2024, n. 2929; Cass., Sez. 5^, 12 marzo 2024, n. 6501; Cass.,Sez. 5^, 9 ottobre 2024, n. 26336), nonché la specifica indicazione delpresupposto cui ricondurre la modifica del valore dell'immobile conriferimento ai parametri indicati dall'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504 (Cass., Sez. 6^-5, 17 giugno 2016, n. 12658; Cass., Sez. 5^, 30gennaio 2019, n. 2555; Cass., Sez. 5^, 26 gennaio 2021, nn. 1569 e1570).Dalla motivazione della sentenza è dato, in particolare, desumere,mediante puntuale richiamo al contenuto della condivisa decisione diprime cure, che gli avvisi recavano per ogni immobile il valore assegnato,«con specificazione che era stato attribuito il valore venale in comunecommercio, giusta il regolamento comunale», onde deve ritenersi che lasocietà contribuente fosse stata posta in grado di conoscere la pretesaNumero registro generale 14387/2020Numero sezionale 4723/2026Numero di raccolta generale 18328/2026Data pubblicazione 06/06/2026tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestareefficacemente l'"an" ed il "quantum" dell'imposta.4. Con il terzo motivo, in rubrica «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.» peravere la CTR ritenuto che fosse onere probatorio della ricorrenteindividuare quali fossero i propri immobili soggetti a tassazione all’internodell’indicazione “particelle varie”, la contribuente impugna la sentenzanella parte in cui viene affermato che la società doveva conoscere qualifossero gli immobili di sua proprietà iscritti al Foglio 60 e quindi anche divalutare la congruità degli importi applicati, in palese violazione dell’art.2967 cod. civ. competendo all’ente impositore l’onere di allegare eprovare i fatti costitutivi della pretesa espressa nell’atto.4.1. Il motivo è infondato.Premesso che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è censurabile aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., soltantonell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad unaparte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole discomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivied eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazioneche il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass., n.6374/2023), nella specie parte ricorrente censura un argomento dellamotivazione della sentenza che, tuttavia, lungi dal riguardare i criteri diripartizione dell’onere probatorio, figura enunciato relativamente allapretesa incomprensibilità del contenuto degli avvisi da parte dellacontribuente.5. Il quarto motivo, in rubrica «Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e 12 L. n. 212/2000»per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto insussistentel’obbligo di contraddittorio preventivo tra le parti.5.1. Il motivo è infondato e va disatteso.Numero registro generale 14387/2020Numero sezionale 4723/2026Numero di raccolta generale 18328/2026Data pubblicazione 06/06/2026Premesso che l'atto impositivo tributario presenta una sua specificitànell'ambito degli atti amministrativi, donde ad essi non consegueun'automatica applicabilità delle norme in tema di procedimentoamministrativo (cfr. Cass. sez. 5, 18 settembre 2015, n. 18488), èsufficiente evidenziare come la sentenza impugnata si ponga in linea con ilprincipio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 9 dicembre2015, n. 24823), che, limitato l'ambito di applicabilità dell'art. 12, comma7, della 1. n. 212/2000 ai soli casi di accessi, ispezioni o verifiche presso ilocali del contribuente, hanno chiarito che «in tema di tributi c.d. nonarmonizzati, l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorioendoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente inrelazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamentesancito; mentre in tema di tributi cd. armonizzati, avendo luogo la direttaapplicazione del diritto dell'Unione, la violazione del contraddittorioendoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso,anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, ilcontribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni cheavrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse statotempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutatecon riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli nonpuramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canonegenerale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale,sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tuteladell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto» (tra lasuccessiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030;Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11settembre 2017, n. 21071; Cass. sez. 6-5, ord. 14 novembre 2017, n.26943; Cass. sez. 6-5, ord. 6 febbraio 2018, n. 2873; ord. 24 dicembre2020 n. 29540/2020 e ord. 11 febbraio 2020, n. 3172). Ne consegue, adNumero registro generale 14387/2020Numero sezionale 4723/2026Numero di raccolta generale 18328/2026Data pubblicazione 06/06/2026ogni evidenza, che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione didetto principio.6. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va rigettato.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate comeda dispositivo.7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio,liquidate nella misura di euro 2.410,00 per compensi professionali, oltreeuro 200,00 per esborsi, Iva, Cpa e rimborso spese generali come perlegge, in favore del Comune controricorrente.Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi da remoto,del 29.5.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18328/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris