CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44484/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 31 gennaio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione e euro duemila di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 56 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di ricorso. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2.2. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che, secondo la remota e prevalente giurisprudenza, la cessione, la vendita, l'acquisto e la ricezione di sostanze stupefacenti si perfezionano con il solo fatto del consenso sull'oggetto (ed eventualmente sul prezzo: nella vendita e nell'ac- quisto) del negozio, non occorrendo l'effettiva consegna della sostanza (o l'effettivo pagamento del prezzo pattuito: nella vendita e nell'acquisto); in una tale ottica, co- stituendo la materiale traditio della droga una mera conseguenza del già intervenuto accordo, la cui concretizzazione vale solo a dare esaustiva e definitiva contezza, an- che sul piano probatorio, della concordata attività criminosa e dei soggetti che l'hanno posta in essere (Sez. 4, 29 maggio 2001, Tonnassini, non massinnata; Sez. 1, 22 novembre 2000, Bilotti, Rv. 217843; Sez. 6, 16 marzo 1998, Casà, non massimata). Si è altresì affermato che, in tema di spaccio di sostanze stupefacenti, per aversi consumazione del reato di cessione, non occorre che la droga sia materialmente con- segnata all'acquirente, essendo sufficiente che sulla consegna si sia formato il con- senso tra le parti; la mancata disponibilità da parte del venditore al momento della conclusione dell'accordo del quantitativo pattuito, se è in grado di procurarselo e di consegnarlo entro breve tempo, è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e non equivale ad una inesistenza originaria e assoluta dell'oggetto dell'azione, né determina una inefficienza causale della condotta, senza che possa farsi ricorso alla figura del reato impossibile prevista dal secondo comma dell'art. 49 cod. pen. (Sez. 6, n. 5301 del 12/12/1995, dep. 1996, Falsone, Rv. 205646). Non può condividersi l'isolata giurisprudenza contraria a quella sopra richiamata, secondo cui per la consumazione dei reati di vendita, cessione, acquisto e ricezione di sostanze stupefacenti non basta l'accordo tra le parti, ma occorre anche la conse- gna (traditio) della sostanza stupefacente e, limitatamente, alla vendita e all'acqui- sto, anche la corresponsione del relativo prezzo (Sez. 6, 01/06/1998, Ceman, non massimata). Ciò posto sui principi operanti in materia, nella fattispecie in esame, la Corte partenopea, con motivazione non manifestamente illogica, ha evidenziato che i dia- loghi collegati all'episodio criminoso in questione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l'imputato dimostravano che quest'ultimo intratteneva rapporti con loro per l'acquisto dello stupefacente; la Corte distrettuale ha anche adeguatamente chia- rito le ragioni per le quali il colloquio del 19 giugno 2016, relativo al presente proce- dimento, concernesse una vicenda diversa da quella del successivo 25 giugno 2016, la quale aveva portato alla perquisizione dell'autoveicolo guidato dal Trotta ed al rin- venimento di una confezione di gr. 15,65 di marijuana e di un'altra di gr. 3,8 di hashish. Il ricorrente prospetta mere doglianze in punto di fatto e deduce illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere connotata da lineare e coerente logicità nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la mo- tivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. 4. Anche il secondo motivo di appello è manifestamente infondato, in quanto le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono in- sindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico- giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da rite- nersi adeguata. In particolare, la Corte territoriale sottolinea la personalità trasgres- siva dell'imputato nonché i plurimi acquisiti di stupefacente finalizzati alle successive cessioni. A fronte di tanto, il ricorrente non attacca il punto nodale della motivazione, ma si limita ad opporre meri assunti di carattere astratto o, comunque, fondati su una diversa prospettazione dei fatti, nel (non riuscito) tentativo di sminuire il peso dell'im- pianto motivazionale disegnato dai giudici di merito. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen