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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 15645/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; del [OSCURATO:PERSONA] uctit-e41--eftferrstyre Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 06/10/2021 con la quale il Tribunale di Alessandria ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata in relazione ai reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen. e 75, comma 2, d.

Igs. n. 159 del 2011, è inammissibile, in quanto la censura di assenza di adeguata motivazione in ordine alla mancata assoluzione e alla qualificazione giuridica (che è profilo diverso da una censura che investisse specificamente il profilo della qualificazione giuridica) si colloca al di fuori dello spettro dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 2.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 03/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] V SEZIONE PENALE IN CANCELLERIA21 API? 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; del [OSCURATO:PERSONA] uctit-e41--eftferrstyre Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 06/10/2021 con la quale il Tribunale di Alessandria ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata in relazione ai reati di cui agli artt. 497-bis cod. pen. e 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, è inammissibile, in quanto la censura di assenza di adeguata motivazione in ordine alla mancata assoluzione e alla qualificazione giuridica (che è profilo diverso da una censura che investisse specificamente il profilo della qualificazione giuridica) si colloca al di fuori dello spettro dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 03/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] V SEZIONE PENALE IN CANCELLERIA21 API? 2022
Sentenza Cassazione n. 15645/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris