Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 07739/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di un anno di reclusione e 2.000,00 euro di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo alla confisca del denaro sequestrato; il Tribunale non avrebbe considerato che il Gerardi sarebbe stato condannato per una condotta di detenzione di stupefacente, peraltro in soli 23 grammi di hashish, e che non emergerebbe alcun nesso diretto tra questo quantitativo e la somma in esame, che non potrebbe mai essere il frutto di cessioni pregresse.

Infine, si rappresenta che la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, infine riconosciuta, impedirebbe la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Il Tribunale, pronunciandosi sulla confisca del denaro, ha infatti steso una motivazione del tutto adeguata, fondata su concreti elementi istruttori e priva dei vizi denunciati; come tale, dunque, non censurabile.

La somma di danaro contante sequestrata al Gerardi - pari a 34.180,00 euro - è stata ritenuta, con argomento logico, provento di pregressa attività di spaccio, ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., anche perché trovata all'interno di un sacco giallo, dentro un armadio, peraltro lo stesso nel quale era stato trovato l'hashish, per 23 grammi.

Ancora, il Tribunale ha ricordato che l'imputato non aveva fornito alcuna prova circa un'occupazione lavorativa lecita, tale da poter giustificare - anche solo astrattamente - la disponibilità di una così significativa somma di denaro.

Ebbene, tutti questi argomenti risultano estranei all'impugnazione, che agli stessi non dedica alcun passaggio, concentrandosi soltanto sull'astratto rapporto tra contestazione e sequestro, oltre che sul prezzo dell'hashish sul mercato, di certo non valutabile in questa sede.

5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 14 gennaio 2022 Il sigliere estensore Il P ,esidente Men, Rosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di un anno di reclusione e 2.000,00 euro di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione con riguardo alla confisca del denaro sequestrato; il Tribunale non avrebbe considerato che il Gerardi sarebbe stato condannato per una condotta di detenzione di stupefacente, peraltro in soli 23 grammi di hashish, e che non emergerebbe alcun nesso diretto tra questo quantitativo e la somma in esame, che non potrebbe mai essere il frutto di cessioni pregresse. Infine, si rappresenta che la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, infine riconosciuta, impedirebbe la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Il Tribunale, pronunciandosi sulla confisca del denaro, ha infatti steso una motivazione del tutto adeguata, fondata su concreti elementi istruttori e priva dei vizi denunciati; come tale, dunque, non censurabile. La somma di danaro contante sequestrata al Gerardi - pari a 34.180,00 euro - è stata ritenuta, con argomento logico, provento di pregressa attività di spaccio, ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod. pen., anche perché trovata all'interno di un sacco giallo, dentro un armadio, peraltro lo stesso nel quale era stato trovato l'hashish, per 23 grammi. Ancora, il Tribunale ha ricordato che l'imputato non aveva fornito alcuna prova circa un'occupazione lavorativa lecita, tale da poter giustificare - anche solo astrattamente - la disponibilità di una così significativa somma di denaro. Ebbene, tutti questi argomenti risultano estranei all'impugnazione, che agli stessi non dedica alcun passaggio, concentrandosi soltanto sull'astratto rapporto tra contestazione e sequestro, oltre che sul prezzo dell'hashish sul mercato, di certo non valutabile in questa sede. 5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14 gennaio 2022 Il sigliere estensore Il P ,esidente Men, Rosi
Sentenza Cassazione n. 07739/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris