CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 settembre 2026
Cassazione n. 25721/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]controMinistero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n.958/2026 depositata il11/02/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 14 luglio 2026;Considerato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 ter,comma 7, del d.lgs. n.150/2011 e dell’art. 35 bis, comma 14, del d.lgs.n.25/2008, la sospensione dei termini processuali non opera neiprocedimenti riguardanti controversie in materia di diniego o di revoca deipermessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 7158/2026Numero sezionale 553/2026Numero di raccolta generale 25721/2026Data pubblicazione 23/09/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 23/09/2026Laura Tricomi