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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 novembre 2018

Cassazione n. 04676/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11254-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] A.R.S.S.A. [OSCURATO:PERSONA] E PER I [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente - avverso la sentenza n. 1460/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/11/2018 R.G.N. 50/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.11254/2019 Cron.

Rep.

Ud.20/12/2023 CC - che, con sentenza del 29 novembre 2018, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la decisione resa dal Tribunale di Cosenza e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’A.R.S.A.C. - Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’[OSCURATO:PERSONA] – Gestione stralcio A.R.S.S.A., avente ad oggetto la condanna dell’allora A.R.S.S.A. al pagamento della somma dovuta a conguaglio dell’indennità incentivante (dovuta per aver aderito alla risoluzione consensuale del rapporto in essere con l’ A.R.S.S.A. con riconoscimento di un incentivo all’esodo previsto dall’art. 6 l.

Regione Calabria n. 9/2007) computata su una base di calcolo comprensiva della tredicesima mensilità rispetto a quella versata in base a quanto previsto con il negozio risolutivo che quelle voci non contemplava; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non aver il Valeriano provato che attraverso le procedure da individuarsi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, L.R. n. 9/2007, dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali si fosse pervenuti ad una determinazione dei criteri di computo tali da comportare la necessaria inclusione della tredicesima mensilità; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Valeriano, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’ l’A.R.S.A.C. – Gestione stralcio A.R.S.S.A.; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione de gli artt. 6, L.R. n. 9/2007, 111 Cost. e 1362 e ss. c.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente accollato al ricorrente l’onere della prova della nozione di retribuzione prevista dal piano di incentivo all’esodo dei dipendenti A.R.S.S.A. approvato con delibera della Giunta regionale n. 748/2007 e richiamato nel contratto risolutivo del rapporto di lavoro ed in ogni caso di aver fornito tale prova del resto desumibile dalla circolare A.R.S.S.A. n. 18/2007 prodotta in atti nonché dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte e della Corte costituzionale, fermo restando che il contratto di risoluzione del rapporto non recava, né nel testo né nell’allegato A, alcuna specificazione degli elementi retributivi assunti a base di computo dell’indennità incentivante; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, il ricorrente lamenta il carattere apparente della motivazione con cui la Corte territoriale, nel disporre secondo il criterio della soccombenza in ordine alle spese di lite, non ha dato conto della mancata compensazione delle stesse, giustificata dal repentino mutamento di orientamento circa l’oggetto del giudizio; - che il primo motivo si rivela meritevole di accoglimento alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte con la sentenza n. 1748/2017 e ribadito da numerose successive decisioni, alle cui motivazioni si rinvia, per il quale nel concetto di “retribuzione lorda” previsto dall’art. 7 l.

Regione Calabria 2.3.2005 n. 8 deve essere inclusa la 13^ mensilità come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nel dichiarare illegittima, con sentenza n. 271/2011, la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 44 l.

Regione Calabria 13.6.2008, n. 15 che disponeva in senso contrario, interpretazione che non trova smentita in alcuna clausola del contratto individuale che, limitandosi ad effettuare il calcolo matematico delle somme dovute, non recava alcuna specificazione degli elementi retributivi assunti a base di computo dell’indennità incentivante; - che il primo motivo del ricorso va, dunque, accolto, con conseguente assorbimento del secondo e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Cor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11254-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] A.R.S.S.A. [OSCURATO:PERSONA] E PER I [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente - avverso la sentenza n. 1460/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/11/2018 R.G.N. 50/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.11254/2019 Cron. Rep. Ud.20/12/2023 CC - che, con sentenza del 29 novembre 2018, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la decisione resa dal Tribunale di Cosenza e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’A.R.S.A.C. - Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’[OSCURATO:PERSONA] – Gestione stralcio A.R.S.S.A., avente ad oggetto la condanna dell’allora A.R.S.S.A. al pagamento della somma dovuta a conguaglio dell’indennità incentivante (dovuta per aver aderito alla risoluzione consensuale del rapporto in essere con l’ A.R.S.S.A. con riconoscimento di un incentivo all’esodo previsto dall’art. 6 l. Regione Calabria n. 9/2007) computata su una base di calcolo comprensiva della tredicesima mensilità rispetto a quella versata in base a quanto previsto con il negozio risolutivo che quelle voci non contemplava; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non aver il Valeriano provato che attraverso le procedure da individuarsi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, L.R. n. 9/2007, dalla Giunta regionale sentite le organizzazioni sindacali si fosse pervenuti ad una determinazione dei criteri di computo tali da comportare la necessaria inclusione della tredicesima mensilità; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Valeriano, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’ l’A.R.S.A.C. – Gestione stralcio A.R.S.S.A.; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione de gli artt. 6, L.R. n. 9/2007, 111 Cost. e 1362 e ss. c.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente accollato al ricorrente l’onere della prova della nozione di retribuzione prevista dal piano di incentivo all’esodo dei dipendenti A.R.S.S.A. approvato con delibera della Giunta regionale n. 748/2007 e richiamato nel contratto risolutivo del rapporto di lavoro ed in ogni caso di aver fornito tale prova del resto desumibile dalla circolare A.R.S.S.A. n. 18/2007 prodotta in atti nonché dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte e della Corte costituzionale, fermo restando che il contratto di risoluzione del rapporto non recava, né nel testo né nell’allegato A, alcuna specificazione degli elementi retributivi assunti a base di computo dell’indennità incentivante; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, il ricorrente lamenta il carattere apparente della motivazione con cui la Corte territoriale, nel disporre secondo il criterio della soccombenza in ordine alle spese di lite, non ha dato conto della mancata compensazione delle stesse, giustificata dal repentino mutamento di orientamento circa l’oggetto del giudizio; - che il primo motivo si rivela meritevole di accoglimento alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte con la sentenza n. 1748/2017 e ribadito da numerose successive decisioni, alle cui motivazioni si rinvia, per il quale nel concetto di “retribuzione lorda” previsto dall’art. 7 l. Regione Calabria 2.3.2005 n. 8 deve essere inclusa la 13^ mensilità come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nel dichiarare illegittima, con sentenza n. 271/2011, la norma di interpretazione autentica di cui all’art. 44 l. Regione Calabria 13.6.2008, n. 15 che disponeva in senso contrario, interpretazione che non trova smentita in alcuna clausola del contratto individuale che, limitandosi ad effettuare il calcolo matematico delle somme dovute, non recava alcuna specificazione degli elementi retributivi assunti a base di computo dell’indennità incentivante; - che il primo motivo del ricorso va, dunque, accolto, con conseguente assorbimento del secondo e la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Cor
Sentenza Cassazione n. 04676/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris