CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2021
Cassazione n. 19597/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato ad AVERSA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 15/06/2021 del TRIBUNALE DI POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Simone PERELLI, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), avv. [OSCURATO:PERSONA] (per [OSCURATO:PERSONA]), avv. [OSCURATO:PERSONA] e Domenico AMODEO (per [OSCURATO:PERSONA]), che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza emessa in data 15 giugno 2021 - per quanto qui rileva -il Tribunale del riesame di Potenza, accogliendo parzialmente l'appello proposto dal Pubblico Ministero, riconosceva la sussistenza della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, esclusa dal G.i.p. dello stesso Tribunale, in relazione a numerosi reati per i quali a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo stesso giudice aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere. 2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata per i motivi qui enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. del codice di rito. 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero, alla luce di quanto disposto dall'art. 310, comma 3, del codice di rito. 3.2. Motivazione illogica e contraddittoria. Omesso confronto con le fondamentali tre argomentazioni svolte dal G.i.p. nell'ordinanza genetica (non appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al clan dei casalesi; genericità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; assenza di prova circa la comunanza di interessi fra Diana e il clan nell'attività di commercio di carburanti nel territorio del Vallo di Diano) e censurabili valutazioni su altri temi espresse nell'ordinanza. 3.3. Insussistenza dell'aggravante soggettiva, poiché le fonti probatorie sono riferibili solo al padre Raffaele. 4. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero per genericità in punto di sussistenza del dolo intenzionale. 4.2. Assenza di motivazione sui motivi a delinquere del ricorrente, sulla specifica direzione finalistica del momento ideologico, sulla sua consapevolezza di avvantaggiare il clan Zagaria. La motivazione dell'ordinanza impugnata è fondata su una concatenazione di presunzioni, già stigmatizzata dal G.i.p. nel provvedimento poi appellato.5. [OSCURATO:PERSONA]. 5.1 Violazione di legge e vizio motivazionale in ordine ai due principali assunti del Tribunale (intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al clan dei casalesi e agevolazione del clan da parte di Petrullo attraverso l'utilizzo di denaro proveniente dallo stesso Diana e per questo dai casalesi), smentiti da numerose circostanze. 5.2. Violazione di legge e vizio motivazionale sulla ritenuta consapevolezza in capo al ricorrente della finalità di favorire il suddetto clan, in ipotesi perseguita da [OSCURATO:PERSONA] o suoi complici. 6. [OSCURATO:PERSONA]. 6.1. Inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero per difetto di interesse, trattandosi della esclusione di una circostanza aggravante. 6.2. Violazione di legge e vizio motivazionale sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante e travisamento della prova. [OSCURATO:PERSONA], cugino del ricorrente, fu partecipe del clan dei casalesi solo fino al dicembre 2011. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono generiche e inidonee allo scopo. La proposta di applicazione della misura di prevenzione risale a fatti di dieci anni precedenti, giudicati con sentenza nella quale era stata esclusa la stessa aggravante. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per difetto di interesse. 2. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non sussiste interesse al ricorso per cassazione avverso un provvedimento de libertate, tenuto conto della fase incidentale in cui è promossa l'impugnazione, quando sia dedotta l'erronea applicazione di una circostanza aggravante, anche a effetto speciale, qualora da questa non conseguano immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura (Sez. 3, n. 36371 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256; Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502; Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507). Il principio è stato di recente ribadito avuto riguardo specificamente all'aggravante dell'agevolazione mafiosa (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito, Rv. 255028; da ultimo v. Sez. 2, n. 1020 del 26/11/2021, dep. 2022, Gaetano, non mass.).Nel caso di specie i ricorrenti, ai quali la misura di massimo grado è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari, sono stati rinviati a giudizio nello scorso mese di marzo e conseguentemente dalla pronuncia del decreto ex art.429 cod. proc. pen. decorre un ulteriore, diverso e autonomo termine di custodia, relativo alla nuova fase del procedimento, ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. b), dello stesso codice. Non sono ravvisabili, dunque, né sono stati dedotti dalle difese "immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura" in atto, dovendosi ribadire che «la ricostruzione del sistema di calcolo dei termini di fase di durata della misura cautelare evidenzia come lo stesso sia caratterizzato dall'operatività del principio della "segmentazione dei termini", cioè della previsione di termini autonomi, che contribuiscono a determinare poi la durata massima della custodia cautelare (così Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260925). Le Sezioni Unite hanno statuito che anche in tema di provvedimenti cautelari l'interesse deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato, sicché esso può ritenersi sussistente solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella preesistente (Sez. U, n. 33541 del 11/07/2011, Canavesi, Rv. 219395) e hanno successivamente ribadito che l'interesse «deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità, deve sussistere non soltanto all'atto della proposizione dell'impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione», richiamando, con riferimento a quest'ultimo aspetto, la categoria della "carenza d'interesse sopraggiunta", il cui fondamento giustificativo «risiede nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, dell'interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, che assorbe e supera la finalità perseguita dall'impugnante» (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397). 3. Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativannente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 ap