CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022
Cassazione n. 12876/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'unico motivo dedotto non è consentito in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto (segnatamente, il ricorso propone un'alternativa ricostruzione del fatto volta a sostenere la sussistenza di un medesimo disegno criminoso e una diversa individua2:ione della data di cessazione della permanenza del reato associativo); Ritenuto che lo stesso motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità anche perché non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale puntualmente disattende le allegazioni difensive, con specifica indicazione della distanza temporale dei fatti, dell'irrilevanza del dato spaziale, della disomogeneità dei reati e dell'estemporaneità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni); Atteso che la presentazione di memoria difensiva, da parte del difensore del ricorrente, non è idonea a far modificare le superiori valutazioni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 dicembre 2022.