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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 04608/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con ordinanza del 31/5/2021 ha respinto la richiesta di rescissione del giudicato della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO il 20/10/2020, divenuta irrevocabile il 9/11/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la condannata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta idoneità della notifica del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore d'ufficio.

Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale in ordine alla consapevolezza dell'imputata, che si sarebbe volontariamente sottratta al procedimento, sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica in quanto, pure dichiarando di condividere e applicare i principi delle Sezioni Unite sul punto, perverrebbe a una conclusione opposta.

Dal verbale, nel quale peraltro gli avvisi sono riportati in modo standard, risulta infatti che l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia non si è perfezionata in quanto l'avvocato di ufficio, prontamente chiamato per telefono dalla polizia giudiziaria, non ha risposto e non ha pertanto prestato il proprio assenso.

La circostanza che il verbale sia stato redatto prima dell'iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., poi, non sarebbe idonea a presumere che l'imputata abbia avuto la necessaria conoscenza che si sarebbe tenuto un processo a suo carico.

Diversamente da quanto evidenziato, d'altro canto, gli avvisi contenuti nel verbale di identificazione non sarebbero stati idonei a rendere la Grouni consapevole della pendenza del procedimento e, tanto, meno che si sarebbe potuto celebrare un processo.

2. In data 27 agosto 2021 è pervenuta in cancelleria la requisitoria con la quale il Procuratore Generale, in persona del Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Dall'analisi degli atti cui questa Corte ha accesso al fine di pronunciarsi in ordine alle questioni processuali dedotte risulta quanto segue (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastri, Rv. 220094).

1.1. La ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], è stata identificata in data 21 gennaio 2019.

1.2. In tale data è stato redatto un verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio nel quale, in assenza della nomina di un difensore di fiducia, le è stato nominato un difensore di ufficio presso il quale la stessa ha dichiarato di eleggere domicilio.

Dallo stesso verbale, redatto compilando un modulo prestampato, risulta che il difensore di ufficio, interpellato telefonicamente, non ha risposto alla chiamata e che la ricorrente, "preso atto del rifiuto o della mancata risposta", ha dichiarato "non sono in grado/non intendo eleggere domicilio".

1.3. In data 7 giugno 2019 il pubblico ministero ha emesso il decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti della ricorrente indicata corna "SFD" (Senza fissa dimora) "con notifiche da effettuarsi ex art. 161, comma 4 c.p.p. presso lo studio del difensore d'ufficio nominato, in difetto di elezione di domicilio (come indicato nel verbale di identificazione del 21.1.2019 ore 23.50, ove si dà atto altresì che l'imputata parla e comprende la lingua italiana)".

1.4. All'udienza dell'8 giugno 2020 il Tribunale, ritenuto che le notifiche fossero regolari e non essendo emerso alcun legittimo impedimento, ha disposto procedersi in assenza dell'imputata.

1.5. Il processo si è concluso con la sentenza di condanna pronunciata il 20 ottobre 2020.

1.6. Nell'intestazione della sentenza l'imputata è indicata come "elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore".

1.7. Avverso la sentenza non è stato proposto appello e la sentenza è divenuta irrevocabile il 9 novembre 2020.

1.8. Il 3 febbraio 2021 la difesa ha presentato istanza di rescissione del giudicato.

1.9. In data 31 maggio 2021 la Corte d'Appello di Milano ha pronunciato l'ordinanza impugnata nella quale, considerato che l'elezione di domicilio era avvenuta dopo l'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017 n. 103, ha ritenuto che l'imputata si fosse volontariamente sottratta alla conoscenza della celebrazione del processo e che pertanto, in assenza di violazioni alla normativa interna e internazionale, ha rigettato la richiesta della difesa.

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'imputato per i motivi illustrati in precedenza.

Le doglianze sono fondate.

In due recenti pronunce, le Sezioni Unite hanno delineato la disciplina del processo in assenza dell'imputo di cui agli artt. 420 bis cod. proc. pen. e seguenti (cfr. Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 e Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716).

In tali sentenze, in sintesi, si è evidenziato che il sistema previsto dal codice presuppone che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo e che il giudice, quindi, ciò anche per le conseguenze derivanti dall'accertamento tardivo dell'assenza inconsapevole, debba procedere avendo certezza che l'imputato sia a conoscenza del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza (cfr. Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], cit. pag. 16 e seguenti; quanto alla necessità che la conoscenza debba riferirsi al processo e non alla fase delle indagini preliminari cfr. in specifico Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, cit. all'articolata motivazione della quale si rinvia).

In questo contesto, "la dichiarazione o elezione di domicilio", "l'applicazione di misura cautelare che abbia portato all'udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare" e "la nomina di un difensore di fiducia", non sono presunzioni quanto, piuttosto, indici di conoscenza del procedimento che non consentono automaticamente di concludere che l'imputato si sia volontariamente e consapevolmente sottratto al giudizio (cfr. Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], cit. pag. 20).

Alla luce di tale premessa le Sezioni Unite, sviluppando quanto già accennato nella precedente sentenza Innaro, hanno evidenziato che le situazioni previste, per avere rilievo ed essere considerate dal giudice ai fini della dichiarazione di assenza, devono avere caratteri di effettività rispetto alle modalità con cui sono state realizzate.

Con specifico riguardo all'elezione di domicilio, poi, per quanto in questa sede rileva, la sentenza citata si è espressa nel senso che la scelta del domicilio deve essere "efficace", "seria" e "reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti" (cfr. ancora Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], cit. pagine 22 e 23) concludendo nel senso che in assenza di un effettivo collegamento tra la persona e il luogo eletto ricorre una ipotesi di domicilio "inidoneo" (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], cit. pag. 24).

Tale principio, pure se pronunciato con specifico riferimento alle elezioni di domicilio avvenute prima dell'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017 n. 103, d'altro canto, proprio in virtù della previsione di cui all'art. 162, comma 4 bis cod. proc. pen. è di carattere generale e nel senso che il giudice è tenuto a verificare che le modalità utilizzate siano in concreto idonee a garantire all'imputato l'effettiva conoscenza dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudiciunn", così che questa non può desumersi neanche dalla dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando questa non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (cfr. Sez. 6 , n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680).

12. Tanto in breve premesso, nel caso di specie, l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, che peraltro non si è perfezionata con l'assenso del difensore, effettuata in una fase prodromica all'esercizio dell'azione penale e addirittura all'iscrizione della notizia di reato, non può ritenersi sufficiente a ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo.

A fronte della dichiarazione dell'indagata, infatti, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza impugnata, non può ritenersi che su questa incombesse alcun onere e, tanto meno, che questa abbia posto in essere un comportamento significativo della volontà di sottrarsi alla conoscenza del processo.

Al di là di quanto dichiarato nel verbale di voler eleggere domicilio presso il difensore nominato d'ufficio e, una volta preso atto della mancata risposta di questo, della impossibilità di indicare un diverso domicilio, infatti, non vi è in atti alcun ulteriore e diverso elemento dal quale poter desumere che l'imputata si sia sottratta alla conoscenza del processo.Né, d'altro canto, per le medesime ragioni, peraltro in assenza di ricerche, può ritenersi che in tali casi operi quanto disposto dall'art. 162, comma 4 cod. proc. pen. che si riferisce esclusivamente al caso in cui il "domicilio precedentemente dichiarato o eletto" sia valido, ipotesi questa che non ricorre come visto nel caso di specie.

3. Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata annullata poiché emessa in violazione di legge.

L'annullamento deve essere esteso anche alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti della ricorrente nel processo illegittimamente svolto in sua assenza, con conseguente restituzione degli atti al medesimo Tribunale per la celebrazione del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca la sentenza di condanna n. 7853/2020 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 20/10/2020 e divenuta irrev

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con ordinanza del 31/5/2021 ha respinto la richiesta di rescissione del giudicato della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO il 20/10/2020, divenuta irrevocabile il 9/11/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la condannata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta idoneità della notifica del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore d'ufficio. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale in ordine alla consapevolezza dell'imputata, che si sarebbe volontariamente sottratta al procedimento, sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica in quanto, pure dichiarando di condividere e applicare i principi delle Sezioni Unite sul punto, perverrebbe a una conclusione opposta. Dal verbale, nel quale peraltro gli avvisi sono riportati in modo standard, risulta infatti che l'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia non si è perfezionata in quanto l'avvocato di ufficio, prontamente chiamato per telefono dalla polizia giudiziaria, non ha risposto e non ha pertanto prestato il proprio assenso. La circostanza che il verbale sia stato redatto prima dell'iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 cod. proc. pen., poi, non sarebbe idonea a presumere che l'imputata abbia avuto la necessaria conoscenza che si sarebbe tenuto un processo a suo carico. Diversamente da quanto evidenziato, d'altro canto, gli avvisi contenuti nel verbale di identificazione non sarebbero stati idonei a rendere la Grouni consapevole della pendenza del procedimento e, tanto, meno che si sarebbe potuto celebrare un processo. 2. In data 27 agosto 2021 è pervenuta in cancelleria la requisitoria con la quale il Procuratore Generale, in persona del Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Dall'analisi degli atti cui questa Corte ha accesso al fine di pronunciarsi in ordine alle questioni processuali dedotte risulta quanto segue (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastri, Rv. 220094). 1.1. La ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], è stata identificata in data 21 gennaio 2019. 1.2. In tale data è stato redatto un verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio nel quale, in assenza della nomina di un difensore di fiducia, le è stato nominato un difensore di ufficio presso il quale la stessa ha dichiarato di eleggere domicilio. Dallo stesso verbale, redatto compilando un modulo prestampato, risulta che il difensore di ufficio, interpellato telefonicamente, non ha risposto alla chiamata e che la ricorrente, "preso atto del rifiuto o della mancata risposta", ha dichiarato "non sono in grado/non intendo eleggere domicilio". 1.3. In data 7 giugno 2019 il pubblico ministero ha emesso il decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti della ricorrente indicata corna "SFD" (Senza fissa dimora) "con notifiche da effettuarsi ex art. 161, comma 4 c.p.p. presso lo studio del difensore d'ufficio nominato, in difetto di elezione di domicilio (come indicato nel verbale di identificazione del 21.1.2019 ore 23.50, ove si dà atto altresì che l'imputata parla e comprende la lingua italiana)". 1.4. All'udienza dell'8 giugno 2020 il Tribunale, ritenuto che le notifiche fossero regolari e non essendo emerso alcun legittimo impedimento, ha disposto procedersi in assenza dell'imputata. 1.5. Il processo si è concluso con la sentenza di condanna pronunciata il 20 ottobre 2020. 1.6. Nell'intestazione della sentenza l'imputata è indicata come "elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore". 1.7. Avverso la sentenza non è stato proposto appello e la sentenza è divenuta irrevocabile il 9 novembre 2020. 1.8. Il 3 febbraio 2021 la difesa ha presentato istanza di rescissione del giudicato. 1.9. In data 31 maggio 2021 la Corte d'Appello di Milano ha pronunciato l'ordinanza impugnata nella quale, considerato che l'elezione di domicilio era avvenuta dopo l'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017 n. 103, ha ritenuto che l'imputata si fosse volontariamente sottratta alla conoscenza della celebrazione del processo e che pertanto, in assenza di violazioni alla normativa interna e internazionale, ha rigettato la richiesta della difesa. 2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'imputato per i motivi illustrati in precedenza. Le doglianze sono fondate. In due recenti pronunce, le Sezioni Unite hanno delineato la disciplina del processo in assenza dell'imputo di cui agli artt. 420 bis cod. proc. pen. e seguenti (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 e Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716). In tali sentenze, in sintesi, si è evidenziato che il sistema previsto dal codice presuppone che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo e che il giudice, quindi, ciò anche per le conseguenze derivanti dall'accertamento tardivo dell'assenza inconsapevole, debba procedere avendo certezza che l'imputato sia a conoscenza del contenuto dell'accusa e del giorno e luogo dell'udienza (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], cit. pag. 16 e seguenti; quanto alla necessità che la conoscenza debba riferirsi al processo e non alla fase delle indagini preliminari cfr. in specifico Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, cit. all'articolata motivazione della quale si rinvia). In questo contesto, "la dichiarazione o elezione di domicilio", "l'applicazione di misura cautelare che abbia portato all'udienza di convalida o la sottoposizione a misura cautelare" e "la nomina di un difensore di fiducia", non sono presunzioni quanto, piuttosto, indici di conoscenza del procedimento che non consentono automaticamente di concludere che l'imputato si sia volontariamente e consapevolmente sottratto al giudizio (cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], cit. pag. 20). Alla luce di tale premessa le Sezioni Unite, sviluppando quanto già accennato nella precedente sentenza Innaro, hanno evidenziato che le situazioni previste, per avere rilievo ed essere considerate dal giudice ai fini della dichiarazione di assenza, devono avere caratteri di effettività rispetto alle modalità con cui sono state realizzate. Con specifico riguardo all'elezione di domicilio, poi, per quanto in questa sede rileva, la sentenza citata si è espressa nel senso che la scelta del domicilio deve essere "efficace", "seria" e "reale, dovendo essere apprezzabile un rapporto tra il soggetto ed il luogo presso il quale dovrebbero essere indirizzati gli atti" (cfr. ancora Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], cit. pagine 22 e 23) concludendo nel senso che in assenza di un effettivo collegamento tra la persona e il luogo eletto ricorre una ipotesi di domicilio "inidoneo" (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], cit. pag. 24). Tale principio, pure se pronunciato con specifico riferimento alle elezioni di domicilio avvenute prima dell'entrata in vigore della L. 23 giugno 2017 n. 103, d'altro canto, proprio in virtù della previsione di cui all'art. 162, comma 4 bis cod. proc. pen. è di carattere generale e nel senso che il giudice è tenuto a verificare che le modalità utilizzate siano in concreto idonee a garantire all'imputato l'effettiva conoscenza dell'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudiciunn", così che questa non può desumersi neanche dalla dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando questa non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (cfr. Sez. 6 , n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680). 12. Tanto in breve premesso, nel caso di specie, l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, che peraltro non si è perfezionata con l'assenso del difensore, effettuata in una fase prodromica all'esercizio dell'azione penale e addirittura all'iscrizione della notizia di reato, non può ritenersi sufficiente a ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo. A fronte della dichiarazione dell'indagata, infatti, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza impugnata, non può ritenersi che su questa incombesse alcun onere e, tanto meno, che questa abbia posto in essere un comportamento significativo della volontà di sottrarsi alla conoscenza del processo. Al di là di quanto dichiarato nel verbale di voler eleggere domicilio presso il difensore nominato d'ufficio e, una volta preso atto della mancata risposta di questo, della impossibilità di indicare un diverso domicilio, infatti, non vi è in atti alcun ulteriore e diverso elemento dal quale poter desumere che l'imputata si sia sottratta alla conoscenza del processo.Né, d'altro canto, per le medesime ragioni, peraltro in assenza di ricerche, può ritenersi che in tali casi operi quanto disposto dall'art. 162, comma 4 cod. proc. pen. che si riferisce esclusivamente al caso in cui il "domicilio precedentemente dichiarato o eletto" sia valido, ipotesi questa che non ricorre come visto nel caso di specie. 3. Sulla scorta di tali considerazioni, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata annullata poiché emessa in violazione di legge. L'annullamento deve essere esteso anche alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti della ricorrente nel processo illegittimamente svolto in sua assenza, con conseguente restituzione degli atti al medesimo Tribunale per la celebrazione del giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca la sentenza di condanna n. 7853/2020 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 20/10/2020 e divenuta irrev
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