CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39369/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 1° aprile 2021, con cui il Tribunale di Gela aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 4 I. n. 110/1975, commesso il 21 agosto 2015, condannandolo alla pena di mesi tre di arresto ed C 500 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio sul giustificato motivo del porto del coltello a serramanico; con il secondo motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego dell'esimente del fatto di particolare tenuità; con il terzo motivo, la violazione degli artt. 157 e 159 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento dell'estinzione del reato per prescrizione; ritenuto che i motivi di ricorso sono, in parte, con contenuto di merito e, in parte, generici, in quanto: in ordine al giustificato motivo, il primo motivo ripropone argomento già valutato dal secondo giudice che ha ritenuto non attendibile la versione resa dall'imputato secondo il quale il coltello era strumento per compiere riparazioni a bordo dell'autovettura; in relazione all'esimente, è stato rilevato che la speciale tenuità del fatto doveva essere esclusa in ragione del negativo profilo soggettivo desumibile dai numerosi prec:edenti penali; quanto al decorso del termine di prescrizione il motivo non precisa i periodi di sospensione del termine e quindi non consente di verificare il loro ammontare complessivo, non valendo a tal fine l'indicazione riportata nell'intestazione della sentenza; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 g