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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 07693/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le doglianze proposte in ricorso sull'affermazione di responsabilità e sul trattamento sanzionatorio non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3, sugli elementi costitutivi di natura oggettiva e soggettiva della fattispecie, e pagg. 3 e 4 sulla congruità della pena irrogata), e che si sollecita inammissibilmente a questa Corte una rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; Considerato che il motivo di ricorso con cui si contesta la mancata declaratoria di prescrizione del reato è manifestamente infondato, poiché all'imputato è stata applicata la contestata recidiva reiterata e specifica, sicché il reato si prescriverà non prima del 22 aprile 2023; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] /r- ---- 4 / D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le doglianze proposte in ricorso sull'affermazione di responsabilità e sul trattamento sanzionatorio non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3, sugli elementi costitutivi di natura oggettiva e soggettiva della fattispecie, e pagg. 3 e 4 sulla congruità della pena irrogata), e che si sollecita inammissibilmente a questa Corte una rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità; Considerato che il motivo di ricorso con cui si contesta la mancata declaratoria di prescrizione del reato è manifestamente infondato, poiché all'imputato è stata applicata la contestata recidiva reiterata e specifica, sicché il reato si prescriverà non prima del 22 aprile 2023; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] /r- ---- 4 / D
Sentenza Cassazione n. 07693/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris