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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 settembre 1963

Cassazione n. 08513/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1963 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, riducendo la pena a mesi quattro di reclusione ed euro 80 di multa, la pronuncia di condanna emessa il 10/07/2018 dal Tribunale di Genova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previsto dagli artt.56, 624 e 625 n.2 cod. pen. perché, al fine di profitto, aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di cosmetici per un valore complessivo di euro 23,43 asportandoli dagli scaffali del negozio denominato «Supershop» oltrepassando le casse senza pagare il corrispettivo, non riuscendo nell'intento per cause a lui non riconducibili, con l'aggravante di aver usato violenza sulle cose consistita nell'avere rotto le placche antitaccheggio.

Fatto commesso in Genova il 28 agosto 2015 con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per i seguenti motivi: - erronea applicazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 625 n.2 cod. pen.

La difesa deduce che, nel caso in esame, non è stato approfondito se il dispositivo antitaccheggio fosse stato effettivamente danneggiato ovvero semplicemente rimosso senza alterarlo.

La motivazione, che parla di semplice rimozione del dispositivo antitaccheggio, si presenta anche manifestamente illogica rispetto alle deposizioni rese all'udienza del 15 maggio 2018 sia dalla Mar.

Magg. [OSCURATO:PERSONA] che dalla signora [OSCURATO:PERSONA].

Il primo teste ha sostenuto che la merce fosse stata rimessa in vendita e di non ricordare se la stessa presentasse le placche antitaccheggio mentre la signora un aveva parlato di placche semplicemente staccate, senza chiarire se fossero state danneggiate; - nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522, comma 2, cod. proc. pen. penale.

La difesa evidenzia che la Corte d'appello ha stabilito la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen. sul presupposto che la testimone [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che l'imputato avesse gettato via la scatola di uno dei prodotti, mentre nel capo di imputazione l'aggravante è stata contestata in quanto consistente nell'aver rotto le placche antitaccheggio.

La Corte di appello ha quindi ritenuto sussistente l'aggravante sulla base di un elemento di fatto, l'essersi liberato di una scatola, non presente nell'originario capo di imputazione, né oggetto di contestazione suppletiva.

L'apertura della confezione al fine di impossessarsi del contenuto, peraltro, non configura l'aggravante della violenza sulle cose, non implicando alcun danneggiamento, trasformazione o mutamento della destinazione della cosa;- erronea applicazione dell'art. 337, comma 3, cod. proc. pen.

Esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen., il reato sarebbe procedibile a querela e, nel caso in esame, secondo la difesa, la Corte di appello ha ritenuto sussistente la valida querela senza accertare i poteri di rappresentanza della querelante, qualificatasi come semplice proprietaria senza che sia provato trattarsi di amministratore dell'esercizio commerciale con poteri di rappresentanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la difesa invoca l'applicazione del principio interpretativo affermato in una sentenza di questa Sezione in base al quale «In tema di furto, deve ritenersi esclusa la circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., quando il dispositivo antitaccheggio, rimosso per sfilamento dalla merce protetta, non solo non risulti danneggiato ma sia riutilizzabile mediante una nuova applicazione» (Sez. 4, n. 10783 del 14/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278652 — 01).

Si tratta, tuttavia, di motivo di ricorso che non supera il vaglio di ammissibilità in quanto non vi è interesse della parte ricorrente a ottenere una pronuncia sul punto.

A prescindere dalla sussistenza di una specifica replica a pag.1 della sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] rileva che il giudice di appello non ha tenuto conto di tale circostanza nella determinazione della pena.

Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, infatti, il giudizio di bilanciamento è stato svolto prendendo in considerazione la sola aggravante della recidiva.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La circostanza aggravante prevista dall'art.625, comma 1, n.2 cod. pen. è stata riconosciuta sulla base dell'accertata rimozione delle placche antitaccheggio, in piena coerenza con l'elemento circostanziale contestato nel capo d'imputazione.

Dal tenore della motivazione è evidente che il riferimento alla condotta dell'imputato, che secondo la testimone [OSCURATO:PERSONA] «aveva gettato via la scatola di uno dei prodotti e aveva rimosso le placche antitaccheggio», avesse funzione meramente descrittiva della dinamica della sottrazione, senza alcuna rimodulazione dell'elemento circostanziale.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il diritto di querela è stato correttamente riconosciuto alla proprietaria dell'esercizio commerciale, in linea con il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il diritto di querela spetta a colui che è in una relazione di fatto con la cosa mobile sottratta, posto che il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso inteso in senso penalistico, anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito (Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1963 avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato, riducendo la pena a mesi quattro di reclusione ed euro 80 di multa, la pronuncia di condanna emessa il 10/07/2018 dal Tribunale di Genova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previsto dagli artt.56, 624 e 625 n.2 cod. pen. perché, al fine di profitto, aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di cosmetici per un valore complessivo di euro 23,43 asportandoli dagli scaffali del negozio denominato «Supershop» oltrepassando le casse senza pagare il corrispettivo, non riuscendo nell'intento per cause a lui non riconducibili, con l'aggravante di aver usato violenza sulle cose consistita nell'avere rotto le placche antitaccheggio. Fatto commesso in Genova il 28 agosto 2015 con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per i seguenti motivi: - erronea applicazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 625 n.2 cod. pen. La difesa deduce che, nel caso in esame, non è stato approfondito se il dispositivo antitaccheggio fosse stato effettivamente danneggiato ovvero semplicemente rimosso senza alterarlo. La motivazione, che parla di semplice rimozione del dispositivo antitaccheggio, si presenta anche manifestamente illogica rispetto alle deposizioni rese all'udienza del 15 maggio 2018 sia dalla Mar. Magg. [OSCURATO:PERSONA] che dalla signora [OSCURATO:PERSONA]. Il primo teste ha sostenuto che la merce fosse stata rimessa in vendita e di non ricordare se la stessa presentasse le placche antitaccheggio mentre la signora un aveva parlato di placche semplicemente staccate, senza chiarire se fossero state danneggiate; - nullità della sentenza ai sensi dell'art. 522, comma 2, cod. proc. pen. penale. La difesa evidenzia che la Corte d'appello ha stabilito la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen. sul presupposto che la testimone [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che l'imputato avesse gettato via la scatola di uno dei prodotti, mentre nel capo di imputazione l'aggravante è stata contestata in quanto consistente nell'aver rotto le placche antitaccheggio. La Corte di appello ha quindi ritenuto sussistente l'aggravante sulla base di un elemento di fatto, l'essersi liberato di una scatola, non presente nell'originario capo di imputazione, né oggetto di contestazione suppletiva. L'apertura della confezione al fine di impossessarsi del contenuto, peraltro, non configura l'aggravante della violenza sulle cose, non implicando alcun danneggiamento, trasformazione o mutamento della destinazione della cosa;- erronea applicazione dell'art. 337, comma 3, cod. proc. pen. Esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 n.2 cod. pen., il reato sarebbe procedibile a querela e, nel caso in esame, secondo la difesa, la Corte di appello ha ritenuto sussistente la valida querela senza accertare i poteri di rappresentanza della querelante, qualificatasi come semplice proprietaria senza che sia provato trattarsi di amministratore dell'esercizio commerciale con poteri di rappresentanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la difesa invoca l'applicazione del principio interpretativo affermato in una sentenza di questa Sezione in base al quale «In tema di furto, deve ritenersi esclusa la circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., quando il dispositivo antitaccheggio, rimosso per sfilamento dalla merce protetta, non solo non risulti danneggiato ma sia riutilizzabile mediante una nuova applicazione» (Sez. 4, n. 10783 del 14/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278652 — 01). Si tratta, tuttavia, di motivo di ricorso che non supera il vaglio di ammissibilità in quanto non vi è interesse della parte ricorrente a ottenere una pronuncia sul punto. A prescindere dalla sussistenza di una specifica replica a pag.1 della sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] rileva che il giudice di appello non ha tenuto conto di tale circostanza nella determinazione della pena. Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, infatti, il giudizio di bilanciamento è stato svolto prendendo in considerazione la sola aggravante della recidiva. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La circostanza aggravante prevista dall'art.625, comma 1, n.2 cod. pen. è stata riconosciuta sulla base dell'accertata rimozione delle placche antitaccheggio, in piena coerenza con l'elemento circostanziale contestato nel capo d'imputazione. Dal tenore della motivazione è evidente che il riferimento alla condotta dell'imputato, che secondo la testimone [OSCURATO:PERSONA] «aveva gettato via la scatola di uno dei prodotti e aveva rimosso le placche antitaccheggio», avesse funzione meramente descrittiva della dinamica della sottrazione, senza alcuna rimodulazione dell'elemento circostanziale. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il diritto di querela è stato correttamente riconosciuto alla proprietaria dell'esercizio commerciale, in linea con il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il diritto di querela spetta a colui che è in una relazione di fatto con la cosa mobile sottratta, posto che il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso inteso in senso penalistico, anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Co
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