CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 42200/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25394/2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 23 ottobre 2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che ha confermato la sua condanna per il delitto di lesioni personali; Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione al calcolo del termine di prescrizione, è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, integra una causa di sospensione della prescrizione ex art. 159, comma 1, n. 3) cod. pen. il rinvio del dibattimento per tentativo di conciliazione, disposto dal giudice di pace su richiesta congiunta delle parti e non nell'esercizio del potere officioso discrezionale attribuitogli dall'art. 29, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (per tutte: Sez. 5, n. 6920 del 14/12/2022, Bruno, Rv. 284263 - 01); Considerato che, nella specie, il rinvio 'dal 7 maggio al 17 settembre 2019 fu disposto su richiesta del difensore dell'imputato e che quello dal 3 marzo al 16 giugno 2020 fu disposto su richiesta congiunta sia del difensore dell'imputato che di quello della persona offesa„ a nulla rilevando le ipotesi formulate nel ricorso circa un difetto di verbalizzazione, sicché il calcolo del termine di prescrizione effettuato dalla Corte di appello, verificate anche le altre cause di sospensione non contestate dal ricorrente, appare corretto. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. e P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2024 Il con