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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 16412/2024

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C.V. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenute in data 6 febbraio 2024, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 maggio 2023 la Corte di appello di Bari, sez. minorenni, confermava la pronuncia del 29 novembre 2021 del Gup del Tribunale per i minorenni della stessa città nei confronti di C.V. con la quale l'imputato era stato condannato, a seguito di rito abbreviato, alla pena di giustizia per il tentato furto aggravato di una vettura (artt. 56, 624, 625 nn.2, 5 e 7 cod. pen.).2.

Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando un unico motivo di censura di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della querela, divenuta necessaria in ragione del mutato regime di procedibilità della fattispecie in esame.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha ravvisato la volontà di proporre querela nella intestazione del verbale di ricezione della denunzia che la polizia giudiziaria ha intestato "denunzia-querela", non considerando che, ai sensi dell'art.336 cod. proc. pen., la volontà di procedere deve risultare manifesta, non potendo equipararsi a tutti i casi in cui il soggetto denunzia semplicemente l'accaduto alla polizia giudiziaria.

3. In data 6 febbraio 2024 è pervenuta la memoria di replica alle conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale con la quale, nell'insistere per l'accoglimento del ricorso, il difensore di fiducia ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte (Sez.4 n. 17532 del 5 marzo 2020, non mass.) che ha evidenziato che, "[..]pur non richiedendosi l'utilizzo di formule sacramentali, la manifestazione di volontà di perseguire il colpevole, ai fini della validità della querela, debba emergere chiaramente, non essendo consentito rinvenire, nel mero atto di denuncia in sé considerato, la richiesta punitiva idonea a integrare la condizione di procedibilità del reato[..]"; nonché ulteriore pronunzia (Sez.4, n. 1964 del 19/12/2023 -dep.2024-, non mass.) secondo cui "[..]la denuncia - e cioè la comunicazione all'Autorità dell'avvenuta consumazione di un fatto di reato - non è sufficiente a qualificare il relativo atto come querela, ove quest'ultimo non contenga l'univoca manifestazione, da parte del soggetto legittimato, della volontà di chiedere la punizione del colpevole, atteso che proprio in ciò consiste la differenziazione tra querela e denuncia[..]". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.L'unico motivo di ricorso risulta infondato per le ragioni che seguono.

1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio, in considerazione del dedotto error in procedendo (S.U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092), risulta che: - in data 01/12/2015 la persona offesa si è recata presso gli uffici della Compagnia dei Carabinieri di Foggia per denunziare l'accaduto e il sottoufficiale di Polizia giudiziaria ha ricevuto le sue dichiarazioni raccogliendole in un "Verbale di ricezione di denuncia/querela"; - ha dichiarato "[..]non intendo costituirmi parte civile nell'instaurando procedimento penale[..];" - il verbale redatto risulta poi essere stato "letto, confermato e sottoscritto" dalla persona offesa.

1.2. Dalla regola dettata dall'art. 336 cod. proc. pen. ("La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato"), si desume come la dichiarazione con cui l'offeso invoca il processo sia un atto ad oggetto essenzialmente libero.

Il suo contenuto necessario e sufficiente deve consistere infatti nella esposizione essenziale del fatto congiunta con l'istanza di procedimento non occorrendo dettagliate precisazioni di quanto esposto, né formule sacramentali.

Con riferimento in particolare alle formalità con cui si propone la querela, l'art. 337, commi primo e secondo, cod. proc. pen. chiarisce che "La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all'estero.

Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.

Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale." Nel caso di specie la querela è stata proposta oralmente ad una delle autorità dinanzi alle quali può essere presentata denunzia.

2. La questione sollevata dalla difesa attiene alla idoneità del verbale predisposto dalla polizia giudiziaria intestato come "ricezione di denuncia querela orale" ai fini della sua validità quale "querela".

Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto con orientamento consolidato e costante che: ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto, formato dalla polizia giudiziaria, come "verbale di denuncia querela", qualora l'atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa "previa lettura e conferma", di sporgere "la presente denuncia - querela" (Sez.5, n.42994 del 14/09/2016, Rv. 268201; Sez. 4, n. 3733 del 07/11/2019, dep.2020, Scalise, Rv. 278034); ai fini della validità della querela presentata oralmente alla polizia giudiziaria a seguito di arresto in flagranza, la manifestazione di volontà della persona offesa di perseguire l'autore del reato è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto, formato su richiesta della persona offesa, come "verbale di ricezione di querela orale" (Sez. 2, n. 9968 del 02/02/2022, Saottini, Rv. 282816 che ha precisato che, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, non è dirimente l'indicazione della formale richiesta di punizione, ma la valutazione del contesto fattuale, riservata al giudice di merito).

2.1. Si è osservato, con le pronunzie citate, che la suddetta interpretazione sarebbe quella maggiormente conforme al dettato delle norme di cui agli artt. 336 e 337 cod. proc. pen., letti attraverso la lente della norma di cui all'art. 120 cod. pen.: "[..]Invero - si è osservato - se l'art. 120 cod. pen. espressamente stabilisce il diritto della persona offesa alla querela, cioè all'attivazione della potestà punitiva per i reati per i quali il legislatore rimette alla parte la decisione sulla concreta persecuzione penale, l'art. 337 cod. proc. pen. chiarisce in quali forme la richiesta debba essere espressa.

E lo fa rinviando alla disciplina della denuncia di cui all'art. 333, comma 2, cod. proc. pen., cioè ad un atto - scritto o orale - dotato di specifica formalità, che può essere validamente presentato solo dalla persona offesa (o dal suo procuratore speciale) e validamente ricevuto solo dal pubblico ministero o da un ufficiale di polizia giudiziaria.

Si tratta di una previsione che riconduce la richiesta di impulso dell'utilizzo del potere punitivo dello Stato, qualora la scelta sia rimessa alla parte, proprio alla 'formalità' dell'espressione di volontà, distinguendo la denuncia, quale informazione dell'autorità intorno ad un fatto che può costituire reato, dalla querela, quale volontà di chiedere che esso sia perseguito.

L'esercizio del diritto di querela, dunque, può senz'altro essere desunto dall'espressa qualificazione dell'atto con il quale esso viene esercitato, in quanto il ricorso al termine 'querela' di per sé sintetizza, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. pen., la manifestazione della volontà che lo Stato proceda penalmente in ordine al fatto di reato in essa descritto [..]" (Sez. 4, n. 3733 del 07/11/2019, cit.).

2.2. Va altresì evidenziato che il verbale, la cui intestazione è "ricezione di denuncia-querela", allorquando è "letto, confermato e sottoscritto" dal denunciante viene fatto proprio da quest'ultimo anche nella parte in cui vi è un espresso riferimento alla "querela" e, dunque, alla volontà di perseguire penalmente il soggetto denunciato.

2.3. Né può considerarsi espressione di un orientamento difforme una recente pronunzia di questa Corte secondo cui non costituisce valida querela l'atto, pur predisposto dalla polizia giudiziaria, intestato come "ricezione di querela orale" e sottoscritto dalla persona offesa, nel caso in cui non si traggano dal tenore delle dichiarazioni in esso contenute e dal comportamento successivo della persona offesa chiari elementi sintomatici della volontà di perseguire il responsabile del reato, trattandosi, comunque, di valutazione spettante al giudice di merito che, se assistita da assoluta congruità logica, sfugge al sindacato di legittimità." (Sez.2, n. 39673 del 08/09/2023, PG c.

Russo, Rv.285311).

Ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela, di modo che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, la pronunzia da ultimo citata ha espressamente richiamato il precedente della medesima sezione (Sez. 2, n. 9968 del 02/02/2022, Saottini, cit.) per evidenziare l'assenza di contrasto con tale decisione vedendosi in una fattispecie diversa in concreto (p.3, par.2.3).

3. Va infine evidenziata un'ulteriore circostanza.

Come sottolineato in precedenza (parli.), il querelante ha anche dichiarato la sua intenzione di non costituirsi parte civile nel futuro procedimento penale.

Ad avviso del Collegio, siffatta dichiarazione non può essere in alcun modo valutata quale indice di una "non volontà di querelare" atteso che la querela attiene alla volontà di perseguire penalmente un soggetto, laddove la costituzione di parte civile attiene all'esercizio dell'azione civile avente ad oggetto la pretesa risarcitoria.

Ben può sussistere la volontà in capo all'offeso di perseguire con la querela l'autore della condotta penalmente rilevante, ma non quella di soddisfare la sua pretesa al risarcimento del danno attraverso la costituzione di parte civile all'interno del processo penale.

Conseguentemente la manifestazione di volontà, espressa nel caso di specie, di non avere intenzione di costituirsi parte civile è circostanza del tutto "neutra" al fine del tema oggetto del ricorso.

4. Al rigetto del ricorso non consegue la condanna alle spese processuale trattandosi di imputato minorenne.

La minore età del ricorrente comporta altresì l'oscuramento dei dati ai sensi dell'art.52 d.lgs.196/03 come imposto dalla legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C.V. [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenute in data 6 febbraio 2024, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 maggio 2023 la Corte di appello di Bari, sez. minorenni, confermava la pronuncia del 29 novembre 2021 del Gup del Tribunale per i minorenni della stessa città nei confronti di C.V. con la quale l'imputato era stato condannato, a seguito di rito abbreviato, alla pena di giustizia per il tentato furto aggravato di una vettura (artt. 56, 624, 625 nn.2, 5 e 7 cod. pen.).2. Avverso la decisione della Corte di appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando un unico motivo di censura di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della querela, divenuta necessaria in ragione del mutato regime di procedibilità della fattispecie in esame. Nel caso di specie la Corte territoriale ha ravvisato la volontà di proporre querela nella intestazione del verbale di ricezione della denunzia che la polizia giudiziaria ha intestato "denunzia-querela", non considerando che, ai sensi dell'art.336 cod. proc. pen., la volontà di procedere deve risultare manifesta, non potendo equipararsi a tutti i casi in cui il soggetto denunzia semplicemente l'accaduto alla polizia giudiziaria. 3. In data 6 febbraio 2024 è pervenuta la memoria di replica alle conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale con la quale, nell'insistere per l'accoglimento del ricorso, il difensore di fiducia ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte (Sez.4 n. 17532 del 5 marzo 2020, non mass.) che ha evidenziato che, "[..]pur non richiedendosi l'utilizzo di formule sacramentali, la manifestazione di volontà di perseguire il colpevole, ai fini della validità della querela, debba emergere chiaramente, non essendo consentito rinvenire, nel mero atto di denuncia in sé considerato, la richiesta punitiva idonea a integrare la condizione di procedibilità del reato[..]"; nonché ulteriore pronunzia (Sez.4, n. 1964 del 19/12/2023 -dep.2024-, non mass.) secondo cui "[..]la denuncia - e cioè la comunicazione all'Autorità dell'avvenuta consumazione di un fatto di reato - non è sufficiente a qualificare il relativo atto come querela, ove quest'ultimo non contenga l'univoca manifestazione, da parte del soggetto legittimato, della volontà di chiedere la punizione del colpevole, atteso che proprio in ciò consiste la differenziazione tra querela e denuncia[..]". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.L'unico motivo di ricorso risulta infondato per le ragioni che seguono. 1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio, in considerazione del dedotto error in procedendo (S.U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092), risulta che: - in data 01/12/2015 la persona offesa si è recata presso gli uffici della Compagnia dei Carabinieri di Foggia per denunziare l'accaduto e il sottoufficiale di Polizia giudiziaria ha ricevuto le sue dichiarazioni raccogliendole in un "Verbale di ricezione di denuncia/querela"; - ha dichiarato "[..]non intendo costituirmi parte civile nell'instaurando procedimento penale[..];" - il verbale redatto risulta poi essere stato "letto, confermato e sottoscritto" dalla persona offesa. 1.2. Dalla regola dettata dall'art. 336 cod. proc. pen. ("La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato"), si desume come la dichiarazione con cui l'offeso invoca il processo sia un atto ad oggetto essenzialmente libero. Il suo contenuto necessario e sufficiente deve consistere infatti nella esposizione essenziale del fatto congiunta con l'istanza di procedimento non occorrendo dettagliate precisazioni di quanto esposto, né formule sacramentali. Con riferimento in particolare alle formalità con cui si propone la querela, l'art. 337, commi primo e secondo, cod. proc. pen. chiarisce che "La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'articolo 333 comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia ovvero a un agente consolare all'estero. Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta è sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale." Nel caso di specie la querela è stata proposta oralmente ad una delle autorità dinanzi alle quali può essere presentata denunzia. 2. La questione sollevata dalla difesa attiene alla idoneità del verbale predisposto dalla polizia giudiziaria intestato come "ricezione di denuncia querela orale" ai fini della sua validità quale "querela". Al riguardo la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto con orientamento consolidato e costante che: ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di perseguire l'autore del reato è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto, formato dalla polizia giudiziaria, come "verbale di denuncia querela", qualora l'atto rechi la dichiarazione, sottoscritta dalla persona offesa "previa lettura e conferma", di sporgere "la presente denuncia - querela" (Sez.5, n.42994 del 14/09/2016, Rv. 268201; Sez. 4, n. 3733 del 07/11/2019, dep.2020, Scalise, Rv. 278034); ai fini della validità della querela presentata oralmente alla polizia giudiziaria a seguito di arresto in flagranza, la manifestazione di volontà della persona offesa di perseguire l'autore del reato è univocamente desumibile dall'espressa qualificazione dell'atto, formato su richiesta della persona offesa, come "verbale di ricezione di querela orale" (Sez. 2, n. 9968 del 02/02/2022, Saottini, Rv. 282816 che ha precisato che, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, non è dirimente l'indicazione della formale richiesta di punizione, ma la valutazione del contesto fattuale, riservata al giudice di merito). 2.1. Si è osservato, con le pronunzie citate, che la suddetta interpretazione sarebbe quella maggiormente conforme al dettato delle norme di cui agli artt. 336 e 337 cod. proc. pen., letti attraverso la lente della norma di cui all'art. 120 cod. pen.: "[..]Invero - si è osservato - se l'art. 120 cod. pen. espressamente stabilisce il diritto della persona offesa alla querela, cioè all'attivazione della potestà punitiva per i reati per i quali il legislatore rimette alla parte la decisione sulla concreta persecuzione penale, l'art. 337 cod. proc. pen. chiarisce in quali forme la richiesta debba essere espressa. E lo fa rinviando alla disciplina della denuncia di cui all'art. 333, comma 2, cod. proc. pen., cioè ad un atto - scritto o orale - dotato di specifica formalità, che può essere validamente presentato solo dalla persona offesa (o dal suo procuratore speciale) e validamente ricevuto solo dal pubblico ministero o da un ufficiale di polizia giudiziaria. Si tratta di una previsione che riconduce la richiesta di impulso dell'utilizzo del potere punitivo dello Stato, qualora la scelta sia rimessa alla parte, proprio alla 'formalità' dell'espressione di volontà, distinguendo la denuncia, quale informazione dell'autorità intorno ad un fatto che può costituire reato, dalla querela, quale volontà di chiedere che esso sia perseguito. L'esercizio del diritto di querela, dunque, può senz'altro essere desunto dall'espressa qualificazione dell'atto con il quale esso viene esercitato, in quanto il ricorso al termine 'querela' di per sé sintetizza, ai sensi dell'art. 336 cod. proc. pen., la manifestazione della volontà che lo Stato proceda penalmente in ordine al fatto di reato in essa descritto [..]" (Sez. 4, n. 3733 del 07/11/2019, cit.). 2.2. Va altresì evidenziato che il verbale, la cui intestazione è "ricezione di denuncia-querela", allorquando è "letto, confermato e sottoscritto" dal denunciante viene fatto proprio da quest'ultimo anche nella parte in cui vi è un espresso riferimento alla "querela" e, dunque, alla volontà di perseguire penalmente il soggetto denunciato. 2.3. Né può considerarsi espressione di un orientamento difforme una recente pronunzia di questa Corte secondo cui non costituisce valida querela l'atto, pur predisposto dalla polizia giudiziaria, intestato come "ricezione di querela orale" e sottoscritto dalla persona offesa, nel caso in cui non si traggano dal tenore delle dichiarazioni in esso contenute e dal comportamento successivo della persona offesa chiari elementi sintomatici della volontà di perseguire il responsabile del reato, trattandosi, comunque, di valutazione spettante al giudice di merito che, se assistita da assoluta congruità logica, sfugge al sindacato di legittimità." (Sez.2, n. 39673 del 08/09/2023, PG c. Russo, Rv.285311). Ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela, di modo che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, la pronunzia da ultimo citata ha espressamente richiamato il precedente della medesima sezione (Sez. 2, n. 9968 del 02/02/2022, Saottini, cit.) per evidenziare l'assenza di contrasto con tale decisione vedendosi in una fattispecie diversa in concreto (p.3, par.2.3). 3. Va infine evidenziata un'ulteriore circostanza. Come sottolineato in precedenza (parli.), il querelante ha anche dichiarato la sua intenzione di non costituirsi parte civile nel futuro procedimento penale. Ad avviso del Collegio, siffatta dichiarazione non può essere in alcun modo valutata quale indice di una "non volontà di querelare" atteso che la querela attiene alla volontà di perseguire penalmente un soggetto, laddove la costituzione di parte civile attiene all'esercizio dell'azione civile avente ad oggetto la pretesa risarcitoria. Ben può sussistere la volontà in capo all'offeso di perseguire con la querela l'autore della condotta penalmente rilevante, ma non quella di soddisfare la sua pretesa al risarcimento del danno attraverso la costituzione di parte civile all'interno del processo penale. Conseguentemente la manifestazione di volontà, espressa nel caso di specie, di non avere intenzione di costituirsi parte civile è circostanza del tutto "neutra" al fine del tema oggetto del ricorso. 4. Al rigetto del ricorso non consegue la condanna alle spese processuale trattandosi di imputato minorenne. La minore età del ricorrente comporta altresì l'oscuramento dei dati ai sensi dell'art.52 d.lgs.196/03 come imposto dalla legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52
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