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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 novembre 2023

Cassazione n. 36415/2023

Testo disponibile della fonte

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ordinanza di correzione di ufficio [OSCURATO:PERSONA] Presidente -Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 14/11/2023 CC Cron.

R.G.N. 5903/2023 MARCO DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato d’ufficiola seguente ORDINANZA sul ricorso per correzione di errore materiale d’ufficio iscritto al n.r.g. 5903/2023 riguardo all’ordinanza della Sesta Sezione - 3 di questa Corte n. 3518 del 2023, emessa in data 6 febbraio 2023 nel procedimento iscritto al n.r.g.8157 del 2022, già vertente fra: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Riccardo e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati presso la PEC del primo; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso al PEC; -resistente - udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Presidente Relatore [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto che:

1. Con ordinanza n. 3518 del 6 febbraio 2023la Sesta Sezione-3 di questa Corte, provvedendo a seguito di ordinanza interlocutoria n. 30742 del 2022 , la quale in precedenza aveva ravvisa to omessa notificazione del ricorso per correzione di errore materiale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Mare s.r.l. riguardo all’ordinanza della Sesta Sezione-3n. 8674 del 2022 ed iscritto al n.r.g. 8157 del 2022, disponeva la chiesta correzione.

2. [OSCURATO:PERSONA] della Terza Sezione Civile, essendo stata soppressa la Sesta Sezione-3 e transitate le relative competenze a questa Sezione, ravvisava i presupposti per disporsi la correzione d’ufficio della predetta ordinanza n. 3518 del 2023.

3. Conseguentemente è stata disposta, previa iscrizione a ruolo con il n.r.g. 5903 del 2023, la trattazione del procedimento di correzione ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c.

4. Le parti non hanno depositato memoria ed il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Considerato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] rileva che sussistono i presupposti per disporsi la correzione d’ufficio dell’ordinanza n. 3518 del 2023, che si ravvisano nella circostanza che - per evidente errore materiale - in detta ordinanza, mentre nella intestazione è stato indicato esattamente il numero di pubblicazione dell’ordinanza corrigenda, cioè il n. 8674 del 2022, viceversa nel dispositivo si è disposta la correzione dell’ordinanza interlocutoria n. 30742 del 2022, la quale aveva invece provveduto in via interlocutoria sul ricorso per correzione della [OSCURATO:PERSONA].

2. Consegue che deve disporsi d’ufficio la correzione dell’ordinanza n. 3518 del 2023 nei termini che si indicano nel seguente dispositivo.

P. Q. M. La Corte dispone d’ufficio correggersi l’errore materiale figurante nell’ordinanza n. 3518 del 2023, in modo che nel dispositivo di essa, in luogo delleparole “nell’ordinanza del 19 ottobre 2022 n. 30742” si intendano sostituite le parole “nell’ordinanza del 17 marzo 2022 n. 8674”.

Visto l’art. 288 c.p.c. dispone che la cancelleria provveda ad annotare la presente sull’ordinanza n. 3518 del 202 3 , nonché ad annotare la correzione anche sull’ordinanza n. 8674 del 2022.

Così deciso in Roma il 14 novembre 2023 nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordinanza di correzione di ufficio [OSCURATO:PERSONA] Presidente -Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. 14/11/2023 CC Cron. R.G.N. 5903/2023 MARCO DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato d’ufficiola seguente ORDINANZA sul ricorso per correzione di errore materiale d’ufficio iscritto al n.r.g. 5903/2023 riguardo all’ordinanza della Sesta Sezione - 3 di questa Corte n. 3518 del 2023, emessa in data 6 febbraio 2023 nel procedimento iscritto al n.r.g.8157 del 2022, già vertente fra: [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Riccardo e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliati presso la PEC del primo; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso al PEC; -resistente - udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Presidente Relatore [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto che: 1. Con ordinanza n. 3518 del 6 febbraio 2023la Sesta Sezione-3 di questa Corte, provvedendo a seguito di ordinanza interlocutoria n. 30742 del 2022 , la quale in precedenza aveva ravvisa to omessa notificazione del ricorso per correzione di errore materiale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] del Mare s.r.l. riguardo all’ordinanza della Sesta Sezione-3n. 8674 del 2022 ed iscritto al n.r.g. 8157 del 2022, disponeva la chiesta correzione. 2. [OSCURATO:PERSONA] della Terza Sezione Civile, essendo stata soppressa la Sesta Sezione-3 e transitate le relative competenze a questa Sezione, ravvisava i presupposti per disporsi la correzione d’ufficio della predetta ordinanza n. 3518 del 2023. 3. Conseguentemente è stata disposta, previa iscrizione a ruolo con il n.r.g. 5903 del 2023, la trattazione del procedimento di correzione ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c. 4. Le parti non hanno depositato memoria ed il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Considerato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] rileva che sussistono i presupposti per disporsi la correzione d’ufficio dell’ordinanza n. 3518 del 2023, che si ravvisano nella circostanza che - per evidente errore materiale - in detta ordinanza, mentre nella intestazione è stato indicato esattamente il numero di pubblicazione dell’ordinanza corrigenda, cioè il n. 8674 del 2022, viceversa nel dispositivo si è disposta la correzione dell’ordinanza interlocutoria n. 30742 del 2022, la quale aveva invece provveduto in via interlocutoria sul ricorso per correzione della [OSCURATO:PERSONA]. 2. Consegue che deve disporsi d’ufficio la correzione dell’ordinanza n. 3518 del 2023 nei termini che si indicano nel seguente dispositivo. P. Q. M. La Corte dispone d’ufficio correggersi l’errore materiale figurante nell’ordinanza n. 3518 del 2023, in modo che nel dispositivo di essa, in luogo delleparole “nell’ordinanza del 19 ottobre 2022 n. 30742” si intendano sostituite le parole “nell’ordinanza del 17 marzo 2022 n. 8674”. Visto l’art. 288 c.p.c. dispone che la cancelleria provveda ad annotare la presente sull’ordinanza n. 3518 del 202 3 , nonché ad annotare la correzione anche sull’ordinanza n. 8674 del 2022. Così deciso in Roma il 14 novembre 2023 nella camera
Sentenza Cassazione n. 36415/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris